Farma Mese, n. 4-2022

Farma Mese, n. 4-2022

Repetita iuvant

Riaprono i termini per rivalutare le quote di partecipazione in società. Anche se le condizioni sono meno vantaggiose, potrebbe essere l’ultima occasione. Ecco cosa fare

Il Dl Energia, approvato il 18 febbraio 2022 dal Consiglio dei ministri e approdato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (art. 29 del Dl 1.03.2022 n. 17), in vigore dal 2 marzo 2022, riapre i termini per rivalutare le quote di partecipazione in società a condizioni, tuttavia, più “salate” rispetto all’ultima rivalutazione e sicuramente bisogna essere veloci. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, vediamo i tempi e le condizioni da rispettare per beneficiare di questa operazione.

Dottoressa Castelli, l’istituto della rivalutazione di partecipazioni societarie è un evergreen che periodicamente si affaccia sulla scena fiscale. Le condizioni per fruirne sono sempre le stesse o qualcosa è cambiato?

È da almeno vent’anni che viene riproposta la possibilità di rivalutare, in tutto o in parte, le quote di partecipazione in società ossia di attribuire alla quota di partecipazione un valore fiscale, riferito a una determinata data, in sostituzione del relativo costo o valore d’acquisto originario. Ma qualcosa oggi è cambiato. Andando al sodo, a quanto ci tocca maggiormente, è che il quantum debeatur per rivalutare le quote societarie è un po’ più salato: imposta sostitutiva del 14% contro la vecchia imposta sostitutiva dell’11%. Attenzione però: è vero che la rivalutazione in esame è più costosa della precedente, ma questa potrebbe essere l’ultima chiamata, stando alla riforma fiscale in preparazione.

Non viene prevista un’imposta sostitutiva diversa a seconda che a essere rivalutata sia una partecipazione qualificata piuttosto che una non qualificata?

No, non vengono fatte discriminazioni, non vengono fatti favoritismi: l’attuale imposta sostitutiva è sempre pari al 14%.

Quali sono le quote rivalutabili e quando l’operazione in commento si intende conclusa con successo?

Possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società non quotate (S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.r.l.) possedute al 1° gennaio 2022. Il D-Day per il perfezionamento della rivalutazione è fissato nel 15 giugno 2022 e la conclusione ad hoc dell’operazione in esame si attua: – con la redazione e asseverazione di apposita perizia giurata di stima, presso la cancelleria del Tribunale o l’ufficio di un giudice di pace oppure un notaio, da parte di un soggetto abilitato quale, per esempio, un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori legali; e – con il versamento dell’imposta sostitutiva. Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022 ovvero in 3 rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024; l’importo della seconda e terza rata deve essere maggiorato degli interessi del 3% annuo.

Pagamento dell’imposta sostitutiva
ALIQUOTA DESCRIZIONE CODICE
TRIBUTO
ANNO DI
RIFERIMENTO
MODELLO DA
UTILIZZARE
14% applicata all’intero valore
risultante dalla perizia giurata di stima
Imposta sostitutiva
rivalutazione quote societarie
8055 2022 Modello F24
Sezione Erario

 

Ma se il contribuente dovesse optare per il pagamento rateale, affinché la rivalutazione si concluda a regola d’arte, lo stesso deve avere versato tutte e tre le rate previste?

No, in caso di pagamento rateale già con il versamento della prima rata si perfeziona la rivalutazione e, quindi, il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Tutti possono avvalersi della rivalutazione delle quote societarie?

A essere esclusi da tale disposizione sono, per esempio, coloro che, dopo la data di riferimento, hanno acquisito per donazione quote di partecipazione già rivalutate dal donante. Questo perché il Fisco ritiene che chi effettua una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione debba essere il medesimo soggetto che aveva effettuato la precedente rivalutazione

Rivalutare le quote societarie conviene? E a chi?

Sicuramente: repetita iuvant! La rivalutazione può interessare i “ritardatari per natura o indecisi”: basti, infatti, pensare a chi aveva già rivalutato, ma non aveva ancora ceduto le quote. Supponiamo che nel frattempo a tali soggetti si sia presentata un’opportunità di vendita a un prezzo più interessante: i “ritardatari per natura o indecisi” possono ora beneficiare della nuova rivalutazione. Con la riapertura dei termini al 15 giugno 2022 tali soggetti non devono versare le eventuali rate ancora dovute con riferimento alla precedente rivalutazione e possono scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione.

Dulcis in fundo, il tormentone rivalutazione può allettare chi non esclude a priori di cedere nel breve-medio periodo le quote di partecipazione di società titolare di farmacia. Infatti, in caso di cessione di quota di partecipazione (qualificata ovvero non qualificata) non rivalutata è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%, mentre con la nuova rivalutazione, seppur più cara della precedente (il 14% contro l’11%), la cessione di quota di partecipazione rivalutata determina un risparmio fiscale del 12% (26% – 14%; cfr. esempio pratico). È vero che l’attuale imposta sostitutiva è un po’ più costosa della precedente, però, un risparmio fiscale di euro 211.320,00 non è proprio un’oscenità.

Siamo alle porte coi sassi! Al 15 giugno 2022 manca poco; pertanto, tutti gli interessati ai nastri di partenza!

Cessione di Quota di Partecipazione (90%)
Costo di acquisto (90%) euro 20.000 x 90% = euro 18.000
Presunto prezzo di cessione euro 2.000.000 x 90% = euro 1.800.000
TASSAZIONE IN CAPO AL CEDENTE
Senza la rivalutazione (euro 1.800.000 – euro 18.000) x 26% = euro 463.320
Con la rivalutazione euro 1.800.000 x 14% = euro 252.000
RISPARMIO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE
Risparmio fiscale euro 463.320 – euro 252.000 = euro 211.320

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