Farma Mese, n. 10-2023
Novità… sotto l’albero
Il disegno di legge di bilancio 2024, in via di definizione mentre andiamo in stampa, ripropone interessanti opportunità per l’azienda farmacia: Ecco quali sono e cosa prevedono
Le festività potrebbero portare alcuni pacchetti interessanti: la rivalutazione delle quote societarie e il riallineamento del magazzino. Analizziamo queste novità in arrivo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli.
Dottoressa Castelli, partiamo dalla prima, la rivalutazione delle quote societarie. Cosa viene a oggi previsto?
Partiamo dalla rivalutazione delle quote di partecipazione. Il disegno di Legge di Bilancio 2024, in via di definizione, ripropone tale opportunità, che consente di sostituire al costo storico delle quote di partecipazione il valore risultante da apposita perizia di stima al fine di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di successiva cessione delle quote. Ormai penso ne conosciate tutti i requisiti e i benefici, che riassumo brevemente, aggiornando le date:
- possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società (Snc, Sas, Spa, Srl) possedute al 1° gennaio 2024;
- la rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia giurata di stima e con il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024, oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026 (le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi al 3%). Perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione oppure prima rata) devono avvenire entro il 30 giugno 2024;
- i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento della rivalutazione; per le rivalutazioni 2024 si dovrà, quindi, attendere la dichiarazione dei redditi 2025;
- la rivalutazione potrebbe interessare chi ha intenzione di cedere a breve le quote di partecipazione nella società titolare della/e farmacia/ e, chi aveva già rivalutato le quote, ma ora ha la possibilità di cederle a un prezzo superiore oppure chi non esclude a priori di cedere nel medio periodo le quote di partecipazione: se, infatti, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%, con la nuova rivalutazione l’imposta è del 16% sul valore rivalutato e spesso determina un risparmio fiscale del 10%.
Passiamo alla seconda probabile novità in arrivo: il riallineamento di magazzino. Per restare in tema natalizio, ci può illuminare al riguardo?
Il disegno di Legge di Bilancio 2024 -attenzione: nel testo oggi a disposizione- prevede anche una sanatoria per le rimanenze di magazzino: sarà possibile riallineare il magazzino rispetto ai valori contabili, ossia adeguare le rimanenze iniziali di magazzino, eliminando così le eventuali differenze che si possono creare tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche; questo anche al fine di rendere più trasparente il bilancio delle imprese e patrimonializzarlo.
A livello pratico, come si può mettere in atto e perfezionare tale operazione?
Due sono le strade percorribili: sarà possibile eliminare le rimanenze iniziali se di quantità o valori superiori a quelli effettivi oppure iscrivere quanto precedentemente omesso. In caso di eliminazione delle rimanenze iniziali, occorrerà versare le seguenti imposte:
- Iva: deve essere determinata applicando l’aliquota media, riferibile all’anno 2023, all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- imposta sostitutiva di Irpef o Ires (se titolare di farmacia/e è una società di capitali) e Irap del 18%: deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato secondo quanto indicato ai fini Iva e il valore eliminato. Viceversa, in caso di iscrizione di rimanenze di magazzino, ai fini della regolarizzazione sarà dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%. Le imposte dovute andranno versate in due rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
- prima rata: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- seconda rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini Irpef e relative addizionali, Ires (se titolare di farmacia/e è una società di capitali) nonché Irap.
E se il contribuente non paga nei termini previsti?
In tal caso l’amministrazione finanziaria iscriverà a ruolo in via definitiva le somme non versate, i relativi interessi e le sanzioni derivanti dall’adeguamento effettuato.
Il riallineamento del magazzino ha effetto immediato? Possono scattare accertamenti?
I valori risultanti da tale operazione saranno riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Nell’attuale bozza si legge che l’adeguamento di rimanenze di magazzino e contabilità non comporterà l’applicazione di sanzioni di alcun genere.
A questo punto non ci resta che attendere il testo ufficiale del disegno di Legge di Bilancio 2024 per le dovute conferme. Nell’attesa, auguro a tutti i cari lettori buone feste!