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Farma Mese, n. 9-2021

Nuova vita all’Iri?

Prevista un’unica aliquota del 24% al posto della minima del 23% e della massima del 43% prevista dall’irpef. Ma attenzione: non è tutto oro quel che luccica

La riforma fiscale 2021 è in arrivo: tra le varie misure ipotizzate si parla della possibile reintroduzione dell’Iri (cosiddetta imposta sul reddito d’impresa) e di un’altra importante novità fiscale. Analizziamo tali rumour con la nostra esperta, Paola Castelli.

Sembra proprio che l’Iri torni a far parte della famiglia delle imposte a cui è possibile assoggettare il reddito d’impresa (e, quindi, il reddito della farmacia).

Sì, la riforma fiscale 2021 potrebbe reintrodurre nuovamente l’Iri per gli imprenditori individuali e le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) in contabilità ordinaria, che potranno, quindi, avvalersi del regime fiscale previsto per le società di capitali in luogo della tassazione progressiva Irpef.

Regala un risparmio, ma equipara la tassazione indipendentemente dalla forma giuridica dell’attività

Ci può ricordare che cosa consiste il meccanismo di tale imposta?

Il reddito aziendale del titolare di farmacia -persona fisica che svolge un’attività di impresa in forma di impresa individuale ovvero di società di persone- confluisce oggi nel proprio reddito personale, indipendentemente dal fatto che tale reddito venga o meno prelevato: tale reddito è tassato ai fini Irpef con aliquote progressive per scaglioni (aliquota minima del 23%, aliquota massima del 43%) a cui vanno aggiunte le addizionali Irpef, arrivando, quindi, a una tassazione media del 38% circa. Per effetto dell’Iri il reddito d’impresa potrà essere assoggettato a un’unica aliquota proporzionale pari a quella applicata alle società di capitali (ora 24%). Attenzione, però: non è tutto oro quello che luccica.

In che senso, dottoressa?

Scopo dell’Iri, che regala un risparmio in termini di aliquota in media di circa il 14%, è equiparare la tassazione del reddito d’impresa qualunque sia la forma giuridica dell’attività. Le cose non finiscono qui: se si vuole mettere in tasca l’utile, scatterà una tassazione in capo al percettore.

A parte l’Iri, altre novità nella prossima riforma fiscale?

Introduce una nuova previsione interessante anche per le farmacie: far sì che la tassazione delle persone fisiche si evolva verso un sistema duale. Ciò significa che soltanto i redditi di lavoro continueranno a essere tassati con le aliquote progressive Irpef, mentre tutti i redditi derivanti da impiego di capitale -sia nel settore finanziario, sia nel settore immobiliaresaranno assoggettati a un’aliquota proporzionale coincidente con quella del primo scaglione Irpef (attualmente pari al 23%). Il primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%, potrebbe subire una piacevole riduzione di aliquota: si parla, infatti, di un’aliquota del 21%… meglio di niente: come si dice, “two (2% in meno) is meglio che one!”. I redditi finanziari -quelli derivanti da risparmi investiti in azioni, obbligazioni, fondi di investimento, Etf e via dicendo- verranno riuniti in un’unica categoria, che includerà sia i redditi di capitale, sia i redditi diversi, e saranno tassati con l’aliquota del primo scaglione Irpef. Oggi molti di questi redditi subiscono una tassazione del 26%; se la tassazione dovesse scendere al 21%, il risparmio fiscale potrebbe essere interessante.

In pratica, in cosa si potrebbero tradurre tali novità?

Nell’applicazione di un’unica aliquota di tassazione per i redditi derivanti dall’impiego di capitale, anche in ambito immobiliare, e per i redditi derivanti dall’impiego del capitale nell’attività d’impresa e di lavoro autonomo effettuati da soggetti diversi da quelli Ires e, dunque, diversi dalle società di capitali. Per effetto di tali novità, se confermate, chi acquisterà una farmacia utilizzando in parte i propri risparmi o, comunque sia, chi investirà parte dei risparmi nella propria attività, sarà tassato in misura proporzionale sul reddito presunto derivante dall’investimento. Questo reddito presunto non entrerà, quindi, più nel calderone dell’Irpef progressiva, con un evidente vantaggio. Infine, tornando ai rumour, si vocifera di un graduale superamento dell’Irap. Questi sono dei brevissimi flash su alcune possibili novità della riforma fiscale 2021; a questo punto, per tirare le somme, non ci resta che attenderne la versione definitiva.

 

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Farma Mese, n. 8-2021

Rivalutazione: pronti, partenza, via!

Ultima chiamata per chi voglia rivalutare le proprie quote di partecipazione in società: ecco i benefici dell’operazione e le condizioni da rispettare.

Prorogato il termine per rivalutare le quote di partecipazione in società. Con la nostra esperta Paola Castelli, vediamo i requisiti da rispettare per beneficiare di questa operazione.

Dottoressa Castelli, la rivalutazione delle quote tende periodicamente a fare capolino nel parterre del fisco. Quali le ultime novità al riguardo?

La possibilità di rivalutare, in tutto o in parte, le quote di partecipazione in società -cioè di attribuire alla quota di partecipazione un valore fiscale,  riferito a una determinata data, in sostituzione del relativo costo o valore d’acquisto originario- è stata negli anni più volte offerta con numerose proroghe e riaperture dei termini e ora ci risiamo. Il Decreto Sostegni bis (convertito nella Legge 106/2021) ha, infatti, prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 la data entro la quale dovrà essere perfezionata l’operazione.

Quali sono le quote rivalutabili e quali i requisiti da rispettare per chiudere l’operazione con successo?

Possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società non quotate (Snc, Sas, Spa, Srl) possedute al 1° gennaio 2021. L’operazione si perfeziona con la redazione e asseverazione di apposita perizia e il versamento di un’imposta sostitutiva.

 

RIVALUTAZIONE: I REQUISITI DA RISPETTARE
Possesso delle quote al 1° gennaio 2021
Redazione e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2021
Pagamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione ovvero prima delle tre rate dovute) sul valore rideterminato delle quote entro il 15 novembre 2021

 

A chi ci si deve rivolgere per la redazione della perizia giurata di stima?

Occorre rivolgersi a un soggetto abilitato quale, per esempio, un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei revisori legali. Tale soggetto giurerà la perizia presso la cancelleria del Tribunale o l’ufficio di un giudice di pace oppure un notaio.

A quanto ammonta l’imposta sostitutiva ed entro quale termine deve essere pagata? Deve essere versata in “one shot”?

