Title Image

Pubblicazioni

Farma Mese, n. 10-2022

Senza i regali, che Natale è?

Qual è il trattamento fiscale degli omaggi in particolare ai fini delle imposte sui redditi? È utile saperlo in questo periodo, quando ci accingiamo a pensare a qualcosa da regalare ai nostri clienti in vista delle festività.

Il tempo vola e Natale è ormai alle porte, un Natale più malinconico rispetto ai precedenti a causa delle gravi tensioni geopolitiche, della guerra in Ucraina, dell’inflazione, dell’aumento delle bollette e del Covid, che, seppur ridimensionato, non vuole abbandonare la scena. Questo in un periodo dell’anno che dovrebbe dare ossigeno all’economia e serenità ai cittadini. Vediamo con la nostra esperta Paola Castelli come i titolari possono, come sempre ma a maggior ragione in questo periodo, stringersi ai propri clienti, contribuendo a rendere un po’ più lieto questo momento dell’anno: come diceva il ritornello di una nota canzone, “con un poco di zucchero la pillola va giù. Tutto brillerà di più”.

Dottoressa Castelli, ci stiamo avviando verso una fase di recessione: come possono i titolari rasserenare un po’ i clienti?

In questo particolare periodo dell’anno, per alcune persone felice, per altre meno, il ruolo dei farmacisti è fondamentale. I titolari, in particolare, non sono soltanto validi e competenti professionisti deputati a tutelare la salute dei cittadini, ma in un certo senso, nel perseguire tale mission, entrano un po’ a fare parte della famiglia di tutti noi. Quale momento migliore del Natale per tirare su gli animi con un regalo e perché farlo? In fondo tale pensiero fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa. Gli omaggi, nella fattispecie natalizi, per la farmacia significano, infatti, contribuire al benessere della propria clientela e di quella della propria azienda, mentre per la clientela si traducono nel sentirsi avvolti in un caldo abbraccio e supportati dalla propria farmacia. Dimostrare attenzione al cliente fornendo preziosi consigli, ma anche facendogli un dono è un plus; in fondo, un regalo fa piacere a tutti e può aiutare il cliente a tenere egregiamente testa all’inverno, per poi affrontare le belle stagioni al top della forma.

Gli omaggi natalizi possono essere di vario tipo, utili (parafarmaco) e “futili” (cosmetica & co). Con il freddo in genere aumentano i malanni tipici di questa stagione (raffreddore, mal di gola, tosse, influenza, dolori reumatici, dolori articolari) oppure gli inestetismi (cute più secca o arrossata dal freddo): gli omaggi potrebbero consistere in integratori mirati a rigenerare il cliente, a base di vitamina C e/o di vitamina D, in integratori volti ad aumentare le difese immunitarie, prodotti naturali e fitoterapici. Passando alla dermocosmesi, il titolare potrebbe regalare creme volte a proteggere la pelle del viso, del corpo e delle mani dalle basse temperature e a nutrirla, potrebbe omaggiare saponi, bagnoschiuma e doccia schiuma nutrienti, il tutto confezionato in un bel packaging, magari anche ecosostenibile, in chiave natalizia. I “cadeaux de Noël” non si esauriscono qui, potendo anche consistere nel donare ai propri clienti alcuni servizi della farmacia: misurazione della pressione, elettrocardiogramma, analisi del colesterolo, della glicemia e via di seguito.

Tutto ha un prezzo anche se si parla di doni ai propri clienti. Qual è il trattamento fiscale degli omaggi in particolare ai fini delle imposte sui redditi?

Tali doni, se costituiti da beni di valore unitario non superiore a 50 euro, sono interamente deducibili; viceversa, se si tratta di beni di valore unitario superiore a questa cifra ovvero di servizi (in questo caso indipendentemente dal loro valore), sono deducibili nell’esercizio di competenza in misura pari all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 euro.

Cosa si intende per valore unitario?

Si intende il costo dell’omaggio nel suo complesso e non quello dei singoli beni che lo compongono.

Gli omaggi sono soggetti a Iva? E come giocano gli omaggi ai fini Irap?

L’omaggio di beni o servizi oggetto della propria attività è soggetto a Iva e l’Iva sul relativo acquisto è detraibile. In merito all’Irap, invece, occorre distinguere tra società di capitali, da un lato, e società di persone e imprese individuali, dall’altro lato:

  • Società di capitali (Srl le più diffuse nel mondo farmacia) – le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico;
  • Società di persone (Snc e Sas) – gli omaggi non sono deducibili ai fini Irap, salvo opzione da parte delle società di persone in contabilità ordinaria per l’applicazione del metodo a valori di bilancio secondo le regole dei soggetti Ires (ossia delle società di capitali);
  • Imprese individuali, gestite o meno in forma di impresa familiare – udite udite, tali imprese sono Irap free: per loro l’Irap è stata abolita.

Cosa ci dice, dottoressa, in conclusione del suo intervento e del 2022?

Una frase di Taylor Caldwell ben si adatta al ruolo del farmacista e anche all’animus che può portare il titolare a fare un omaggio ai propri clienti, soprattutto a Natale, momento gioioso, da un lato, ma anche triste, dall’altro lato, anche per il ricordo dei cari che, purtroppo, ci hanno lasciato. “Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli”: grazie a un omaggio, il titolare dimostra ancora una volta di tenere ai propri clienti e di essere sempre al loro fianco con competenza e anche umanità. In conclusione, una filastrocca rivolta a tutti voi: “È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto Buon Natale!”.

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 9-2022

Come salvare i sudati risparmi

In periodi di alta inflazione, come salvaguardare il proprio patrimonio, piccolo o grande che sia? È bene conoscere alcune regole e muoversi in equilibrio tra coraggio e prudenza. Ecco come fare

Il risparmio e la sua gestione sono uno degli obiettivi di tutti, compresi i farmacisti. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, che, quale dottore commercialista, è deputata a svolgere un’attività di servizio e consulenza a imprese e privati, fornendo assistenza anche in tema di sistemazione patrimoniale e salvaguardia del proprio patrimonio, cerchiamo di capire come far crescere o quantomeno preservare nel tempo il valore di tanti sacrifici.

Dottoressa Castelli, Le abbiamo lanciato una bella sfida! Come si può investire i propri denari in modo sicuro?

Dato l’“annus horribilis”, effettivamente mi ha proprio lanciato una sfida da Guinness World Record, se si pensa a come centrare tale bersaglio con ostacoli come le gravi tensioni dei prezzi energetici, la guerra in Ucraina, l’inflazione, la rottura delle catene di approvvigionamento e il rischio di una stagflazione.

Chiariamo, quindi, alcuni concetti base, utili per comprendere appieno quanto scriverò tra poco.

