Farma Mese, n. 5-2022
C’eravamo tanto amati
Sarebbe opportuno prevedere fin dalla nascita della società clausole che aiutino in caso di future controversie tra soci, per evitarle o risolverle velocemente senza attriti
Visioni gestorie del futuro aziendale tra loro divergenti, presenza di più soci con diverse aspettative nei confronti della società titolare di farmacia, passaggi generazionali, diverso approccio al lavoro in azienda ed eventi esterni possono contribuire a infuocare gli animi, con effetti controproducenti anche per la sfera lavorativa. Con la nostra esperta Paola Castelli vediamo qua- li sono gli strumenti preventivi per sedare i diverbi tra i soci ovvero per arrivare a un loro indolore divorzio.
Dottoressa Castelli, cosa consiglia?
Alla costituzione di una società i soci sono spesso pieni di entusiasmo e focalizzati sul futuro business, ma prestano poca attenzione agli aspetti legali. Nonostante tutto l’entusiasmo e l’ottimismo iniziale, possono poi sorgere divergenze che determinano situazioni di stallo e rallentamento nelle scelte strategiche aziendali. Alcune liti si risolvono velocemente, da altre posso- no scaturire conflitti molto aspri, talvolta in stile “Guerra dei Roses”. Tanto maggiore è il tempo in cui dura la lite, tanto maggiori e gravi saranno le ferite che l’azienda dovrà curare alla fine della “guerra”. Prevedere, quindi, ex ante l’ipotesi di un eventuale conflitto futuro, sin dal momento della nascita della società e della sua costituzione, può contribuire a ridurre i tempi della controversia e l’effetto devastante dei danni collaterali sull’azienda: come sempre vi ricordo, prevenire è meglio che curare.
Come è possibile prevenire il conflitto futuro?
È possibile farlo con adeguati patti sociali (per le società di persone: Snc e Sas) ovvero con lo statuto (per le società di capitali, quale, per esempio, la Srl), atti volti proprio a regolamentare la vita della società e a regolare anche nel lungo termine i rapporti tra i soci.
Va detto che a volte sono proprio i soci della costituenda società, legati dall’idillio iniziale, a volere atti standardizzati, anziché “tailor made”, ossia fatti su misura e volti a prevedere qualsiasi eventualità futura, positiva ovvero negativa. Più i patti sociali e lo statuto saranno chiari e precisi, più sarà facile che i forti attriti non nascano o che vengano risolti con celerità.
Quali sono le clausole che, inserite nei patti sociali o negli statuti, possono rivelarsi utili?
Il nostro legislatore ha previsto particolari clausole -da prevedere in sede di costituzione della società o nel corso del rapporto sociale- volte a superare eventuali situazioni di cosiddetto deadlock, ossia di blocco decisionale, stabilendo che “gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono contenere anche clausole con le quali si deferiscono a uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società” (articolo 37 D. lgs. 5/2003).
Tali clausole possono essere di due tipi: manutentive, ossia clausole che possono essere affidate alla libertà negoziale dei soci, per tentare di ridurre al minimo le situazioni di stallo nella gestione, oppure caducatorie, cioè clausole che mirano all’uscita del “socio ribelle” secondo modalità previamente determinate.
Quali sono le clausole manutentive?
Comprendono:
- la clausola arbitrale, che consente di “rimbalzare” la controversia a un collegio di arbitri. Normalmente ogni socio amministratore sceglie un arbitro e poi gli arbitri designati individueranno un altro soggetto, anche tra una rosa di nomi precedentemente indicata, che fungerà da presidente del collegio arbitrale. È anche possibile scegliere ab origine un arbitro unico;
- la clausola “casting vote”, che consente ai soci di prestabilire a chi, tra loro, attribuire il “voto decisivo” in caso di parità decisionale;
- la clausola “swing man”: come nella precedente, la “swing man” prevede un soggetto terzo super partes nominato dai soci o dagli amministratori, se diversi dai soci, che, in caso di parità, avrà voto decisivo sulla controversia;
- clausola “cooling off”: prevede un lasso di tempo, non eludibile, se non con il consenso di tutti i soci, in cui raffreddare gli animi; una sorta di “pausa di riflessione” orientata a favorire l’analisi con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari, nella speranza di arrivare a una risoluzione del conflitto.
Quali sono, invece, le clausole caducatorie?
Le clausole caducatorie includono:
- la clausola “put”, che attribuisce a un socio il diritto di cedere le sue quote ovvero le sue azioni (in caso di Spa, forma giuridica non particolarmente diffusa nel mondo farmacia) a un altro socio, che si impegna ad acquistarle a un prezzo ed entro un termine predeterminati;
- la clausola “call”, che attribuisce a un socio il diritto di acquistare le quote ovvero le azioni di un altro socio, che è obbligato a cederle a un prezzo ed entro un termine predeterminati;
- il diritto di recesso: in tal caso vengono previste nel contratto sociale ipotesi specifiche in cui è possibile per il socio interessato esercitare tale diritto;
- la clausola della cosiddetta roulette russa, un po’ atipica, che prevede la possibilità che uno dei soci rivolga un’offerta di acquisto a un altro socio, comunicando il valore attribuito alle partecipazioni che rappresentano l’intero capitale sociale e, quindi, in percentuale il prezzo a cui è disposto ad acquistare le quote o le azioni. Il socio destinatario della proposta potrà accettare l’offerta oppure acquistare lui stesso le quote o le azioni al predetto prezzo, rapportato in percentuale all’intera partecipazione.