Tale imposta, pari all’11% del valore rideterminato delle partecipazioni, può essere versata -con il modello F24 nel quale deve essere indicato il codice 8055 nella sezione Erario- in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2021 ovvero in tre rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 15 novembre 2021, il 15 novembre 2022 e il 15 novembre 2023. L’importo della seconda e terza rata deve essere maggiorato degli interessi del 3% annuo. In caso di pagamento rateale, già con il versamento della prima rata si perfeziona la rivalutazione, con la conseguenza che il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IPOTESI: PARTECIPAZIONE QUALIFICATA (80%)
Costo di acquisto (80%) € 100.000 x 80% = € 80.000
Presunto prezzo di cessione € 1.000.000 x 80% = € 800.000
CARICO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE
Senza la rivalutazione (€ 800.000 – € 80.000) x 26% = € 187.200
Con la rivalutazione € 800.000 x 11% = € 88.000
RISPARMIO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE
Risparmio fiscale € 187.200 – € 88.000 = € 99.200

 

A chi può interessare procedere alla rivalutazione?

Può interessare a chi ha in mente di cedere nel breve-medio periodo le quote di partecipazione di società titolare di farmacia; se, infatti, pensiamo che in caso di cessione di quota di partecipazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla tipologia di quota di partecipazione (qualificata ovvero non qualificata), la rivalutazione, con la sua imposta sostitutiva (11%), è a buon mercato e, quindi, allettante: bella differenza a livello di carico fiscale (si veda l’esempio pratico qui sopra). Alla luce dell’esempio di cui sopra, il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sul valore periziato determina un vantaggio non trascurabile rispetto alla tassazione ordinaria della plusvalenza, con un risparmio fiscale di € 99.200.
Il valore determinato con la perizia sostituisce il costo di acquisto della partecipazione nella determinazione della plusvalenza da cessione della quota di partecipazione; pertanto, la rivalutazione sarà tanto più appetibile quanto più il prezzo di cessione si avvicinerà al valore di perizia.
La rivalutazione, con la sua proroga al 15 novembre 2021, può interessare anche ai contribuenti “ritardatari per natura o indecisi”: pensiamo, infatti, a chi aveva già rivalutato e ceduto soltanto una parte delle quote societarie, ma nella scorsa estate non aveva messo in conto di cedere anche le restanti o, comunque sia, al riguardo era ancora titubante. Per tale soggetto la proroga al 15 novembre 2021 della rivalutazione rappresenta un vero toccasana: in tal caso il contribuente non deve versare le rate ancora dovute con riferimento alla precedente rivalutazione (gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima devono essere sterilizzati) e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione.
In conclusione, per non rimanere a bocca asciutta non bisogna perdere tempo perché la metà di novembre non è poi così lontana.

 

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Farma Mese, n. 7-2021

Nuova vita al redditometro

La versione 2021 include nuove categorie di beni e consumi, di spese, investimenti e forme di risparmio. Ecco una “mini guida al Redditometro”, per comprendere in dettaglio come funziona.

Torna a calcare la scena fiscale italiana il redditometro, con alcune delicate novità. Con la nostra esperta, dottoressa Paola Castelli, affrontiamo questo tema scottante perché i conti devono tornare sempre e a maggior ragione in questo caso.

Redditometro, lo dice la parola: tuttavia, ci può ricordare in cosa consiste tale strumento fiscale?

Il redditometro è lo strumento di accertamento sintetico, a cui il fisco ricorre, unitamente ad altre armi, per contrastare l’evasione fiscale: con esso l’amministrazione finanziaria ha sempre presunto il reddito complessivo del contribuente, utilizzando determinati indici fissati con decreto ministeriale e basati sul tenore di vita, ossia sulle spese sostenute e sulla disponibilità di determinati beni.

Il redditometro 2021 allarga la propria lente d’ingrandimento, utilizzando anche categorie di consumi considerate essenziali per conseguire uno standard di vita accettabile (cosiddetta soglia di povertà assoluta). Praticamente la vita del contribuente viene sottoposta ai raggi X per ricostruirne la capacità contributiva.

 

Il Redditometro è lo strumento che utilizza il fisco per contrastare l’evasione fiscale.

Quali sono i periodi d’imposta controllati dal redditometro 2021?

Il nuovo redditometro prende in esame l’anno d’imposta 2016 e i successivi anni.

Qual è la novità in tema di spese rilevanti ai fini del redditometro 2021?

La novità è che vengono considerate spese riferibili a voci che coinvolgono molti aspetti della vita quotidiana, quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
• i consumi (alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, spese di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà o nella disponibilità del contribuente, canoni di locazione, mutui, spese per l’acqua, l’energia elettrica, il gas, spese telefoniche, spese condominiali, acquisto di mobili e di elettrodomestici, spese per altri beni e servizi per la casa quali biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni; spese di gestione dell’autovettura, dell’eventuale moto, caravan, camper, minicar, natante, imbarcazione, aeromobile, canoni di leasing o noleggio di mezzi di trasporto, spese per i trasporti pubblici. E ancora, acquisto di cellulari e di medicinali, spese mediche, per colf e badanti, per prodotti per la cura della persona, per il barbiere, il parrucchiere, per istituti di bellezza e centri benessere, spese per l’istruzione e per il tempo libero, acquisti di giochi e giocattoli, radio tv, hi-fi, dischi, cancelleria, computer, piante e fiori, abbonamenti radio, televisione e internet, abbonamenti pay-tv, acquisto di argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valigie, spese per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, spese per pasti e consumazioni fuori casa, spese per attività sportive, per circoli culturali e ricreativi, per abbonamenti a eventi sportivi e culturali, spese per cavalli e per animali domestici, incluse le spese veterinarie);
• investimenti immobiliari (fabbricati e terreni) e mobiliari (auto, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili, contributi previdenziali volontari, oggetti d’arte o antiquariato, manutenzione straordinaria delle unità abitative, donazioni ed erogazioni liberali, azioni, obbligazioni);
• risparmio (parte di reddito non utilizzata per consumi e investimenti). La Superanagrafe dei conti correnti ha a propria disposizione cinque informazioni clou utilizzabili nella lotta all’evasione fiscale: il saldo del conto corrente a inizio anno, quello a fine anno, l’importo totale dei movimenti in entrata, quello dei movimenti in uscita e la giacenza media;
• spese per trasferimenti (imposte, tasse e contributi, assegno all’ex coniuge e via dicendo).
In presenza di voci per le quali il fisco non dispone dell’ammontare di spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, l’importo viene calcolato applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato, desunto dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale ovvero da studi e analisi socio-economiche di settore.

