Farma Mese, n. 9-2023
Di persone o di capitali?
Novità all’orizzonte per il trattamento fiscale delle forme societarie tra le quali può rientrare la farmacia. Quali le caratteristiche e i vantaggi e quali i cambiamenti previsti
La possibilità per le società di capitali di assumere la titolarità di farmacia/e è ancora un argomento di interesse generale. In precedenti interventi abbiamo affrontato dal punto di vista legale e dei relativi adempimenti amministrativi e conseguenti oneri burocratici i pro e i contro delle società di capitali -soprattutto della Srl, che più si addice al mondo farmacia- rispetto ad altre forme gestorie, ormai ben note (impresa individuale e società di persone). Adesso con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, esaminiamo il trattamento fiscale di tali entità giuridiche anche alla luce della riforma in arrivo.
Dottoressa Castelli, girano voci che le società di capitali (in particolare la ormai ben nota Srl) facciano gola al mondo farmacia. Ma sono davvero così fiscalmente convenienti rispetto all’impresa individuale e alle società di persone (Snc o Sas)?
La scelta tra impresa individuale, società di persone (Snc o Sas) e società di capitali (Srl) dipende da molti fattori, quali, per esempio, le dimensioni della o delle farmacie, l’entità degli utili e la strategia imprenditoriale: investo una parte dell’utile oppure lo distribuisco tutto per esigenze personali o di famiglia? Va detto che numerose sono le differenze tra società di capitali e società di persone: senza entrare di nuovo in dettagli legali e amministrativi già affrontati in altri interventi, nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, diversamente da quanto accade nelle società di persone. Le società di capitali separano la figura del socio da quella della società, dotata di personalità giuridica propria: quindi, con la Srl i creditori non possono rivalersi sul patrimonio del socio.
Altre differenze riguardano il regime fiscale applicabile alle varie forme giuridiche, regime che può condizionare la scelta finale.
Qual è il regime fiscale oggi applicabile all’impresa individuale, alle società di persone e alla Srl?
Le società di persone scontano la medesima tassazione dell’impresa individuale: l’Irpef è in capo al titolare persona fisica o in capo ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. A oggi, invece, l’Irap (3,9%), in capo all’azienda, è stata eliminata solo con riferimento alle imprese individuali, mentre è ancora applicabile alle società di persone.
Attualmente le società di capitali sono soggetti passivi d’imposta Ires con l’aliquota del 24% e sono tassate ai fini Irap nella misura del 3,9%; l’utile distribuito viene tassato in capo ai soci nella misura del 26%.
Supponiamo che i soci decidano di cedere le relative quote: è più vantaggioso cedere quote di società di persone o di Srl?
La tassazione in capo alle persone fisiche che cedono quote di società di persone o quote di società di capitali è analoga: salvo agevolazioni, la tassazione è pari al 26%.
Dal punto di vista fiscale, quando è conveniente una società di persone e quando una Srl?
La società di persone è conveniente quando gli utili non sono elevatissimi, possono essere ripartiti tra più soci e soprattutto quando i soci hanno la necessità di prelevare la totalità o quasi dell’utile.
Le società di capitali sono convenienti in caso di utili elevati (proprietà di più farmacie, assenza di necessità di prelevare utili in corso d’anno e quando non si ha la possibilità di ripartire il reddito tra più persone fisiche).
Qualcosa bolle in pentola con riferimento alle entità giuridiche in precedenza citate?
La riforma fiscale in arrivo si pone diversi obiettivi:
- revisione e graduale riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre per poi arrivare a un’aliquota unica;
- abolizione dell’Irap con priorità per le società di persone e poi per le società di capitali, trasformando, però, l’Irap in una sovra-imposta Ires, che graverà solo sugli utili al lordo delle eventuali perdite pregresse;
- previsione per i redditi d’impresa di un regime opzionale di tassazione con aliquota allineata a quella dell’Ires, con tassazione ai fini Irpef degli eventuali utili prelevati;
- previsione di una nuova Ires a due aliquote e introduzione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria (24%) per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a investimenti qualificati e/o nuova occupazione; della serie “chi più investe e assume meno paga”. Le società che non beneficeranno dell’aliquota ridotta potranno fruire di eventuali incentivi fiscali in forma di superammortamento;
- revisione per le società di capitali della deducibilità degli interessi passivi.
Dottoressa Castelli, cosa consiglia sulla base del fisco che verrà?
Anche con le nuove norme valgono le considerazioni di cui sopra, sottolineando che l’Irap verrà abolita prima per le società di persone e che alle imprese individuali e alle società di persone sarà concessa la possibilità di optare per l’applicazione di un regime fiscale allineato a quello delle società di capitali, con ovvia tassazione ai fini Irpef degli utili prelevati.