Farma Mese, n. 8-2022
È boom di matrimoni
Quale regime patrimoniale scegliere? Quali le implicazioni di ogni possibilità e cosa è previsto nello sfortunato caso in cui, poi, non si vada più d’accordo?
Ottobre è ancora tempo di matrimoni, in netto aumento a partire dal 2022. Nel convolare a nozze è bene valutare, anche a scopo scaramantico, tutte le conseguenze di tale importante decisione. Con la nostra esperta Paola Castelli, analizziamo gli aspetti legali, sia con riferimento alla sfera personale, sia a quella aziendale, nel caso in cui nel tempo tale scelta in realtà dovesse rivelarsi un abbaglio.
Dopo anni bui dovuti al Covid-19, una lieta novella: i matrimoni sono in aumento. Che cosa comporta tale scelta a livello legale?
Negli ultimi due anni la pandemia ha indotto chi aveva intenzione di sposarsi a rinviare ad maiora tale decisione. Da sempre la stagione che va da maggio ad ottobre è, in linea di massima, la più gettonata per tale felice evento. La scelta di contrarre (occhio al verbo) matrimonio, prima scelta, è seguita da una seconda, altrettanto importante: il regime patrimoniale desiderato dagli sposi. Due sono le opzioni: comunione legale dei beni ovvero separazione legale dei beni.
Qual è la differenza tra i due regimi patrimoniali?
Partiamo dalla comunione legale dei beni, che, in assenza di una dichiarazione resa esplicitamente da parte dei nubendi, è il regime patrimoniale che viene automaticamente instaurato sia dal matrimonio religioso, sia da quello civile. Per effetto di tale regime tutti i beni acquistati dai coniugi (anche se separatamente) sono di proprietà di entrambi al 50%: case, terreni, automobili, aziende gestite da ognuno dei coniugi ovvero acquistate dopo il matrimonio, nonché utili e incrementi dell’azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio (attenzione!), e via di seguito.
Per par condicio fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi, sia quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell’acquisto, per esempio un’ipoteca sulla casa.
Una volta contratto matrimonio in regime di comunione dei beni è possibile successivamente cambiare tale regime patrimoniale?
È possibile farlo certamente, ma esclusivamente di comune accordo.
Cosa implica, invece, la separazione legale dei beni?
La separazione legale dei beni fa sì che ognuno dei coniugi resti proprietario esclusivo dei beni acquistati sia prima, sia dopo le nozze, anche se tali beni sono fruiti in comune dai coniugi. Il regime di separazione legale dei beni di fatto attribuisce in via esclusiva al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene: i patrimoni restano, pertanto, separati durante il matrimonio, fatti salvi i diritti di successione mortis causa.
E se i coniugi, in separazione dei beni, volessero cointestarsi un bene?
Nessun problema: occorrerà dichiarare tale volontà nel rogito notarile di acquisto, specificando anche la quota di comproprietà da attribuire a ognuno.
Dottoressa, purtroppo nel corso del tempo l’idillio tra i coniugi può svanire: che cosa può fare, allora, la “coppia scoppiata”?
Come ha sostenuto Anita Ekberg “quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia”. Nel caso in cui i coniugi non dovessero riuscire a centrare tale obiettivo, essi possono valutare la separazione legale, che può essere consensuale (semplice accordo tra i coniugi, sottoposto all’approvazione del Tribunale) ovvero giudiziale (separazione pronunciata dal giudice su richiesta di uno dei coniugi qualora gli stessi non riescano a raggiungere un accordo) e, successivamente, il divorzio. Senza scendere troppo in dettaglio, per divorziare devono passare almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale) ovvero dodici mesi (in caso di separazione giudiziale).
La separazione legale allenta soltanto il vincolo matrimoniale (i coniugi non sono più obbligati a vivere insieme), ma non lo elimina del tutto. Si tratta di una fase preparatoria al divorzio: nel lasso temporale che intercorre tra la separazione e il divorzio (in caso di matrimonio religioso ovvero civile) i coniugi possono “tornare sui propri passi” oppure decidere di mantenere in vita la separazione legale senza necessariamente arrivare al divorzio, ovvero optare per il divorzio che, diversamente dalla separazione legale, scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale. Attenzione che in fase di separazione legale tout court, il coniuge può ancora ereditare dall’altro.
Per le unioni civili (nel nostro Paese istituto giuridico analogo al matrimonio, ma contratto da persone dello stesso sesso) non è prevista la fase di separazione legale, ma si addiviene al divorzio immediato.
Il dissidio tra coniugi ha anche un costo, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, corretto? È dovuto anche in caso di unione civile?
In fase di separazione legale tale assegno è rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; viceversa, in fase di divorzio, l’assegno di mantenimento verrà fissato in un importo che terrà conto del fatto che l’ex coniuge ricevente non abbia mezzi adeguati per vivere o che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive: della serie “caro ex coniuge, se hai un’età e una condizione di salute tali per cui puoi essere in grado di trovare lavoro, ti riconosco il giusto”. Tale assegno ha, pertanto, funzione compensativa, perequativa e assistenziale, ossia la sua misura tiene conto dell’inadeguatezza dei mezzi dell’altro coniuge e/o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli.
L’assegno di mantenimento è riconosciuto anche in caso di unione civile.
In alternativa all’assegno di mantenimento, è possibile che i coniugi si accordino per una sorta di liquidazione definitiva?