Rilevano solo i beni e servizi riferibili al contribuente controllato?

Sì, salvo prova contraria, essi si considerano sostenuti dalla persona fisica cui risultano riferibili in base ai dati o alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

E per le spese sostenute dal coniuge e/o dai familiari fiscalmente a carico del contribuente?

Tali spese si considerano finanziate con i redditi del contribuente controllato. A essere escluse dal redditometro della persona fisica sono solo le spese per beni e servizi che idonea documentazione dimostra essere riferite all’attività d’impresa.
Pertanto, i beni utilizzati dal titolare di farmacia nell’esercizio della propria attività non rilevano purché tale utilizzo venga documentato: verba volant, scripta manent.

Come viene ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente sottoposto a controllo?

Il reddito complessivamente accertabile è calcolato tenendo conto:
• dell’ammontare delle spese, note all’Anagrafe tributaria, sostenute dal contribuente sotto esame;
• dell’ammontare delle spese correnti calcolate in base ad analisi e studi socio-economici;
• dei consumi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
• della quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;
• della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia delle Entrate, creatasi nell’anno e non utilizzata per consumi o investimenti.
Ma passiamo ai fatti. Ecco la “regoletta” del redditometro 2021 per calcolare il reddito accertabile: investimenti effettuati nell’anno – (disinvestimenti effettuati nell’anno + disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti l’acquisto dei beni).
Qualora da tale calcolo dovesse emergere una differenza di almeno il 20% tra quanto dichiarato e quanto ricostruito dal fisco, iniziano i “dolori” non del giovane Werther, ma del contribuente.
Supponendo che l’ammontare di spese attribuito al soggetto controllato sia corretto (in difetto, il contribuente potrebbe, infatti, dimostrare che uno o più degli elementi considerati dal fisco nel presumere il reddito in realtà è irrilevante, non congruo oppure che si tratta di oneri sostenuti da suoi familiari), lo stesso dovrà dimostrare al fisco come le stesse sono state finanziate: redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta -o, in ogni caso, esclusi dalla base imponibile- ovvero aiuto di soggetti terzi (donazione ovvero finanziamento infruttifero da parte di un genitore, eredità e via dicendo) oppure, ancora, disinvestimenti patrimoniali e utilizzo del denaro così realizzato ovvero godimento di rendite finanziarie personali o che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

Come ci si può difendere dal redditometro?

Lo dico sempre: prevenire è meglio che curare. Quindi, partendo dal dato di fatto che il tenore di vita deve essere in linea con il reddito dichiarato e che, prima di intraprendere qualunque investimento a livello personale, è fondamentale accertarsi di essere in grado di giustificare al fisco non soltanto il sostenimento della spesa, ma anche il mantenimento del bene, la prima difesa è preventiva ed è la seguente: “non fare mai il passo più lungo della gamba”. Preoccuparsi di essere sempre in grado, anche a distanza di anni, di documentare le modalità di finanziamento degli investimenti effettuati e del proprio trend di vita e conservare ogni documento a tal fine utile.
Infine, nessuna paura: è vero che ogni spesa fatta nella routine quotidiana può essere usata dal fisco contro il contribuente, ma è anche vero che la “moltiplicazione dei pani e dei pesci” è accaduta una sola volta nella storia e, se gli esborsi sono giustificabili (denaro reale, non del Monopoly), non sarà arduo dimostrarne la provenienza.

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Farma Mese, n. 6-2021

Facciamo un patto

Con il patto di famiglia il titolare di un’azienda può trasferire la titolarità a uno o più discendenti, che devono liquidare i diritti degli altri legittimari. Di fatto anticipa la successione, mettendo previamente d’accordo gli eredi.

Dai precedenti interventi pubblicati su “Farma Mese” è emerso come la pandemia possa aver messo a dura prova i rapporti interpersonali e/o familiari, con ripercussioni negative anche nella sfera lavorativa; abbiamo visto, però, come sia possibile “vedere il bicchiere mezzo pieno”, trasformando, così, le situazioni conflittuali in qualcosa di positivo. Con la nostra esperta fiscalista, Paola Castelli, analizziamo uno strumento attraverso il quale è possibile arrivare alla serenità familiare e aziendale.

Dottoressa Castelli, se in famiglia a volte l’armonia lascia a desiderare, lo stesso può accadere in ambito lavorativo e, quindi, in farmacia. A volte si riesce a rispettare il detto “l’unione fa la forza”, altre è preferibile “la società migliore è quella con un numero di soci dispari inferiore a tre”. Come scegliere la strada giusta?

È evidente come nel trovare una risoluzione alle divergenze familiari e lavorative non si possa mai generalizzare; non esiste una cura univocamente applicabile a tutte le realtà familiari e aziendali. Come sempre deve essere attentamente analizzato il singolo caso, cercando di individuare esigenze e ambizioni delle parti in causa per poi trovare non solo la soluzione più adatta a “placare gli animi”, ma anche il momento giusto per adottarla.

Quando è opportuno correre ai ripari?