  • Volatilità: non è altro che un indicatore del movimento del prezzo di uno strumento finanziario. È lo scostamento percentuale del prezzo di tale strumento dai suoi valori medi: per capirci, se in un dato periodo un titolo ha registrato una volatilità del 7%, vuol dire che, in tale arco temporale, il valore del titolo si è discostato del 7% dal suo prezzo medio. Tale indicatore può riguardare i titoli (quali le azioni, le obbligazioni, i derivati eccetera), può riguardare un fondo e più in generale i mercati finanziari.
  • Rischio di mercato: è il rischio, in cui incorre l’investitore, dovuto agli effetti imprevisti di alcune variabili (variazione dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio, variabilità dei corsi azionari, commodity risk ossia il rischio associato alle variazioni nei prezzi delle merci, soprattutto dei metalli preziosi e dei prodotti energetici, ecc.), che influenzano l’andamento del mercato e il valore delle relative attività e passività.
  • Rischio di tasso: è il rischio di variazioni del valore delle attività sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse. In parole povere, è la possibilità che una variazione dei tassi d’interesse riduca il valore delle attività finanziarie a essi sensibili (per esempio, le obbligazioni in termini di corso e di cedole).
  • Inflazione: è l’aumento generalizzato e prolungato dei prezzi con conseguente diminuzione del potere d’acquisto della moneta. Traduco ancora: un rialzo dell’inflazione fa sì che con un euro si possano oggi acquistare meno beni e servizi rispetto al passato.
  • Stagflazione (termine molto inflazionato -per restare in tema- in questo periodo, ahimè): è l’“augusta” concomitanza, in un ciclo economico, di stagnazione (ossia, recessione) e di inflazione (bingo!). Nello stesso mercato, quindi, si registra un aumento generale dei prezzi e una mancanza di crescita dell’economia in termini reali.
    Fatta questa premessa, dopo anni in cui i mercati hanno avuto performance positive, il 2022 ha “brillato” per un ritorno alla volatilità. Va detto che il rischio di mercato fa parte dei giochi.
    Nel prosieguo io non parlerò degli strumenti finanziari nel dettaglio, ma in generale di gestione del vostro patrimonio, dei vostri risparmi; vi darò delle linee guida che vi possano aiutare a comprendere meglio gli investimenti che vi verranno proposti dal vostro intermediario finanziario.

Considerato il periodo turbolento, gli investitori potrebbero essere allettati dall’idea di soprassedere e aspettare tempi migliori per investire. Pensa che sia una strategia giusta?

Io penso che in generale non reagire non sia sempre costruttivo. Certo, in alcuni momenti bui della borsa, si potrebbe anche essere tentati dalla nullafacenza e non è detto che sia sempre una cattiva decisione. Tuttavia, restare inermi, rinviando le scelte di investimento, potrebbe essere un errore perché “il tempo è denaro” e, quando si investe, il tempo (inteso come rapidità assunta consapevolmente) è uno degli alleati dell’investitore. Anche la prudenza, però, non va presa sotto gamba: mio nonno Paolo (che molti di voi avranno conosciuto) mi diceva sempre “ricorda, Paola, che si dice giocare in borsa”. La prudenza, quindi, è d’obbligo, ma non deve essere nemmeno eccessivamente esasperata, perché, per ottenere dei risultati, per forza ci si deve esporre a dei rischi. Soltanto chi non fa, soltanto chi non si mette in gioco, apparentemente non sbaglia.

Si può anche pensare a una soluzione intermedia (in medio stat virtus), azzardando qualche investimento, senza esagerare. In questa fase incerta parlare di investimenti sicuri è un po’ arduo. Lo ribadisco: investimenti che, senza pensieri, ci facciano diventare Paperon de’ Paperoni non esistono! Qualsiasi idea, a maggior ragione, ogni idea di investimento soprattutto di denari creati con fatica suscita molti pensieri sia a livello personale (si rimugina di notte continuamente e “vi sfido” bonariamente, ovvio, a contraddirmi) sia a livello tecnico (qual è il modo migliore per conservare i sacrifici fatti ovvero per guadagnare?); per questo anche la velocità nella gestione del proprio portafoglio è importante.

Cosa fare, quindi?

La prima cosa da fare è pensare sempre positivamente e ricordare che le crisi sono necessariamente seguite da fasi di ripresa (altrimenti significa che il mondo, l’intera economia, come si suol dire, sono andati a ramengo). Nelle fasi di crisi l’investitore studioso e attento al timing potrebbe “fare affari” ovvero conservare quanto creato, acquistando a prezzi più contenuti, mentre nelle fasi di ripresa lo stesso dovrebbe essere freddo e pronto (decisione solo apparentemente facile) a vendere, spuntando così prezzi più interessanti. Certo è un lavoro, un lavoro che si aggiunge al proprio, perché significa monitorare il mercato & Co., studiando anche i bilanci (e non solo il nome) degli asset che ci incuriosiscono e significa pensare rapidamente al da farsi, per non perdere il treno. Secondo consiglio: è bene avere un portafoglio diversificato e impostato in un’ottica di contrazione, per quanto possibile, del rischio. Più diversifico il mio portafoglio, più avrò la speranza di guadagnare o, quantomeno, di “contenere i danni”. Nel creare un portafoglio diversificato e ben bilanciato non esiste una soluzione universalmente valida, in quanto il tutto dipende dalla propensione al rischio del singolo investitore. Immaginiamo che il vostro portafoglio sia una torta, alla quale può essere affiancato, proprio nell’ottica di una differenziazione degli investimenti e di una limitazione del rischio, un buon pasticcino. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le fette della torta possono essere costituite da:

  • Azioni: esse rappresentano una quota del capitale sociale della società emittente, quindi, la misura della partecipazione del socio (investitore) al capitale di rischio dell’impresa. Gli azionisti investitori possono percepire dei profitti (i cosiddetti dividendi). Il valore di un’azione può variare ogni giorno in relazione alla domanda e all’offerta da parte degli investitori e all’andamento e alle prospettive aziendali.
  • Obbligazioni: con esse l’investitore acquista titoli di debito dell’azienda o dall’ente emittente, diventando creditore degli stessi. Le obbligazioni possono essere prive di cedola (ossia zero coupon) ovvero con cedole a tasso fisso oppure a tasso variabile: a essere percepite come sicure sono le obbligazioni governative, soprattutto se emesse da Stati con economie molto forti (come, per esempio, gli Usa) o con scarso debito (come, per esempio, la Svizzera) oppure emesse da organismi sovranazionali (come, per esempio, la World Bank o la Bei). Torniamo al tempo: personalmente preferisco contenere la durata di tali investimenti (tre anni circa o su per giù), a meno che il gioco non ne valga proprio la candela; la mia fiducia nei confronti di un’obbligazione (ma, anche verso altri strumenti finanziari) di duration maggiore deve superare d’impatto il rischio da me percepito al momento dell’investimento.
  • Liquidità: tale “asset” è particolarmente esposto al rischio inflazionistico, tendendo a perdere valore senza un rendimento.
  • Beni rifugio: l’oro, per esempio (ma, come vedremo tra poco, non è l’unico bene rifugio). In genere il valore di tali asset tende a crescere nelle fasi di crisi di mercato e, in teoria (a medio-lungo termine), consente di proteggere il proprio portafoglio nelle fasi di volatilità. Ultimamente il valore di tale bene rifugio ha subito una contrazione dovuta anche al forte rialzo del dollaro americano rispetto alle altre valute, ma, a parte questo periodo anomalo, tale bene dovrebbe tornare a rappresentare un buon rifugio. Detto questo, vediamo se il fisco è ghiotto oppure no di dolci.

Giusto, Dottoressa Castelli: come sono tassati asset quali azioni, obbligazioni e oro?