Sì, è possibile farlo in sede di divorzio e la determinazione dell’una tantum seguirà i criteri in precedenza evidenziati. Fiscalmente, l’importo versato in un’unica soluzione non è deducibile.
Dottoressa, la scelta di dirsi addio può avere ripercussioni anche sull’azienda-farmacia?
Assolutamente sì. Pensiamo alla fase di separazione legale e di sussistenza di impresa familiare, quale forma giuridica di gestione della farmacia. Mai ricorrere a tale istituto giuridico con troppo entusiasmo e leggerezza!
Il coniuge non soltanto ha diritto a una quota di partecipazione agli utili proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato in farmacia in modo continuativo e prevalente, ma vanta anche i seguenti ben noti e rilevanti diritti:
- il diritto di credito nei confronti del titolare per la quota di sua spettanza del maggior valore che l’azienda o i singoli beni, incluso l’avviamento, acquisiscono durante la durata del rapporto di collaborazione familiare;
- il diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi di valore, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività;
- il diritto di prelazione verso i terzi nel caso di divisione ereditaria oppure di trasferimento di azienda. Durante la separazione legale i coniugi possono decidere di risolvere l’impresa familiare, con liquidazione del quantum dovuto al coniuge collaboratore, ovvero, seppur legalmente separati, di lasciare tutto inalterato; in quest’ultimo caso, il titolare non deve liquidare alcuna spettanza al coniuge, in quanto il rapporto di collaborazione in farmacia non cessa.
In caso di divorzio viene meno lo status familiare e, di conseguenza, il rapporto di collaborazione nell’impresa di famiglia
E se la separazione sfocia nel divorzio?
In tale eventualità viene meno lo status di familiare e, pertanto, si risolve anche il rapporto di collaborazione nell’impresa familiare. L’uscita dell’ex coniuge determina, per il titolare, la corresponsione della quota di utili eventualmente non riconosciuta e la quota di spettanza del familiare dell’incremento di valore che l’azienda o i singoli beni (in particolare l’avviamento) hanno acquisito durante il rapporto di collaborazione familiare. Oltre al danno non proprio economicamente irrilevante, vi è anche la beffa: il titolare non può dedurre la somma corrisposta al coniuge e tale somma non è tassata in capo al collaboratore, avendo natura patrimoniale.
Cosa succede, invece, nel caso in cui i coniugi gestiscano la farmacia in forma societaria?
Potrebbe accadere che, nonostante tutto, gli ex coniugi decidano di continuare a gestire la farmacia insieme; un’alternativa, tra le varie, potrebbe consistere nell’acquisto da parte di uno dei coniugi della quota dell’altro. La plusvalenza, pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore di carico della quota, è tassata in capo al cedente con l’imposta sostitutiva del 26%, salvo che in quel momento sia in vigore una normativa che consenta la rivalutazione della quota, con conseguente minore esborso.
Nel nostro ordinamento è stata introdotta un’alternativa al matrimonio religioso o civile e all’unione civile, giusto?
Sì, la convivenza di fatto (L. 76/2016), ossia la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio oppure da unione civile, residenti nel medesimo Comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
I rapporti patrimoniali della coppia di fatto possono essere “messi in chiaro?
Sì, i “conviventi di fatto” possono stipulare (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio oppure da un avvocato) un contratto di convivenza, nel quale è possibile prevedere le modalità di contribuzione alla “vita in comune”.
Cosa accade se l’armonia tra conviventi finisce?
In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice può riconoscere a uno dei conviventi, qualora versi in caso di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto agli alimenti, ma non il diritto all’assegno di mantenimento. Gli alimenti vengono attribuiti in proporzione alla durata della convivenza, al bisogno di chi li richiede e alle condizioni economiche di chi li deve corrispondere.
E se il convivente di fatto presta stabilmente opera nell’impresa dell’altro convivente?
Sono dolori: il convivente di fatto (che deve risultare da apposita dichiarazione anagrafica) ha diritto a una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, proporzionata al lavoro prestato (art. 230-ter C.c.). Tale diritto non spetta qualora tra i conviventi sussista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Ovviamente ci si augura il famoso “e vissero per sempre felici e contenti”, ma, purtroppo, questo non sempre accade. Nel rispetto del noto detto “prevenire è meglio che curare”, è possibile nel nostro Paese stipulare, ante matrimonio, accordi volti a disciplinare anche le conseguenze economiche di un eventuale fallimento della coppia?
Qualche anno fa era stata ventilata l’ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento un istituto di matrice anglosassone: i patti o accordi prematrimoniali (“prenuptial agreements”). Tali patti sono accordi con cui i futuri coniugi stabiliscono in via preventiva obblighi e doveri patrimoniali e personali a seguito di un eventuale separazione o divorzio. Essi, quindi, sono volti a disciplinare, in vista del matrimonio, le reciproche concessioni (eventuali aziende gestite dalla coppia incluse) che i coniugi si dovranno fare una volta sciolto il vincolo coniugale.
D’altronde si dice “contrarre matrimonio”: il matrimonio è di per sé un negozio giuridico bilaterale ovvero un accordo, perché, quindi, non dare anche la possibilità di disciplinare in maniera chiara la vita futura e l’eventuale “bye bye”? L’introduzione dei patti prematrimoniali può essere vista positivamente in quanto eviterebbe spiacevoli, faticose e costose battaglie legali.