Ci sono situazioni che è bene risolvere immediatamente; altre, invece, in cui forse è meglio far sì che il tempo porti consiglio: la soluzione alle faide, quindi, può essere adottata in vita dal titolare ovvero rinviata, il più tardi possibile, mortis causa (in tal caso, per quiete familiare e per scaramanzia, consiglio di fare testamento, peraltro sempre modificabile). Saper cogliere il momento giusto per riportare serenità in famiglia e in farmacia, modificando, se necessario, l’assetto aziendale, ossia trasferendo l’azienda ai propri figli o a terzi, rappresenta una scelta estremamente delicata per il titolare non solo a livello psicologico (“La farmacia è la mia creatura! Giù le mani!”), ma anche per il relativo impatto sui rapporti familiari e per le relative implicazioni civilistiche e fiscali. Pensiamo, per esempio, al caso di un titolare, che gestisce la farmacia, impresa individuale, sotto forma di impresa familiare, con due figli (i figli maggiori), di cui uno prossimo alla laurea in farmacia e l’altro che ha scelto studi diversi, ma che non gli consentono, soprattutto tenuto conto della crisi economica derivata dal Covid, di vedere un futuro prossimo roseo: supponiamo che il figlio minore, il “piccolino”, non laureato e che non sa ancora bene cosa voglia dalla vita (se non che mai vorrà lavorare in farmacia), tenda a seminare zizzania in famiglia, avanzando pretese economiche nei confronti del padre, perché non si sente tutelato rispetto ai fratelli maggiori. Cosa può fare, quindi, il padre per riportare la pace? Potrebbe essere costretto a cessare l’impresa familiare in essere con i due figli maggiori; non volendo essere ripetitiva nel ricordare gli ormai ben noti e numerosi diritti che i familiari avanzano in caso di cessazione dell’impresa familiare, opto per l’aspetto fiscale di tale scelta, data la recente conferma fornita al riguardo dall’Amministrazione Finanziaria. L’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 195 del  18.03.2021) ha, infatti, confermato che le somme liquidate ai collaboratori familiari non assumono rilevanza fiscale; ai fini delle imposte indirette la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di cessazione dell’impresa familiare sconta l’imposta in misura fissa. Trattasi di una fase delicata della vita aziendale che è bene non sottovalutare, non solo per le implicazioni fiscali, ma anche perché pone, poi, il padre titolare di fronte al senso unico di dover, per il quieto vivere tra i fratelli, effettuare un’equa suddivisione del suo patrimonio. La strada più drastica adottabile dal padre, ormai esasperato, potrebbe essere la vendita dell’azienda-farmacia e la suddivisione tra i tre figli del ricavato in vita (donazione) ovvero mortis causa (testamento): e, poi, come si dice in dialetto lombardo: “A te ghee un poo del ranges!”. Della serie: adesso arrangiatevi! Ma optiamo, in questo caso, per una soluzione meno estrema e che riporti la pace in famiglia e in farmacia: dopo tutti gli attriti tra fratelli, dopo tutte le recriminazioni da parte del “piccolino”, facciamo un patto.

A cosa si sta riferendo?

Al patto di famiglia, che altro non è che un istituto giuridico per effetto del quale il titolare di un’azienda (o di una partecipazione societaria, ma non è il nostro caso) può trasferire gratuitamente tale titolarità a uno o più discendenti, che a loro volta devono liquidare i diritti degli altri eredi legittimari. Il padre titolare può, quindi, stipulare tale patto, assegnando la farmacia ai due figli maggiori, i quali dovranno liquidare, in denaro ovvero in natura, il fratello “lamentino”. Con tale patto il padre anticipa, di fatto, la successione dell’azienda-farmacia, mettendo d’accordo tutti i legittimari ed evita che l’azienda cada in comunione diventando terreno di futuri scontri tra i fratelli.

Perché i fratelli assegnatari della farmacia sono costretti a liquidare il fratello minore?

Perché dura lex, sed lex ed è quanto previsto da tale strumento giuridico. Questo a meno che il fratello non assegnatario della farmacia vi rinunzi, in tutto o in parte: nel caso in esame, vera e propria utopia.

Ma con il patto di famiglia non c’è il rischio di incorrere in qualche modo in contestazioni per violazione della legittima?

Tra i partecipanti al patto di famiglia non possono insorgere contestazioni di lesione della legittima. Questo perché, oltre alla necessaria partecipazione a tale atto (pena la sua nullità) non solo dell’imprenditore che trasferisce il bene e dei beneficiari del trasferimento, ma anche del coniuge e di tutti coloro che sarebbero eredi legittimari, qualora in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore stesso, presupposto per la stipula dell’atto in esame è la liquidazione, in denaro o in natura, del discendente non assegnatario del bene (nel caso in esame: l’azienda) -a meno che quest’ultimo non vi rinunzi in tutto o in parte- da parte dei discendenti assegnatari. La liquidazione deve corrispondere al valore delle quote di legittima (soglia minima da rispettare) previste ex lege. La pace familiare è, quindi, garantita. Unica eventualità, peraltro remota, di contestazione del patto di famiglia per violazione della legittima può insorgere soltanto su azione da parte di un figlio di cui non si conosceva l’esistenza alla stipula dell’atto di cui sopra ovvero di un figlio nato dopo tale stipula. Qual è il bello di tale soluzione? Che l’azienda rimane in famiglia, che il figlio minore viene soddisfatto e che il patto è inoppugnabile: fine delle trasmissioni!

In chiusura, cosa ne pensa del patto di famiglia?

A mio parere il patto di famiglia è uno strumento giuridico, aggiuntivo ad altri, utile a ripristinare la pace familiare, ma forse l’unico, attuabile in vita, in grado di mettere definitivamente una pietra sopra a tutte le controversie familiari. Come sempre (adesso sono ripetitiva): patti chiari, amicizia lunga.

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Farma Mese, n. 5-2021

Bye bye impresa familiare

Con la nostra esperta fiscalista, Paola Castelli, analizziamo un noto istituto giuridico diffuso nel mondo farmacia, l’impresa familiare, con riferimento alle conseguenze di un suo scioglimento

Se in famiglia, a volte, l’armonia lascia a desiderare, lo stesso può accadere in ambito lavorativo e, quindi, in farmacia, soprattutto quando tale azienda è gestita in forma di impresa familiare. Si sa che l’impresa familiare attribuisce ai suoi partecipanti rilevanti diritti e questo può essere un problema se l’idillio tra titolare e collaboratori familiari dovesse finire. Ne parliamo con Paola Castelli, consulente fiscalista di Farma Mese.

Dottoressa, che cosa può accadere?

In farmacia non è raro che il titolare, imprenditore individuale, si avvalga dell’opera di collaboratori familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii e nipoti) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognati).
Questo con un duplice vantaggio: avvalersi in azienda della collaborazione di persone di fiducia e poter ripartire il reddito prodotto dalla farmacia tra tutti coloro che hanno concorso a determinarlo, cioè il titolare e i collaboratori familiari.
Imputando il reddito della farmacia in parte al titolare (per legge almeno il 51%) e in parte ai collaboratori familiari (complessivamente non più del 49%), il carico fiscale totale, infatti, è inferiore rispetto a quello di un’impresa individuale gestita dal solo titolare: stante la progressività dell’Irpef, la suddivisione del reddito complessivo tra più soggetti riduce l’aliquota media di tale imposta.
Tutto va bene finché tra titolare e collaboratori familiari vige l’armonia; se, però, “in casa e bottega” iniziano a crearsi dissapori, possono essere dolori. Se le divergenze tra titolare e familiari non sono appianabili, si arriverà addirittura allo scioglimento dell’impresa familiare, momento in cui l’istituto
giuridico in commento mostra l’altra faccia della medaglia.

In tale eventualità cosa può succedere tra titolare e familiari?