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni e dell’oro sono tassate con l’imposta sostitutiva del 26%. Per capirci, se dalla vendita guadagnate 100 euro (il cosiddetto capital gain), 26 vanno all’Erario. Gli interessi e le plusvalenze derivanti dalla vendita di obbligazioni sono tassate al 12,50%, se si tratta di titoli dello Stato italiano ed equiparati (enti e organismi internazionali quali Bei, Bers, Birs, World Bank, ecc.) nonché titoli emessi da Stati white listed (Stati che scambiano informazioni con l’Italia come gli Stati europei e altri). Gli interessi e le plusvalenze derivanti da altre obbligazioni, quali per esempio quelle societarie, scontano, invece, l’imposta sostitutiva del 26%.

E, se anziché guadagnare, l’investitore dovesse avere una perdita?

Le meglio note minusvalenze sono le perdite in cui purtroppo si può incorrere investendo, perdite che generano un credito fiscale. A mali estremi, estremi rimedi: è possibile compensare (in maniera diversa a seconda degli strumenti finanziari che le hanno generate) le minusvalenze con plusvalenze derivate da altri investimenti, nell’anno in cui si è realizzata la perdita e nei quattro anni successivi, riducendo così il carico fiscale complessivamente dovuto dall’investitore.

E se le minusvalenze non vengono compensate nei cinque anni?

L’investitore decade dal beneficio fiscale. Come già detto, quando si parla di investimenti finanziari, il tempo è denaro.

Ma su quali azioni o obbligazioni si possono orientare i titolari investitori?

È bene orientarsi su asset solidi, su aziende leader e in settori che i titolari conoscono: pensiamo ad asset legati al settore farmaceutico, parafarmaceutico, cosmetico, nutrizionale. Chi meglio dei titolari, chi meglio dei farmacisti conosce questi settori?

Abbiamo l’acquolina in bocca: che “pasticcino” può affiancare la torta?

Il pasticcino è rappresentato dal classico “mattone”: il mattone ha ancora il suo fascino e, se poi rispetta la regola (e torno ai consigli di mio nonno Paolo) delle tre “p” -ossia “la posizione, la posizione, la posizione”- il rendimento di tale investimento può essere buono. I nei di tale tipologia di investimento consistono nella difficoltà di trovare, in caso di vendita, un acquirente (minore, se si rispetta la regola delle tre “p”) ovvero, in caso di locazione, un conduttore che paghi puntualmente l’affitto. Passando al regime fiscale, la plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile abitativo o commerciale effettuata da un privato dopo cinque anni dal suo acquisto non è tassata. Anche la plusvalenza derivante dalla vendita prima della scadenza dei cinque anni della propria abitazione principale non è tassata. Diversamente, la plusvalenza è soggetta all’ordinaria tassazione Irpef oppure, su opzione, all’imposta sostitutiva del 26%.

In caso di locazione di un immobile abitativo a canone libero è possibile optare per la cosiddetta cedolare secca del 21%, che si riduce al 10% per i contratti di locazione a canone concordato di abitazioni ubicate in Comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, 1° comma, lett. a) e b) del Dl 551/1998) e nei Comuni ad alta intensità abitativa individuati dal Cipe; la locazione di un immobile commerciale è, invece, soggetta a Irpef e relative addizionali.

In conclusione, ricordando ai lettori che, come ha detto Warren Buffett “investire è semplice, ma non è facile” e “investo in quello che mangio” (quando comprò un miliardo di dollari di azioni Coca Cola), consiglio di orientarvi su titoli primari, su settori che conoscete bene, mentre, con riferimento agli investimenti immobiliari, tenete sempre a mente la regola delle tre “p”, valida in generale anche con riferimento all’immobile ove ubicare la vostra azienda-farmacia.

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 8-2022

È boom di matrimoni

Quale regime patrimoniale scegliere? Quali le implicazioni di ogni possibilità e cosa è previsto nello sfortunato caso in cui, poi, non si vada più d’accordo?

Ottobre è ancora tempo di matrimoni, in netto aumento a partire dal 2022. Nel convolare a nozze è bene valutare, anche a scopo scaramantico, tutte le conseguenze di tale importante decisione. Con la nostra esperta Paola Castelli, analizziamo gli aspetti legali, sia con riferimento alla sfera personale, sia a quella aziendale, nel caso in cui nel tempo tale scelta in realtà dovesse rivelarsi un abbaglio.

Dopo anni bui dovuti al Covid-19, una lieta novella: i matrimoni sono in aumento. Che cosa comporta tale scelta a livello legale?

Negli ultimi due anni la pandemia ha indotto chi aveva intenzione di sposarsi a rinviare ad maiora tale decisione. Da sempre la stagione che va da maggio ad ottobre è, in linea di massima, la più gettonata per tale felice evento. La scelta di contrarre (occhio al verbo) matrimonio, prima scelta, è seguita da una seconda, altrettanto importante: il regime patrimoniale desiderato dagli sposi. Due sono le opzioni: comunione legale dei beni ovvero separazione legale dei beni.

Qual è la differenza tra i due regimi patrimoniali?

Partiamo dalla comunione legale dei beni, che, in assenza di una dichiarazione resa esplicitamente da parte dei nubendi, è il regime patrimoniale che viene automaticamente instaurato sia dal matrimonio religioso, sia da quello civile. Per effetto di tale regime tutti i beni acquistati dai coniugi (anche se separatamente) sono di proprietà di entrambi al 50%: case, terreni, automobili, aziende gestite da ognuno dei coniugi ovvero acquistate dopo il matrimonio, nonché utili e incrementi dell’azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio (attenzione!), e via di seguito.

Per par condicio fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi, sia quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell’acquisto, per esempio un’ipoteca sulla casa.

Una volta contratto matrimonio in regime di comunione dei beni è possibile successivamente cambiare tale regime patrimoniale?

È possibile farlo certamente, ma esclusivamente di comune accordo.

Cosa implica, invece, la separazione legale dei beni?

La separazione legale dei beni fa sì che ognuno dei coniugi resti proprietario esclusivo dei beni acquistati sia prima, sia dopo le nozze, anche se tali beni sono fruiti in comune dai coniugi. Il regime di separazione legale dei beni di fatto attribuisce in via esclusiva al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene: i patrimoni restano, pertanto, separati durante il matrimonio, fatti salvi i diritti di successione mortis causa.

E se i coniugi, in separazione dei beni, volessero cointestarsi un bene?

Nessun problema: occorrerà dichiarare tale volontà nel rogito notarile di acquisto, specificando anche la quota di comproprietà da attribuire a ognuno.

Dottoressa, purtroppo nel corso del tempo l’idillio tra i coniugi può svanire: che cosa può fare, allora, la “coppia scoppiata”?

Come ha sostenuto Anita Ekberg “quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia”. Nel caso in cui i coniugi non dovessero riuscire a centrare tale obiettivo, essi possono valutare la separazione legale, che può essere consensuale (semplice accordo tra i coniugi, sottoposto all’approvazione del Tribunale) ovvero giudiziale (separazione pronunciata dal giudice su richiesta di uno dei coniugi qualora gli stessi non riescano a raggiungere un accordo) e, successivamente, il divorzio. Senza scendere troppo in dettaglio, per divorziare devono passare almeno sei mesi (in caso di separazione consensuale) ovvero dodici mesi (in caso di separazione giudiziale).

La separazione legale allenta soltanto il vincolo matrimoniale (i coniugi non sono più obbligati a vivere insieme), ma non lo elimina del tutto. Si tratta di una fase preparatoria al divorzio: nel lasso temporale che intercorre tra la separazione e il divorzio (in caso di matrimonio religioso ovvero civile) i coniugi possono “tornare sui propri passi” oppure decidere di mantenere in vita la separazione legale senza necessariamente arrivare al divorzio, ovvero optare per il divorzio che, diversamente dalla separazione legale, scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale. Attenzione che in fase di separazione legale tout court, il coniuge può ancora ereditare dall’altro.

