Farma Mese, n. 8-2023

Farma Mese, n. 8-2023

Controllo e revisione

La forma giuridica per eccellenza delle piccole e medie imprese, la Srl, ha utili caratteristiche di flessibilità ma richiede al contempo precisi adempimenti amministrativi. Vediamo quali

“O sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te” (P. Coelho).

Tra le varie società di capitali legittimate ad assumere la titolarità di farmacia/e quella che maggiormente si addice a tale settore è la società a responsabilità limitata (Srl). Analizziamo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, questo tipo di società nonché i diritti e doveri che la scelta di tale entità giuridica garantisce e impone.

Dottoressa Castelli, la Srl è tra le società di capitali quella può consona al mondo farmacia. È così?

La Srl è tra le società di capitali la prima in classifica quale veste giuridica più indicata per le piccole-medie imprese come spesso sono le farmacie.

Quali sono le caratteristiche base della Srl?

Il capitale sociale è suddiviso in quote e il suo valore minimo è di 10.000 euro. È una forma giuridica estremamente flessibile nell’amministrazione: amministratore unico o consiglio di amministrazione, ma sono possibili anche forme di amministrazione congiunta o disgiunta da parte dei soci. La Srl ha maggiori adempimenti amministrativi (quindi, maggiori oneri) rispetto alle società di persone; basti pensare all’obbligo di tenuta dei libri sociali:

  • libro delle decisioni dei soci (su cui vanno trascritti i verbali delle assemblee eccetera; il libro è tenuto a cura degli amministratori);
  • libro delle decisioni degli amministratori (il libro è tenuto a cura degli amministratori);
  • libro del collegio sindacale o del sindaco unico (ove nominato).

 

La Srl è tenuta a redigere il bilancio d’esercizio con annessa nota integrativa nel rispetto dei principi contabili nazionali emanati dall’Oic (Organismo italiano di contabilità) e in alcuni casi è obbligatoria anche la relazione sulla gestione e la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominato. È poi obbligatorio depositare il bilancio d’esercizio entro 30 giorni, dall’approvazione da parte dei soci, al Registro Imprese unitamente al verbale dell’assemblea dei soci che lo ha approvato. Il bilancio, quindi, è pubblico; pertanto, chiunque, tramite una semplice visura, può prenderne visione. Altro aspetto della Srl, come anche delle altre società di capitali, è l’impossibilità di prelevare gli utili in corso d’anno nonché una limitazione nella deducibilità degli interessi passivi.

Ma, quindi, la Srl deve per forza avere l’organo di controllo o il revisore legale dei conti?

Se in altre tipologie di società di capitali l’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono sempre obbligatori, non è detto che necessariamente lo siano nella Srl. Tuttavia, mala tempora currunt perché sono stati abbassati (art. 2477, 2° comma, lett. c, c.c., come modificato dal Codice della crisi) i limiti dimensionali al superamento di almeno uno dei quali, per due esercizi consecutivi, scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti e precisamente:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.000.000,00;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: euro 4.000.000,00;
  • dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

 

L’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Però, vedendo i limiti che giocano ai fini della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, è difficile che tale obbligo scatti per le farmacie, è così?

No, non è detto che le farmacie escano indenni da tale obbligo. Pensiamo, infatti, a farmacie di grandi dimensioni ovvero a società titolari di più farmacie e che magari hanno iscritto a bilancio dei bei valori di avviamento e/o che hanno effettuato investimenti importanti oppure, banalmente, che hanno un giro d’affari annuo superiore a 4 milioni di euro.

L’organo di controllo o il revisore legale dei conti può essere il commercialista della farmacia?

No. L’organo di controllo o il revisore legale dei conti non possono essere il vostro commercialista perché devono essere un soggetto terzo super partes.

L’organo di controllo e il revisore legale dei conti, quindi, costituiscono un costo aggiuntivo?

Sì, la nomina nella Srl di uno di tali soggetti comporta ovviamente degli oneri aggiuntivi: costi in termini di compenso dovuto e, attenzione, anche tempo da dedicare: bisogna fornire all’organo di controllo o al revisore legale dei conti molte informazioni, molti dati sulla vostra attività, compreso l’inventario di magazzino. Insomma, compito di tale soggetto è controllare la vostra gestione e contabilità per poi certificarne l’attendibilità.

La presenza della figura dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti e la relativa supervisione in alcune situazioni ha, però, il suo perché, i suoi vantaggi. Se, infatti, nel caso della farmacia a conduzione familiare, per esempio titolare di due farmacie, tale figura si rivela di scarsa utilità, viceversa in realtà di grandi dimensioni ove vi sono plurimi soci, alcuni dei quali non operativi, tale soggetto, con le sue verifiche, ha il pregio di mettere tutti i soci della società tranquilli sulla regolarità della gestione.

In conclusione, come dico sempre: società di capitali: gioie e dolori.

 

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