La mente corre subito ai rilevanti -e ormai ben noti- diritti economici vantati dai partecipanti all’impresa familiare. Alla cessazione di tale rapporto, spesso seguita anche da cause legali e perizie tecniche “sulla posta in gioco”, il titolare deve liquidare ai familiari la somma loro spettante per effetto
della loro collaborazione in farmacia: il diritto di credito è costituito dalla quota di utili eventualmente ancora da corrispondere e dalla quota di loro spettanza dell’incremento di valore che l’azienda oppure i singoli beni (in particolare l’avviamento) hanno acquisito durante il rapporto di collaborazione familiare.

Come entra in gioco il fisco allo scioglimento dell’impresa familiare?

Le somme corrisposte dal titolare, quale liquidazione dei diritti di credito del collaboratore familiare, non sono tassate in capo allo stesso in quanto considerate attribuzioni patrimoniali. Come ovvia conseguenza, il titolare non può dedurre dal proprio reddito le somme corrisposte al collaboratore familiare. Questa interpretazione -da me peraltro sempre sostenuta- è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 195 del 18 marzo 2021.
Il titolare può utilizzare nella trattativa il trattamento fiscale dell’operazione favorevole al collaboratore familiare, per addivenire, come spesso accade, a una transazione: “Caro familiare, veniamoci incontro, accontentati di quanto ti propongo come liquidazione, perché in fondo tu non sei tassato e io non deduco quanto ti corrispondo”.

Scioglimento dell’impresa familiare
Un modo per limitare il danno
È opportuno che, alla fine di ogni anno, il familiare collaboratore che beneficia degli utili prodotti dalla farmacia sottoscriva una dichiarazione liberatoria dalla quale risulti che ha già percepito gli utili di sua spettanza e che non ha pretese in merito ai beni acquistati con gli utili e all’incremento dei beni dell’azienda; così facendo, i diritti di credito riguarderanno “soltanto” l’incremento dell’avviamento.
Oltre a tale dichiarazione è necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico oppure assegno bancario non trasferibile e conservarne una copia.

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Farma Mese, n. 4-2021

Regole per una felice convivenza

La pandemia ha incrinato anche i rapporti interpersonali e ha avuto ripercussioni negative sulla sfera lavorativa. I consigli per trasformare in positivo i potenziali conflitti tra i vari soggetti che operano in farmacia

Nell’analizzare l’andamento aziendale si dà molto peso ad aspetti sicuramente cruciali, come la gestione patrimoniale-finanziaria, la gestione economica e amministrativa, quella del magazzino e via di seguito. Tuttavia il Covid non ha minato soltanto la salute delle persone e l’andamento dell’economia in generale, ma ha avuto anche un forte impatto sui rapporti interpersonali, compresi quelli tra i vari soggetti operanti in farmacia. Con la nostra esperta, Paola Castelli, vediamo come trasformare in qualcosa di positivo i potenziali conflitti tra i vari soggetti.

Una gestione proattiva dei possibili attriti può fare la differenza sul risultato economico?

Un’oculata gestione aziendale non può prescindere anche da un’attenta analisi dell’andamento dei rapporti umani tra coloro che operano in farmacia. Soprattutto oggi, con il Covid, ignorare tale aspetto può contribuire a “influenzare per difetto” i risultati economici della propria azienda, mentre non sottovalutarlo può essere foriero di interessanti opportunità. Purtroppo, nella routine quotidiana lavorativa possono capitare momenti di stress: uno di questi, ma non l’unico, è sicuramente alimentato dalla recente pandemia. Può, quindi, accadere che tra i soggetti operanti in farmacia si creino degli attriti: attenzione, però, questo già è fisiologico di per sé, figuriamoci in periodi di tensione come quello attuale. I soggetti che collaborano in farmacia possono avere visioni lavorative tra loro non coincidenti, ma essere uniti da esigenze comuni (esigenze materiali e non materiali, quale, per esempio, l’autorealizzazione). La difficoltà di avere una visione comune su come debba essere condotto il business e il non sentirsi realizzati possono creare dei contrasti. Tale situazione, che si verifica in qualsiasi contesto sociale, è particolarmente diffusa in ambito lavorativo ed è tanto più frequente laddove le dinamiche di tipo economico si sovrappongono a quelle affettive e psicologiche. I “malumori” in azienda non sono, quindi, certo una rarità: divergenze di opinione e disaccordi sono aspetti inevitabili nella maggior parte degli ambienti di lavoro, soprattutto quando non si opta per il detto “la società migliore è quella con un numero di soci dispari inferiore a tre” o, comunque sia, quando il team della farmacia è numeroso. Tuttavia i “malumori”, se affrontati e se correttamente gestiti, stimolano la ricerca di soluzioni creative e possono aprire la mente a nuove prospettive, a nuove idee per sviluppare la propria attività. Reagire e superare le conflittualità può costituire la chiave per una lodevole gestione strategica dell’azienda; viceversa, “fare gli struzzi” o, comunque sia, adottare un comportamento passivo, può essere la causa di risultati deludenti.

Dottoressa, è un disastro se l’armonia in azienda svanisce, vero?

Non è sempre detto: il conflitto, infatti, non va vissuto come una “malattia” da curare. Il conflitto è fisiologico, sì, ma non necessariamente patologico. È una sorta di match dal quale esce vincitore chi applica la migliore strategia e non necessariamente il più forte o il più bravo. Certo è che nella maggior parte delle situazioni conflittuali i vantaggi e le perdite non vengono ripartiti tra i rissosi partecipanti, ma piuttosto l’esito del match determina risultati peggiori o migliori per tutti.

Come si possono gestire, se non addirittura prevenire, gli attriti in azienda?

Innanzitutto, un’apparente ovvietà: è importante conoscere a fondo chi ci affianca in farmacia (dipendenti, soci, familiari collaboratori…), avendone ben chiari i pregi, i difetti e le potenzialità e affidando così a ogni componente della propria squadra il ruolo che lo gratifica e lo valorizza maggiormente. Per evitare o almeno limitare i disaccordi nell’ambito lavorativo -che a volte si possono estendere anche a quello familiare (si pensi, per esempio, all’impresa familiare ovvero alla società partecipata da soci legati da un vincolo di parentela)- occorre adottare una strategia implicita, non una esplicita. Partiamo dalle regole per il “capo”.

Prima regola fondamentale: è vero che l’unione fa la forza, ma, se a essere coinvolti in azienda sono il coniuge o altri familiari, i legami con questi attori devono essere più che solidi, perché in caso di disaccordo con tali soggetti si rischia di avere oltre al danno in farmacia, la beffa a casa. In caso di gestione societaria della farmacia con soggetti terzi è fondamentale redigere con la massima oculatezza e attenzione i patti sociali, corredandoli di eventuali patti parasociali, che integrino e implementino gli accordi dei soci, nonché di eventuali clausole arbitrali. Come si dice, patti chiari amicizia lunga.