Per le unioni civili (nel nostro Paese istituto giuridico analogo al matrimonio, ma contratto da persone dello stesso sesso) non è prevista la fase di separazione legale, ma si addiviene al divorzio immediato.

Il dissidio tra coniugi ha anche un costo, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, corretto? È dovuto anche in caso di unione civile?

In fase di separazione legale tale assegno è rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; viceversa, in fase di divorzio, l’assegno di mantenimento verrà fissato in un importo che terrà conto del fatto che l’ex coniuge ricevente non abbia mezzi adeguati per vivere o che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive: della serie “caro ex coniuge, se hai un’età e una condizione di salute tali per cui puoi essere in grado di trovare lavoro, ti riconosco il giusto”. Tale assegno ha, pertanto, funzione compensativa, perequativa e assistenziale, ossia la sua misura tiene conto dell’inadeguatezza dei mezzi dell’altro coniuge e/o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli.

L’assegno di mantenimento è riconosciuto anche in caso di unione civile.

In alternativa all’assegno di mantenimento, è possibile che i coniugi si accordino per una sorta di liquidazione definitiva?

Sì, è possibile farlo in sede di divorzio e la determinazione dell’una tantum seguirà i criteri in precedenza evidenziati. Fiscalmente, l’importo versato in un’unica soluzione non è deducibile.

Dottoressa, la scelta di dirsi addio può avere ripercussioni anche sull’azienda-farmacia?

Assolutamente sì. Pensiamo alla fase di separazione legale e di sussistenza di impresa familiare, quale forma giuridica di gestione della farmacia. Mai ricorrere a tale istituto giuridico con troppo entusiasmo e leggerezza!

Il coniuge non soltanto ha diritto a una quota di partecipazione agli utili proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato in farmacia in modo continuativo e prevalente, ma vanta anche i seguenti ben noti e rilevanti diritti:

  • il diritto di credito nei confronti del titolare per la quota di sua spettanza del maggior valore che l’azienda o i singoli beni, incluso l’avviamento, acquisiscono durante la durata del rapporto di collaborazione familiare;
  • il diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi di valore, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività;
  • il diritto di prelazione verso i terzi nel caso di divisione ereditaria oppure di trasferimento di azienda. Durante la separazione legale i coniugi possono decidere di risolvere l’impresa familiare, con liquidazione del quantum dovuto al coniuge collaboratore, ovvero, seppur legalmente separati, di lasciare tutto inalterato; in quest’ultimo caso, il titolare non deve liquidare alcuna spettanza al coniuge, in quanto il rapporto di collaborazione in farmacia non cessa.

In caso di divorzio viene meno lo status familiare e, di conseguenza, il rapporto di collaborazione nell’impresa di famiglia

E se la separazione sfocia nel divorzio?

In tale eventualità viene meno lo status di familiare e, pertanto, si risolve anche il rapporto di collaborazione nell’impresa familiare. L’uscita dell’ex coniuge determina, per il titolare, la corresponsione della quota di utili eventualmente non riconosciuta e la quota di spettanza del familiare dell’incremento di valore che l’azienda o i singoli beni (in particolare l’avviamento) hanno acquisito durante il rapporto di collaborazione familiare. Oltre al danno non proprio economicamente irrilevante, vi è anche la beffa: il titolare non può dedurre la somma corrisposta al coniuge e tale somma non è tassata in capo al collaboratore, avendo natura patrimoniale.

Cosa succede, invece, nel caso in cui i coniugi gestiscano la farmacia in forma societaria?

Potrebbe accadere che, nonostante tutto, gli ex coniugi decidano di continuare a gestire la farmacia insieme; un’alternativa, tra le varie, potrebbe consistere nell’acquisto da parte di uno dei coniugi della quota dell’altro. La plusvalenza, pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore di carico della quota, è tassata in capo al cedente con l’imposta sostitutiva del 26%, salvo che in quel momento sia in vigore una normativa che consenta la rivalutazione della quota, con conseguente minore esborso.

Nel nostro ordinamento è stata introdotta un’alternativa al matrimonio religioso o civile e all’unione civile, giusto?

Sì, la convivenza di fatto (L. 76/2016), ossia la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio oppure da unione civile, residenti nel medesimo Comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

I rapporti patrimoniali della coppia di fatto possono essere “messi in chiaro?

Sì, i “conviventi di fatto” possono stipulare (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio oppure da un avvocato) un contratto di convivenza, nel quale è possibile prevedere le modalità di contribuzione alla “vita in comune”.

Cosa accade se l’armonia tra conviventi finisce?

In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice può riconoscere a uno dei conviventi, qualora versi in caso di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto agli alimenti, ma non il diritto all’assegno di mantenimento. Gli alimenti vengono attribuiti in proporzione alla durata della convivenza, al bisogno di chi li richiede e alle condizioni economiche di chi li deve corrispondere.

E se il convivente di fatto presta stabilmente opera nell’impresa dell’altro convivente?

Sono dolori: il convivente di fatto (che deve risultare da apposita dichiarazione anagrafica) ha diritto a una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, proporzionata al lavoro prestato (art. 230-ter C.c.). Tale diritto non spetta qualora tra i conviventi sussista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Ovviamente ci si augura il famoso “e vissero per sempre felici e contenti”, ma, purtroppo, questo non sempre accade. Nel rispetto del noto detto “prevenire è meglio che curare”, è possibile nel nostro Paese stipulare, ante matrimonio, accordi volti a disciplinare anche le conseguenze economiche di un eventuale fallimento della coppia?

Qualche anno fa era stata ventilata l’ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento un istituto di matrice anglosassone: i patti o accordi prematrimoniali (“prenuptial agreements”). Tali patti sono accordi con cui i futuri coniugi stabiliscono in via preventiva obblighi e doveri patrimoniali e personali a seguito di un eventuale separazione o divorzio. Essi, quindi, sono volti a disciplinare, in vista del matrimonio, le reciproche concessioni (eventuali aziende gestite dalla coppia incluse) che i coniugi si dovranno fare una volta sciolto il vincolo coniugale.

D’altronde si dice “contrarre matrimonio”: il matrimonio è di per sé un negozio giuridico bilaterale ovvero un accordo, perché, quindi, non dare anche la possibilità di disciplinare in maniera chiara la vita futura e l’eventuale “bye bye”? L’introduzione dei patti prematrimoniali può essere vista positivamente in quanto eviterebbe spiacevoli, faticose e costose battaglie legali.

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 7-2022

Il bonus benzina

Sono tanti i modi per incentivare il proprio personale: uno assai recente è quello che prevede l’erogazione di 200 euro a dipendente per il rifornimento di benzina o diesel, particolarmente utile alla luce dei recenti rincari del prezzo del carburante

Il Decreto Legge 21/2022 (“Decreto Ucraina”), convertito con modificazioni nella Legge 51/2022, ha introdotto un nuovo bonus al fine di contrastare l’aumento dei prezzi del carburante, avvenuto negli ultimi mesi. Analizziamo, quindi, con la nostra esperta Paola Castelli, come il titolare può incentivare i propri dipendenti anche grazie a tale bonus.