Per le società di capitali nelle quali la maggioranza ha un notevole potere gestionale esistono clausole che possano tutelare il socio di minoranza?
A tal fine intervengono le cosiddette clausole di “covendita” (prevedibili soprattutto nello statuto delle Spa, ma inseribili anche in quello della Srl): contengono la procedura da seguire qualora uno dei soci, nei cui confronti la clausola ha effetto, intenda cedere la partecipazione.
Tali clausole di fatto rettificano quanto previsto dal nostro Codice Civile (ex articolo 2469, “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”), consentendo di apporre dei limiti alla circolazione delle azioni o delle quote. Quando un socio vende parte delle proprie azioni ovvero delle proprie quote, le clausole di covendita attribuiscono il diritto o impongono l’obbligo ad altri soci di vendere contestualmente le proprie. A seconda che si tratti di diritto o di obbligo alla vendita, le clausole che meglio si adattano al mondo farmacia sono la “tag along” (una clausola che attribuisce agli altri soci la facoltà di vendere anche le proprie azioni o quote) e la clausola “drag along” (ossia di trascinamento). Partiamo dalla “tag along”: il socio di maggioranza potrebbe decidere di cedere, in toto o in parte, le proprie azioni o quote a soggetti terzi, non sempre e necessariamente graditi al socio (o ai soci) di minoranza, che, magari per mancanza di sufficienti disponibilità, non riesce a esercitare il diritto di prelazione. Con la “tag along” il socio di minoranza può approfittare delle condizioni di vendita del socio di maggioranza per cedere le proprie quote contemporaneamente e alle stesse condizioni.
Mica male come tutela del socio di minoranza: facendo un po’ il Portobello del socio di maggioranza (è una facoltà del socio di minoranza, non un obbligo), il socio di minoranza ha così il vantaggio di spuntare un prezzo di vendita più conveniente rispetto a quello che avrebbe ottenuto dalla vendita in solitaria delle proprie azioni o quote. Se, da un lato, il socio di minoranza ha la facoltà -ribadisco, non l’obbligo- di accodarsi nella vendita al socio di maggioranza, dall’altro lato sorgono obblighi in capo al socio di maggioranza cedente (che deve contrattare con il futuro acquirente alle stesse condizioni anche la posizione del socio di minoranza) e all’acquirente (che deve garantire l’acquisto delle altre azioni o quote di minoranza allo stesso valore di quelle del socio di maggioranza). Con la “tag along”, clausola inseribile nello statuto con il consenso della maggioranza dei soci, il socio di minoranza ha, pertanto, il diritto di beneficiare delle stesse condizioni di vendita del socio di maggioranza, ma allo stesso tempo è libero di decidere se vendere o meno.
Anche il socio di maggioranza potrebbe volere maggiore tutela per evitare soci indesiderati al proprio fianco: in tal caso si può appellare alla clausola “drag along”, prevedibile nello statuto solo con l’unanimità dei consensi di tutti i soci. Qualora il socio di maggioranza dovesse ricevere un’offerta di acquisto della propria partecipazione sociale potrà trascinare nell’offerta di acquisto anche le partecipazioni del socio (o dei soci) di minoranza. Tale soggetto è costretto (attenzione, è anche qui la differenza importante tra le due clausole di covendita) a farsi trascinare dal socio di maggioranza, come un fiume in piena, nella vendita e non può opporsi alla scelta del socio di maggioranza, purché la partecipazione del socio di minoranza sia ceduta a un prezzo non inferiore al valore di recesso, salvo diverse disposizioni dello statuto sociale. La vendita delle partecipazioni di minoranza verrà trattata alle medesime condizioni di quella di maggioranza. Trascinando la minoranza (cedendo il complesso delle partecipazioni), il socio di maggioranza ha una maggiore possibilità di trovare acquirenti e di spuntare condizioni di vendita migliori e la minoranza ha, comunque sia, il vantaggio di cedere la propria partecipazione a un prezzo più alto rispetto alla cessione in solitudine della propria partecipazione.
Dottoressa Castelli, sia che si sedino gli animi, sia che ci sia un distacco, cosa ci dice in conclusione?
La trasparenza e la chiarezza nei rapporti tra i futuri soci, la redazione di patti sociali ovvero di statuti fatti su misura, la lungimiranza dei soci nell’individuare il momento in cui modificare tali atti per adeguarli alle loro nuove visioni ed esigenze rappresentano la cura per evitare rapporti bellicosi in farmacia, superando così egregiamente situazioni di deadlock, talvolta assai nocive per la gestione aziendale.