Seconda regola: utilizzare strategie comunicative e di partecipazione attiva all’impresa, che rendano consapevole ogni partecipante che, nonostante eventuali divergenze di opinione su determinati aspetti della gestione aziendale, esiste -e deve esistere- un forte e concreto interesse a raggiungere un risultato comune.

Terza regola: evitare di assumere atteggiamenti di tipo autoritario ed eccessivamente accentratori; questo modus operandi non aiuta a motivare il proprio team, che assume un atteggiamento passivo, crea tensioni in quanto non permette il soddisfacimento di quei bisogni non materiali cui si è già fatto riferimento, ovvero l’autorealizzazione, l’indipendenza e il sentirsi apprezzati.

Quarta regola: tenere in debita considerazione le specifiche capacità, competenze e predisposizioni, essere obiettivi e non partire dal presupposto, per esempio, che le proprie aspettative e prerogative coincidano con quelle di chi ci affianca in farmacia, nonché procedere con gradualità, lasciando a ognuno il tempo necessario ad acquisire le competenze.

Quinta regola: saper coinvolgere nella gestione, non in modo competitivo e individualistico, ponendo sempre l’accento sul fine imprenditoriale collettivo. A fronte di buoni risultati non devono poi mancare riconoscimenti concreti e tangibili: riuscire a motivare il proprio team, sia materialmente sia con riconoscimenti umani ed affettivi, è la chiave del successo di molti imprenditori. Ed ecco le regole per il team della farmacia (familiari, soci, dipendenti): assumere un comportamento collaborativo, partecipando alla gestione e assumendosi responsabilmente degli impegni, evitare di considerare la propria posizione come un diritto acquisito e sforzarsi di valutare ed esprimere le proprie specificità con comportamento autocritico. Regole chiare, adempimenti formali e comportamento proattivo consentono di soddisfare il proprio bisogno di autorealizzarsi, di sentirsi autonomi e apprezzati e, quindi, di evitare o risolvere il conflitto. Una regola, invece, comune, valida sia per il “capo”, sia per il team della farmacia, una sorta di promemoria: ricordarsi che si è tutti sulla stessa barca; se la barca dovesse “andare a fondo”, andrà a fondo per tutti e, come si dice in gergo marinaro, “chi non s’aiuta, s’annega”. In conclusione, la limpidezza nei rapporti, la completezza e la precisione dei contratti, la pianificazione della gestione, la motivazione della propria squadra e la solidarietà tra gli operatori consentono di appianare le possibili divergenze in farmacia, garantendo a quest’ultima il successo grazie a una sua gestione a 360°.

I VANTAGGI DEL CONFLITTO POSITIVO

MAGGIORE AUTOSTIMA

La risoluzione positiva del conflitto accresce l’autostima perché fa riflettere sulle proprie capacità personali: spesso le situazioni di difficoltà sono quelle che fanno emergere i punti di forza

MAGGIORE CREATIVITÀ

La discussione tra pareri diversi, un confronto costruttivo, apre la strada a nuove prospettive

MAGGIORE SODDISFAZIONE

Il conflitto stimola interesse e curiosità, consentendo, quindi, di utilizzare le capacità individuali e di valutare le proprie abilità

MIGLIORI RAPPORTI DI LAVORO

Ammettere i diversi punti di vista, capire il motivo di tale divergenza di opinioni, essere disposti a mediare contribuisce a rafforzare il rapporto di lavoro

MAGGIORE FIDUCIA RECIPROCA

Se si riesce a risolvere il conflitto, è probabile che si instauri una maggiore fiducia tra le parti in causa con la consapevolezza, anche per il futuro, che le posizioni non si escludono a vicenda

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Farma Mese, n. 3-2021

Facciamo i conti con il Covid

Non sappiamo ancora quanto questa pandemia durerà, per questo l’esperta consiglia prudenza: gestione oculata, contenimento dei costi e sviluppo di nuove opportunità, senza perdere di vista le esigenze del cliente

La farmacia da sempre, ma a maggior ragione dal 2020, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per i cittadini. Purtroppo, in questo periodo alcune farmacie sono state “contagiate nel fatturato” dal coronavirus, ma in media il settore ha retto a livello di business. Il coronavirus può sferrare, però, attacchi anche sotto altri punti di vista. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, vediamo come la pandemia può avere cambiato la realtà aziendale, come potrebbe rischiare di cambiare la sfera personale del titolare e pensiamo a come reagire al meglio e con equilibrio a tale destabilizzante realtà.

Dottoressa Castelli, con Lei non abbiamo mai parlato di Covid: cosa ne pensa?

Penso che in questa grave epidemia le persone siano disorientate, con un annullamento del tempo scandito dall’orologio (quando finirà?). È una situazione nata dal coronavirus, ma che sembra votata a stravolgere le abitudini quotidiane, ad alimentare ulteriormente il distanziamento sociale a fronte del sopravvento dell’informatica (a volte essenziale, a volte no). Il disorientamento che ne deriva può avere ripercussioni non solo nel lavoro, ma anche nei rapporti interpersonali e familiari. Le difficoltà però, non vanno mai subite, e, compatibilmente con i mezzi a propria disposizione, alle proprie competenze, alla capacità della propria azienda di essere camaleontica, devono essere affrontate con intelligenza e incisività.

Perché dice che il virus ci ha allontanati?

Ogni imposizione esterna, come per esempio la “clausura” imposta dal coronavirus, può unire come può dividere: l’impossibilità di uscire di casa e la conseguente convivenza, tra persone sì legate da ottimi legami familiari, ma 24 ore su 24, può in alcuni casi avere ripercussioni negative sulla sfera lavorativa e sui legami interpersonali.

Quali sono le migliori mosse che il titolare può adottare nello svolgere la propria attività?