Dottoressa Castelli, come e perché è importante incentivare i propri dipendenti?

Una strategia aziendale vincente non può prescindere da una corretta gestione e valorizzazione del capitale umano d’impresa. La gestione e la valorizzazione delle human resource rappresenta, infatti, la variabile strategica che consente all’azienda di adeguarsi al nuovo scenario economico e di ottenere e incrementare il proprio vantaggio competitivo, difendendo e sviluppando, quindi, il valore dell’azienda stessa.

Gestire e valorizzare le risorse umane significa capire e distinguere le singole persone che prestano la propria opera in farmacia in funzione delle loro capacità e doti, stimolando comportamenti individuali che siano funzionali all’organizzazione dell’azienda. Una corretta gestione delle risorse consente di fare un buon uso del potenziale e delle attitudini del personale che lavora in farmacia, motivandolo adeguatamente. Le competenze, le capacità, la motivazione della propria squadra, nonché la sua costante formazione sono elementi che ogni azienda che desideri essere competitiva in un mercato sempre più complesso e dinamico dovrebbe tenere bene presente.

Per motivare il proprio team esistono diverse possibilità: a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il titolare può prevedere un aumento dello stipendio in funzione del raggiungimento di un determinato risultato economico, ovvero riconoscere ai dipendenti una somma una tantum che è deducibile per il titolare, rientrando nel costo del personale, ed è tassata in capo al dipendente, erogare un fringe benefit sotto forma di beni e servizi (incluso anche il voucher carburante) massimo e annuo di 258,23 euro (articolo 51, 3° comma, Tuir).

Il titolare può poi prevedere, compatibilmente con le esigenze della propria attività, una maggiore elasticità negli orari e/o nelle modalità di lavoro, potrebbe pagare al dipendente la partecipazione a corsi di specializzazione ovvero “sponsorizzare” corsi di altra natura quali, per esempio, i corsi di lingue, se la farmacia è ubicata in una zona turistica (a livello fiscale il titolare ne trae un beneficio in quanto i costi per i corsi di aggiornamento professionale sostenuti per i dipendenti sono interamente deducibili dal reddito d’impresa purché inerenti all’attività della farmacia).

Le vie per incentivare il proprio team, insomma, possono essere molteplici, ma ce n’è un’altra recente: un nuovo bonus, detto anche bonus carburante (benzina ovvero diesel).

Come funziona il nuovo bonus carburante?

Tale bonus è erogabile per un valore di 200 euro, valore massimo previsto dal nostro legislatore per ogni dipendente. Sono, però, esclusi i collaboratori o lavoratori autonomi occasionali.

C’è una procedura particolare per ottenere il bonus?

Non è necessario presentare alcuna domanda. È il titolare a decidere se erogare il bonus (è una sua volontà, non un obbligo), in quale misura (200 euro è il massimo erogabile per ogni dipendente) ed è il titolare a stabilire se concederlo a tutti i dipendenti ovvero soltanto ad alcuni di loro.

Il nuovo bonus di 200 euro è tassato?

Non è tassato, è deducibile interamente dal reddito d’impresa e non costituisce reddito anche ai fini contributivi. Il Governo non paga direttamente tale bonus, ma detassa sino a un massimo di euro 200 i voucher benzina/gasolio che l’azienda-farmacia decide di dare ai dipendenti.

Come convive il nuovo bonus carburante con il fringe benefit di euro 258,23 in precedenza citato?

Il bonus in esame è aggiuntivo rispetto ai predetti 258,23 euro annui del fringe benefit. L’importante è che l’erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l’utilizzo di un’unica voce paga; dovrà, infatti, essere prevista una voce paga ad hoc.

Alla fine della fiera il dipendente potrà ricevere sino a 458,23 euro di beneficio aziendale.

Cosa succede se il lavoratore che ha ricevuto il nuovo bonus carburante dal proprio titolare poi cambia azienda? Può ricevere anche dalla nuova farmacia i bonus benzina?

Stando al tenore della norma e considerando il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) dovrebbe riguardare anche il singolo lavoratore (e non soltanto l’azienda erogatrice), il quale, una volta ricevuto il buono carburante da una farmacia, non potrà riceverlo anche dalla nuova.

Il nuovo bonus carburante ha una data di scadenza?

Ovviamente sì, e coinvolge il titolare erogante: l’erogazione da parte del titolare deve avvenire entro il 2022, mentre non conta la data in cui il bonus verrà utilizzato dal dipendente. Il dipendente potrà, infatti, usare il bonus carburante anche dopo il 2022: in questo caso, come si fa per i farmaci, il dipendente dovrà verificare la data di scadenza indicata sul buono stesso. Titolari, tiriamo le somme: se siete interessati a fare un dono ai vostri dipendenti, affrettatevi perché il tempo passa e a San Silvestro in fondo non manca poi così tanto.

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 6-2022

Un’estate vale più di dieci inverni

Arriva la stagione in cui è facile fare gentili e graditi omaggi ai propri clienti/pazienti. Ma quali normative e quali sgravi fiscali interessano questi cadeaux?

La tanto auspicata estate è ormai alle porte e il farmacista anche in questo periodo è a fianco della propria clientela con lo scopo di tutelarne la salute. Analizziamo, quindi, con Paola Castelli come il titolare può coccolare i propri clienti.

Il mondo farmacia -e non soltanto- si trova ad affrontare delle dure prove. Cosa ci dice al riguardo?

Quanto sta accadendo in un ormai ben noto Paese dell’Europa orientale ci ha fatto in parte dimenticare la grave pandemia da Covid che da più di due anni ci accompagna e che a sua volta ci ha fatto scordare altre patologie, passate in secondo piano. Il ruolo dei farmacisti è sempre più cruciale. Come ogni estate la forza dei virus, in generale, sembra allentare la morsa. In estate, con il caldo, tutto va bene, lo spirito ne beneficia e il minore stress contribuisce a rafforzare le difese immunitarie. 

Non finirò mai di dirvelo: prevenire è meglio che curare. Pertanto, è importante che il cliente sappia cogliere il momento estivo per fare la scorta per l’inverno, come gli scoiattoli, di salute e chi meglio del farmacista può aiutarlo nel perseguire tale obiettivo? 

Per il cliente è necessario porre in atto tutte le precauzioni per affrontare le stagioni fredde, accumulando, per esempio, vitamina D ed evitando, grazie al solleone, rilevanti problemi cutanei e pressori. In questo il titolare può -stimolando non la melanina, ma la store loyalty- impreziosire la propria figura di farmacista di famiglia, dimostrando sempre attenzione al proprio cliente, anche regalando prodotti utili per la stagione estiva, che contribuiranno al benessere del cliente nelle brutte stagioni. 

Le lunghe giornate estive portano, infatti, a trascorrere maggior tempo all’aria aperta, favorendo l’esposizione solare, a volte causa di scottature e arrossamenti della pelle, ancora impreparata a ricevere i raggi ultravioletti. L’estate è il momento in cui, per l’estensione della superficie corporea esposta e per i tempi di esposizione prolungati, il rischio per la salute aumenta. 