L’emergenza coronavirus non è stata (e, purtroppo, non lo è tuttora) pesante solo a livello sanitario, ma ha inciso, seppur in maniera più lieve, anche sul fatturato di alcune farmacie. Il calo non è stato eclatante, ma non si sa ancora quanto questa pandemia durerà; quindi, prevenire è meglio che curare e fare la formichina piuttosto che la cicala, risparmiando un po’, non è poi una cattiva idea. Le mosse da adottare sono le seguenti: – gestire consapevolmente gli acquisti: acquistare la quantità giusta nel momento giusto alle migliori condizioni, individuando i beni “must” per la propria clientela; acquistare una quantità tale da minimizzare i costi di mantenimento a magazzino delle scorte sarebbe l’optimum. Acquisti errati come tipologia e/o quantità di prodotti determinano un’insufficiente risposta alle richieste del cliente e una stasi delle scorte e dei capitali in esse investiti (capitali altrimenti destinabili a investimenti alternativi): insomma un invecchiamento precoce dell’azienda- farmacia con una sua conseguente maggiore vulnerabilità al virus; – tenere sempre sotto controllo il magazzino e farlo ruotare velocemente: quanto meglio il titolare sa gestire il proprio magazzino (minimizzando il costo di mantenimento delle scorte) tanto più la gestione della farmacia sarà efficiente. Si sa che “nell’azienda ideale il magazzino è proprio quello che non c’è”, ma questo in linea di massima a livello teorico e in tempi “sani”. Sappiamo bene che, data la pandemia, già si esce poco e solo per necessità, quindi, tempi di attesa medio-lunghi per un prodotto sono ormai diventati per il cliente finale qualcosa di inaccettabile: bisogna avere la “risposta pronta”; – vendere tanto e vendere bene: occorre prevedere il potenziale volume di fatturato e accertarsi che l’azienda si trovi in condizioni di equilibrio economico, ossia che abbia raggiunto un reddito in grado di remunerare adeguatamente il capitale investito dal titolare/imprenditore. La previsione delle vendite presuppone la preventiva definizione dell’ambito competitivo dell’azienda- farmacia, ossia l’analisi della quota di mercato conseguita e della relativa dimensione socio-culturale (distribuzione del reddito, tasso di sviluppo demografico, composizione della popolazione per fasce d’età e numerosità dei nuclei familiari, attenzione alla salute da parte del mercato di riferimento eccetera) nonché la valutazione della quota massima di mercato potenzialmente conseguibile e l’individuazione della porzione di mercato più significativa per l’azienda-farmacia. – contenere gli altri costi di gestione.

Passiamo al potenziale impatto del coronavirus sui rapporti familiari, che a loro volta possono minare l’andamento dell’attività: le farmacie sono aziende, oggi in trincea, che si possono avvalere anche dell’aiuto di familiari, per esempio del coniuge. Quale può essere in tal caso l’impatto del Covid?

Purtroppo, può accadere che “la coppia scoppi”. Il venire meno dell’idillio tra coniugi può avere rilevanti ripercussioni anche sull’azienda-farmacia e per questo la prudenza è d’obbligo nel contrarre il matrimonio anche in farmacia. Pensiamo all’impresa familiare. Spesso il ricorso a tale istituto giuridico viene fatto con troppo ottimismo e leggerezza, senza ponderare in modo adeguato le obbligazioni che lo stesso comporta a carico del titolare, soprattutto con riferimento ai diritti patrimoniali spettanti ai familiari partecipanti. I familiari, oltre ad avere diritto a una quota di partecipazione agli utili proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente, vantano i seguenti ulteriori e rilevanti diritti: – il diritto di credito nei confronti del titolare per la quota di loro spettanza del maggior valore che l’azienda o i singoli beni, incluso l’avviamento, acquisiscono durante la durata del rapporto di collaborazione familiare; – il diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi di valore, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività; tali decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei familiari; – il diritto di prelazione verso i terzi nel caso di divisione ereditaria o di trasferimento di azienda. In caso di divorzio viene meno lo status di familiare e, conseguentemente, si risolve anche il rapporto di collaborazione nell’impresa familiare. Alla cessazione di tale rapporto, spesso preceduta da litigi, cause legali e perizie tecniche sulle somme in gioco, il titolare deve liquidare al familiare la somma a questi spettante per effetto della sua collaborazione in farmacia. Il diritto di credito è costituito dalla quota di utili eventualmente ancora da corrispondere e dalla quota di sua spettanza dell’incremento di valore che l’azienda o i singoli beni (in particolare l’avviamento) hanno acquisito durante il rapporto di collaborazione familiare.

E, se, invece, la farmacia fosse gestita in forma societaria?

In tal caso possono verificarsi varie situazioni: – gli ex-coniugi possono continuare a gestire la farmacia in forma societaria e, quindi, decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale, ma non quello patrimoniale; oppure – un coniuge può acquistare la quota dell’altro previo accordo; – un coniuge può recedere se la società è a tempo indeterminato e nei casi previsti dal contratto sociale. Quanto sopra in caso di divorzio, ma l’idillio può cessare anche tra i conviventi di fatto.

Ci ricorda in cosa consiste la convivenza di fatto e cosa accade in tal caso?

La convivenza di fatto (introdotta dalla L. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà) è la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, residenti nel medesimo Comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia. Ai fini del suo riconoscimento è necessario che gli interessati presentino all’ufficio anagrafico del Comune di residenza apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi e corredata dai rispettivi documenti d’identità. A fronte dell’introduzione nel nostro diritto di famiglia di tale novità, è stato introdotto nel nostro Codice Civile, dopo l’art. 230-bis “Impresa familiare”, l’art. 230-ter “Diritti del convivente”: viene previsto che il convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente, ha diritto a una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, proporzionata al lavoro prestato. Tale diritto non spetta qualora tra i conviventi sussista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Cosa consiglia ai titolari?

Una gestione oculata della propria azienda, il contenimento dei costi di gestione e la capacità di trasformare il periodo orribile da coronavirus in un’opportunità per sviluppare nuove aree. È necessario che la farmacia, che ancora una volta ha dimostrato di essere un importante presidio sanitario, sappia anticipare le necessità dei propri clienti, che hanno capito ancora di più oggi l’importanza della salute e della prevenzione. La vera ricchezza è sempre stata ed è la salute, perché con la salute si può risolvere e fare tutto. L’attuale pandemia ha manifestato i suoi effetti peggiori in soggetti con patologie o con problemi ignorati o trascinati nel tempo. Pensiamo non solo ai malati, ma anche alle persone obese, allergiche o intolleranti, a chi ha il colesterolo alto, a chi è stressato, a chi non presta la dovuta attenzione alla propria pressione arteriosa e via di seguito. L’essere sempre più aggiornati e preparati professionalmente (sapendo consigliare anche uno stile di vita “da manuale”, che preveda un’alimentazione corretta, eventualmente, da integrare, nonché un’igiene da “premio Nobel”) consente di prevenire e fronteggiare tali situazioni delicate e di rafforzare sempre di più il legame tra chi ha scelto di fare della “missione salute” la propria vita e i cittadini.