Il titolare nell’essere sempre vicino al proprio cliente/paziente, oltre a fornirgli preziosi consigli, potrebbe fare alcuni omaggi per l’estate: per esempio, creme solari (che proteggono la pelle e consentono al cliente di fare un po’ di scorta di vitamina D, esponendosi al sole con le dovute cautele), integratori alimentari (che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo), integratori alimentari di magnesio e potassio (che aiutano, in particolare, i soggetti ipotesi e gli sportivi), un beauty contenente creme solari, burro cacao o prodotti (creme, spray, gel) volti ad alleviare le eventuali scottature (se il cliente, un po’ discolo, non ha seguito alla lettera i consigli del proprio farmacista di fiducia), cappellini, ciabatte da spiaggia, borracce personalizzate e via di seguito. 

Quindi parliamo di omaggi alla clientela. Ma in genere tali doni non sono natalizi?

Sì, può accadere che vengano fatti soprattutto sotto Natale, ma perché essere vicini al proprio cliente soltanto in quel periodo? I cadeaux possono essere previsti in qualsiasi momento, non ci deve essere per forza una particolare ricorrenza. 

L’importante è l’animus di tale iniziativa: per la farmacia contribuire alla protezione della salute della propria clientela e anche di quella della propria azienda, mentre per la clientela sentirsi coccolata e supportata dalla propria farmacia. 

Qual è il regime fiscale degli omaggi alla clientela?

Ai fini delle imposte sui redditi, gli omaggi ai clienti sono interamente deducibili se di valore unitario non superiore a 50 euro, mentre se di valore unitario superiore a questa cifra, sono deducibili nell’esercizio di competenza in misura pari all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 euro. 

Per valore unitario si intende non il costo dei singoli beni che compongono l’omaggio, ma il costo dell’omaggio nel suo complesso. 

L’omaggio di beni oggetto della propria attività (prodotti oppure commercializzati dalla farmacia) è soggetto a Iva a prescindere dal costo (valore) unitario dei beni e l’Iva sul relativo acquisto è detraibile. 

Per quanto riguarda il trattamento degli omaggi ai fini Irap, occorre distinguere tra società di capitali, da un lato, e società di persone e imprese individuali, dall’altro lato: 

  • Società di capitali (S.r.l. più diffuse nel mondo farmacia) – le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico;
  • Società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e imprese individuali: gli omaggi non sono deducibili ai fini Irap, salvo opzione da parte delle società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria per l’applicazione del metodo a valori di bilancio secondo le regole dei soggetti Ires (ossia delle società di capitali).

Dottoressa Castelli, come al solito, qual è la sua conclusione?

Esopo scriveva “Chi canta durante l’estate, danza durante l’inverno”, è una sorta di reazione a catena: gli omaggi, che in fondo non costano poi così tanto alla farmacia, oltre a fare molto felici i clienti, sono utili nel promuovere tale azienda. Aumentando, infatti, il gradimento e la stima dei clienti già acquisiti, tramite loro è possibile diffondere la professionalità e le competenze proprie della farmacia e, quindi, acquisire anche nuova clientela. Con piccole attenzioni, insomma, si possono ottenere buoni risultati. 

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 5-2022

C’eravamo tanto amati

Sarebbe opportuno prevedere fin dalla nascita della società clausole che aiutino in caso di future controversie tra soci, per evitarle o risolverle velocemente senza attriti

Visioni gestorie del futuro aziendale tra loro divergenti, presenza di più soci con diverse aspettative nei confronti della società titolare di farmacia, passaggi generazionali, diverso approccio al lavoro in azienda ed eventi esterni possono contribuire a infuocare gli animi, con effetti controproducenti anche per la sfera lavorativa. Con la nostra esperta Paola Castelli vediamo qua- li sono gli strumenti preventivi per sedare i diverbi tra i soci ovvero per arrivare a un loro indolore divorzio.

Dottoressa Castelli, cosa consiglia?

Alla costituzione di una società i soci sono spesso pieni di entusiasmo e focalizzati sul futuro business, ma prestano poca attenzione agli aspetti legali. Nonostante tutto l’entusiasmo e l’ottimismo iniziale, possono poi sorgere divergenze che determinano situazioni di stallo e rallentamento nelle scelte strategiche aziendali. Alcune liti si risolvono velocemente, da altre posso- no scaturire conflitti molto aspri, talvolta in stile “Guerra dei Roses”. Tanto maggiore è il tempo in cui dura la lite, tanto maggiori e gravi saranno le ferite che l’azienda dovrà curare alla fine della “guerra”. Prevedere, quindi, ex ante l’ipotesi di un eventuale conflitto futuro, sin dal momento della nascita della società e della sua costituzione, può contribuire a ridurre i tempi della controversia e l’effetto devastante dei danni collaterali sull’azienda: come sempre vi ricordo, prevenire è meglio che curare.

Come è possibile prevenire il conflitto futuro?

È possibile farlo con adeguati patti sociali (per le società di persone: Snc e Sas) ovvero con lo statuto (per le società di capitali, quale, per esempio, la Srl), atti volti proprio a regolamentare la vita della società e a regolare anche nel lungo termine i rapporti tra i soci.

Va detto che a volte sono proprio i soci della costituenda società, legati dall’idillio iniziale, a volere atti standardizzati, anziché “tailor made”, ossia fatti su misura e volti a prevedere qualsiasi eventualità futura, positiva ovvero negativa. Più i patti sociali e lo statuto saranno chiari e precisi, più sarà facile che i forti attriti non nascano o che vengano risolti con celerità.

Quali sono le clausole che, inserite nei patti sociali o negli statuti, possono rivelarsi utili?

Il nostro legislatore ha previsto particolari clausole -da prevedere in sede di costituzione della società o nel corso del rapporto sociale- volte a superare eventuali situazioni di cosiddetto deadlock, ossia di blocco decisionale, stabilendo che “gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono contenere anche clausole con le quali si deferiscono a uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società” (articolo 37 D. lgs. 5/2003).

Tali clausole possono essere di due tipi: manutentive, ossia clausole che possono essere affidate alla libertà negoziale dei soci, per tentare di ridurre al minimo le situazioni di stallo nella gestione, oppure caducatorie, cioè clausole che mirano all’uscita del “socio ribelle” secondo modalità previamente determinate.

Quali sono le clausole manutentive?

Comprendono:

  • la clausola arbitrale, che consente di “rimbalzare” la controversia a un collegio di arbitri. Normalmente ogni socio amministratore sceglie un arbitro e poi gli arbitri designati individueranno un altro soggetto, anche tra una rosa di nomi precedentemente indicata, che fungerà da presidente del collegio arbitrale. È anche possibile scegliere ab origine un arbitro unico;
  • la clausola “casting vote”, che consente ai soci di prestabilire a chi, tra loro, attribuire il “voto decisivo” in caso di parità decisionale;
  • la clausola “swing man”: come nella precedente, la “swing man” prevede un soggetto terzo super partes nominato dai soci o dagli amministratori, se diversi dai soci, che, in caso di parità, avrà voto decisivo sulla controversia;
  • clausola “cooling off”: prevede un lasso di tempo, non eludibile, se non con il consenso di tutti i soci, in cui raffreddare gli animi; una sorta di “pausa di riflessione” orientata a favorire l’analisi con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari, nella speranza di arrivare a una risoluzione del conflitto.

Quali sono, invece, le clausole caducatorie?