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Farma Mese, n. 1/2-2021

Caro, vecchio mattone

Acquistare l’immobile in cui si trova la farmacia conviene? Ed è meglio usare i risparmi o ricorrere a mutui, leasing o finanziamenti? Sono varie le possibilità e le agevolazioni fiscali per il farmacista

Con la nostra esperta, la dottoressa. Paola Castelli, esaminiamo la convenienza dell’investire nell’immobile da adibire a sede della propria attività anche alla luce della reintroduzione della possibilità, fiscalmente affascinante, di rivalutare i beni d’impresa (vedasi anche Farma Mese di ottobre 2020).

Dottoressa Castelli, chi nel corso degli anni ha risparmiato e, quindi, ha del capitale da investire può avere convenienza a destinarlo al mattone?

Premesso che io consiglio sempre di diversificare gli investimenti, ma sì, chi ha dei soldi da parte ha convenienza a destinarli, in parte, al mercato immobiliare, acquistando l’immobile ove ha sede la propria azienda ovvero trasferendo la sede in una location più interessante. Questo non solo perché l’affitto dei locali è spesso oneroso e sono “denari un po’ gettati alle ortiche”, ma anche perché i rendimenti offerti dal mercato finanziario non sempre sono soddisfacenti, il valore degli immobili è oggi più contenuto rispetto al passato, i tassi di interesse sono ancora bassi e, infine, perché cambiare sede può essere una scelta vincente anche nell’ottica di espansione dei servizi offerti. Nello scegliere l’immobile è bene non dimenticare la regola delle “tre P”: la posizione, la posizione, la posizione! Se di pregio, rende, infatti, l’immobile rivendibile più facilmente.

Meglio utilizzare i propri risparmi o farsi finanziare?

La scelta dipende anche dalla realtà aziendale, della quale andrebbero analizzati bilancio e budget: in linea generale il finanziamento, oltre che una necessità, può essere una scelta fatta per evitare di immobilizzare tutto il proprio capitale, avendo al contempo un beneficio fiscale. La principale decisione da prendere è, quindi, se acquistare l’immobile con mezzi propri piuttosto che con mezzi di terzi (indebitamento bancario, mutuo o leasing immobiliare): in genere, il leasing è la soluzione più “trendy” anche perché fiscalmente più conveniente. Acquistando direttamente l’immobile il costo può essere ammortizzato al 3% annuo. Con il leasing, invece, è possibile dedurre i canoni in 12 anni. In tutte le cose, però, ci sono sempre dei pro e dei contro: con tale strumento, infatti, si deduce in 12 anni tutto il costo di acquisto, ma alla fine sono dolori perché il valore contabile dell’immobile, pari al prezzo di riscatto, sarà molto basso e comporterà in caso di vendita un’elevata plusvalenza da tassare. Il leasing, quindi, meglio si adatta a chi desidera continuare, anche attraverso gli eredi, l’attività della farmacia, mantenendo la proprietà dell’immobile. Se, invece, non si esclude a priori di rivendere, sarà preferibile il mutuo, che permette di dedurre gli interessi passivi dal reddito della farmacia, e il valore contabile di carico dell’immobile (ossia il prezzo di acquisto dedotti gli ammortamenti al 3% annuo) resterà elevato, comportando una plusvalenza in caso di vendita più contenuta. Tuttavia, le ultime novità in tema di rivalutazione dei beni d’impresa possono rappresentare un’ancora di salvezza a livello fiscale soprattutto in ipotesi di vendita dell’immobile, intestato a farmacia gestita in forma societaria, riscattato dal leasing. Questo purché la vendita del “mattone” avvenga in data successiva a quella di inizio del quarto esercizio seguente a quello in cui è avvenuta la rivalutazione (ovvero per rivalutazione eseguita nel bilancio 2020 in data successiva al 1° gennaio ‘24). Rivalutare è un’agevolazione e proprio per questo non è eterna: bisogna cogliere l’attimo e, quindi, eseguirla nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

Perché la rivalutazione dei beni d’impresa può essere di aiuto in caso di successiva vendita dell’immobile?

La rivalutazione è affascinante, soprattutto se la farmacia è gestita in forma societaria, per due motivi: 1) rivalutare significa assegnare ai beni d’impresa un maggior valore; 2) ha un costo contenuto e ha il vantaggio di limitare il carico fiscale.

Per quale motivo la rivalutazione contiene il carico fiscale?

Il motivo risiede nella possibilità di dedurre maggiori ammortamenti e di dare a livello fiscale una “boccata d’aria fresca” a chi ha intenzione di vendere l’immobile, ma non nel brevissimo termine. Il venditore, infatti, evita di pagare le ordinarie imposte sulla plusvalenza di vendita e, quindi, sulla differenza tra il costo a bilancio, spesso basso se riscattato da leasing e/o se l’acquisto non è recente, e il prezzo realizzato. Supponiamo che entro il 31 dicembre 2019 la farmacia abbia riscattato l’immobile in leasing (valore di riscatto euro 20.000; valore attuale dell’immobile euro 200.000) e che nel 2020 lo abbia rivalutato non solo civilisticamente, ma anche fiscalmente (importo della rivalutazione dell’immobile euro 180.000). Il maggior valore attribuito all’immobile a livello civilistico-contabile (a bilancio, quindi) rileverà anche a livello fiscale e questo grazie a una spesa ragionevole: un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3%. Supponiamo, altresì, che nella primavera del 2024 la società venda l’immobile (prezzo di vendita euro 200.000) a favore dell’acquisto di un immobile più appetibile (nel rispetto, ovviamente, della pianta organica). In assenza di rivalutazione la plusvalenza ammonterebbe a euro 180.000 e -qui arriva la zampata del fisco- la stessa sarebbe così tassata in capo alla società venditrice: – società di persone (s.n.c. ovvero s.a.s.): Irpef in capo ai soci con un’aliquota media del 40% circa e irap in capo alla società con aliquota del 3,9%, per un importo complessivamente dovuto di euro 79.020 circa; – società di capitali (S.r.l., per esempio): in capo alla società 24% a titolo di Ires e 3,9% a titolo di Irap, per un importo complessivamente dovuto di euro 50.220. In presenza di rivalutazione, invece, la società verserà l’imposta sostitutiva (3%), calcolata su euro 180.000, pari a euro 5.400 e in sede di vendita dell’immobile al prezzo di euro 200.000, non emergerà alcuna plusvalenza tassabile. Niente male!

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