Le clausole caducatorie includono:

  • la clausola “put”, che attribuisce a un socio il diritto di cedere le sue quote ovvero le sue azioni (in caso di Spa, forma giuridica non particolarmente diffusa nel mondo farmacia) a un altro socio, che si impegna ad acquistarle a un prezzo ed entro un termine predeterminati;
  • la clausola “call”, che attribuisce a un socio il diritto di acquistare le quote ovvero le azioni di un altro socio, che è obbligato a cederle a un prezzo ed entro un termine predeterminati;
  • il diritto di recesso: in tal caso vengono previste nel contratto sociale ipotesi specifiche in cui è possibile per il socio interessato esercitare tale diritto;
  • la clausola della cosiddetta roulette russa, un po’ atipica, che prevede la possibilità che uno dei soci rivolga un’offerta di acquisto a un altro socio, comunicando il valore attribuito alle partecipazioni che rappresentano l’intero capitale sociale e, quindi, in percentuale il prezzo a cui è disposto ad acquistare le quote o le azioni. Il socio destinatario della proposta potrà accettare l’offerta oppure acquistare lui stesso le quote o le azioni al predetto prezzo, rapportato in percentuale all’intera partecipazione.

Per le società di capitali nelle quali la maggioranza ha un notevole potere gestionale esistono clausole che possano tutelare il socio di minoranza?

A tal fine intervengono le cosiddette clausole di “covendita” (prevedibili soprattutto nello statuto delle Spa, ma inseribili anche in quello della Srl): contengono la procedura da seguire qualora uno dei soci, nei cui confronti la clausola ha effetto, intenda cedere la partecipazione.

Tali clausole di fatto rettificano quanto previsto dal nostro Codice Civile (ex articolo 2469, “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”), consentendo di apporre dei limiti alla circolazione delle azioni o delle quote. Quando un socio vende parte delle proprie azioni ovvero delle proprie quote, le clausole di covendita attribuiscono il diritto o impongono l’obbligo ad altri soci di vendere contestualmente le proprie. A seconda che si tratti di diritto o di obbligo alla vendita, le clausole che meglio si adattano al mondo farmacia sono la “tag along” (una clausola che attribuisce agli altri soci la facoltà di vendere anche le proprie azioni o quote) e la clausola “drag along” (ossia di trascinamento). Partiamo dalla “tag along”: il socio di maggioranza potrebbe decidere di cedere, in toto o in parte, le proprie azioni o quote a soggetti terzi, non sempre e necessariamente graditi al socio (o ai soci) di minoranza, che, magari per mancanza di sufficienti disponibilità, non riesce a esercitare il diritto di prelazione. Con la “tag along” il socio di minoranza può approfittare delle condizioni di vendita del socio di maggioranza per cedere le proprie quote contemporaneamente e alle stesse condizioni.

Mica male come tutela del socio di minoranza: facendo un po’ il Portobello del socio di maggioranza (è una facoltà del socio di minoranza, non un obbligo), il socio di minoranza ha così il vantaggio di spuntare un prezzo di vendita più conveniente rispetto a quello che avrebbe ottenuto dalla vendita in solitaria delle proprie azioni o quote. Se, da un lato, il socio di minoranza ha la facoltà -ribadisco, non l’obbligo- di accodarsi nella vendita al socio di maggioranza, dall’altro lato sorgono obblighi in capo al socio di maggioranza cedente (che deve contrattare con il futuro acquirente alle stesse condizioni anche la posizione del socio di minoranza) e all’acquirente (che deve garantire l’acquisto delle altre azioni o quote di minoranza allo stesso valore di quelle del socio di maggioranza). Con la “tag along”, clausola inseribile nello statuto con il consenso della maggioranza dei soci, il socio di minoranza ha, pertanto, il diritto di beneficiare delle stesse condizioni di vendita del socio di maggioranza, ma allo stesso tempo è libero di decidere se vendere o meno.

Anche il socio di maggioranza potrebbe volere maggiore tutela per evitare soci indesiderati al proprio fianco: in tal caso si può appellare alla clausola “drag along”, prevedibile nello statuto solo con l’unanimità dei consensi di tutti i soci. Qualora il socio di maggioranza dovesse ricevere un’offerta di acquisto della propria partecipazione sociale potrà trascinare nell’offerta di acquisto anche le partecipazioni del socio (o dei soci) di minoranza. Tale soggetto è costretto (attenzione, è anche qui la differenza importante tra le due clausole di covendita) a farsi trascinare dal socio di maggioranza, come un fiume in piena, nella vendita e non può opporsi alla scelta del socio di maggioranza, purché la partecipazione del socio di minoranza sia ceduta a un prezzo non inferiore al valore di recesso, salvo diverse disposizioni dello statuto sociale. La vendita delle partecipazioni di minoranza verrà trattata alle medesime condizioni di quella di maggioranza. Trascinando la minoranza (cedendo il complesso delle partecipazioni), il socio di maggioranza ha una maggiore possibilità di trovare acquirenti e di spuntare condizioni di vendita migliori e la minoranza ha, comunque sia, il vantaggio di cedere la propria partecipazione a un prezzo più alto rispetto alla cessione in solitudine della propria partecipazione.

Dottoressa Castelli, sia che si sedino gli animi, sia che ci sia un distacco, cosa ci dice in conclusione?

La trasparenza e la chiarezza nei rapporti tra i futuri soci, la redazione di patti sociali ovvero di statuti fatti su misura, la lungimiranza dei soci nell’individuare il momento in cui modificare tali atti per adeguarli alle loro nuove visioni ed esigenze rappresentano la cura per evitare rapporti bellicosi in farmacia, superando così egregiamente situazioni di deadlock, talvolta assai nocive per la gestione aziendale.

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 4-2022

Repetita iuvant

Riaprono i termini per rivalutare le quote di partecipazione in società. Anche se le condizioni sono meno vantaggiose, potrebbe essere l’ultima occasione. Ecco cosa fare

Il Dl Energia, approvato il 18 febbraio 2022 dal Consiglio dei ministri e approdato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (art. 29 del Dl 1.03.2022 n. 17), in vigore dal 2 marzo 2022, riapre i termini per rivalutare le quote di partecipazione in società a condizioni, tuttavia, più “salate” rispetto all’ultima rivalutazione e sicuramente bisogna essere veloci. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, vediamo i tempi e le condizioni da rispettare per beneficiare di questa operazione.

Dottoressa Castelli, l’istituto della rivalutazione di partecipazioni societarie è un evergreen che periodicamente si affaccia sulla scena fiscale. Le condizioni per fruirne sono sempre le stesse o qualcosa è cambiato?

È da almeno vent’anni che viene riproposta la possibilità di rivalutare, in tutto o in parte, le quote di partecipazione in società ossia di attribuire alla quota di partecipazione un valore fiscale, riferito a una determinata data, in sostituzione del relativo costo o valore d’acquisto originario. Ma qualcosa oggi è cambiato. Andando al sodo, a quanto ci tocca maggiormente, è che il quantum debeatur per rivalutare le quote societarie è un po’ più salato: imposta sostitutiva del 14% contro la vecchia imposta sostitutiva dell’11%. Attenzione però: è vero che la rivalutazione in esame è più costosa della precedente, ma questa potrebbe essere l’ultima chiamata, stando alla riforma fiscale in preparazione.

Non viene prevista un’imposta sostitutiva diversa a seconda che a essere rivalutata sia una partecipazione qualificata piuttosto che una non qualificata?

No, non vengono fatte discriminazioni, non vengono fatti favoritismi: l’attuale imposta sostitutiva è sempre pari al 14%.

Quali sono le quote rivalutabili e quando l’operazione in commento si intende conclusa con successo?

Possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società non quotate (S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.r.l.) possedute al 1° gennaio 2022. Il D-Day per il perfezionamento della rivalutazione è fissato nel 15 giugno 2022 e la conclusione ad hoc dell’operazione in esame si attua: – con la redazione e asseverazione di apposita perizia giurata di stima, presso la cancelleria del Tribunale o l’ufficio di un giudice di pace oppure un notaio, da parte di un soggetto abilitato quale, per esempio, un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori legali; e – con il versamento dell’imposta sostitutiva. Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022 ovvero in 3 rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024; l’importo della seconda e terza rata deve essere maggiorato degli interessi del 3% annuo.

Pagamento dell’imposta sostitutiva
ALIQUOTA DESCRIZIONE CODICE
TRIBUTO
ANNO DI
RIFERIMENTO
MODELLO DA
UTILIZZARE
14% applicata all’intero valore
risultante dalla perizia giurata di stima
Imposta sostitutiva
rivalutazione quote societarie
8055 2022 Modello F24
Sezione Erario

 

Ma se il contribuente dovesse optare per il pagamento rateale, affinché la rivalutazione si concluda a regola d’arte, lo stesso deve avere versato tutte e tre le rate previste?

No, in caso di pagamento rateale già con il versamento della prima rata si perfeziona la rivalutazione e, quindi, il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Tutti possono avvalersi della rivalutazione delle quote societarie?

A essere esclusi da tale disposizione sono, per esempio, coloro che, dopo la data di riferimento, hanno acquisito per donazione quote di partecipazione già rivalutate dal donante. Questo perché il Fisco ritiene che chi effettua una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione debba essere il medesimo soggetto che aveva effettuato la precedente rivalutazione

Rivalutare le quote societarie conviene? E a chi?

Sicuramente: repetita iuvant! La rivalutazione può interessare i “ritardatari per natura o indecisi”: basti, infatti, pensare a chi aveva già rivalutato, ma non aveva ancora ceduto le quote. Supponiamo che nel frattempo a tali soggetti si sia presentata un’opportunità di vendita a un prezzo più interessante: i “ritardatari per natura o indecisi” possono ora beneficiare della nuova rivalutazione. Con la riapertura dei termini al 15 giugno 2022 tali soggetti non devono versare le eventuali rate ancora dovute con riferimento alla precedente rivalutazione e possono scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione.

Dulcis in fundo, il tormentone rivalutazione può allettare chi non esclude a priori di cedere nel breve-medio periodo le quote di partecipazione di società titolare di farmacia. Infatti, in caso di cessione di quota di partecipazione (qualificata ovvero non qualificata) non rivalutata è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%, mentre con la nuova rivalutazione, seppur più cara della precedente (il 14% contro l’11%), la cessione di quota di partecipazione rivalutata determina un risparmio fiscale del 12% (26% – 14%; cfr. esempio pratico). È vero che l’attuale imposta sostitutiva è un po’ più costosa della precedente, però, un risparmio fiscale di euro 211.320,00 non è proprio un’oscenità.

Siamo alle porte coi sassi! Al 15 giugno 2022 manca poco; pertanto, tutti gli interessati ai nastri di partenza!

Cessione di Quota di Partecipazione (90%)
Costo di acquisto (90%) euro 20.000 x 90% = euro 18.000
Presunto prezzo di cessione euro 2.000.000 x 90% = euro 1.800.000
TASSAZIONE IN CAPO AL CEDENTE
Senza la rivalutazione (euro 1.800.000 – euro 18.000) x 26% = euro 463.320
Con la rivalutazione euro 1.800.000 x 14% = euro 252.000
RISPARMIO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE
Risparmio fiscale euro 463.320 – euro 252.000 = euro 211.320

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 3-2022

Peace&Love: la scissione d’azienda

Può essere totale o parziale ed è un’operazione straordinaria che permette di riportare la pace in famiglia, quando a essere coinvolti nei diverbi relativi alla farmacia sono i membri di uno stesso nucleo familiare. Ecco come funziona e che cosa comporta per l’azienda-farmacia

Nonostante la pandemia, ci è comunque concesso ritrovarci a pranzo o a cena, ovviamente in pochi e in genere con i propri familiari: tali ristretti momenti conviviali possono contribuire a rafforzare i rapporti oppure a incrinarli, con conseguenze, in quest’ultimo caso, controproducenti anche per la sfera lavorativa, soprattutto quando si lavora insieme ai propri familiari. Con la nostra esperta, Paola Ca- stelli, analizziamo uno strumento, la scissione d’azienda, attraverso il quale è possibile dirimere i diverbi familiari ovvero tra soci, auspicando così di chiudere, con l’arrivo della primavera, i relativi attriti in bellezza, sotto tutti i punti di vista.

Le riunioni culinarie intorno a un tavolo, momento in teoria di aggregazione e spensieratezza, possono essere foriere di discussioni in famiglia, con effetti “indigesti” in farmacia. Come se ne esce?

Come sappiamo, ogni persona e ogni testa sono un mondo a sé; trovarsi intorno a un tavolo può es- sere indolore fintanto che non vengono toccati tasti (familiari ovvero lavorativi) dolenti, a seconda delle prospettive, giuste o sbagliate che sia- no. Ma come si sa, e come diceva mio nonno, “l’eccessiva confidenza fa perdere la riverenza”; può, quindi, accadere che i familiari si sentano liberi, grazie a tale incontro e al maggior tempo a disposizione, di toccare tasti che possono coinvolgere la famiglia o il lavoro e, nella fattispecie, la farmacia. A questo punto il quieto vivere suggerisce due soluzioni: trovare punti d’accordo e/o riorganizzare l’azienda di famiglia. Una, ma non unica, possibile soluzione tecnica utile a far sì che in farmacia -e, quindi, anche in famiglia- regni il detto “peace and love” è la scissione d’azienda.

È una riorganizzazione aziendale con trasferimento di una parte o tutto il patrimonio

Dottoressa Castelli, in che cosa consiste la scissione?

La scissione d’azienda è un’operazione straordinaria perché va attuata in casi particolari, straordinariamente, appunto. Tale operazione può essere posta in essere per ragioni economiche e per esigenze di riorganizzazione aziendale. Cosa succede? Scissione, lo dice la parola: una società, detta società (madre) scissa, trasferisce l’intero suo patrimonio o parte di esso ad altra/e società (figlia/e), con assegnazione ai soci della prima (la madre) delle azioni ovvero delle quote della/e società (figlia/e) beneficiaria/e, preesistente/i o di nuova costituzione. Il patrimonio della società madre scissa viene, quindi, suddiviso a favore della beneficiaria e le quote della beneficiaria vengono assegnate ai soci della società madre scissa.

Questa operazione straordinaria può essere di due tipi: scissione totale o parziale. Nel primo caso tutto il patrimonio della società madre scissa, o meglio scindenda, viene trasferito a due oppure più società, la società scissa si estingue e l’attività continua in capo alle società figlie beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita. Nel caso di scissione parziale si assiste, invece, al trasferimento di soltanto una parte del patrimonio della società madre scindenda a favore di una o più ì società. In tal caso, quindi, la società madre oggetto di scissione resta in vita con un patrimonio ridotto e l’attività relativa alla frazione di patrimonio trasferita continua in capo alla/e società figlia/e beneficiaria/e. Quindi, diversamente dalla scissione totale, nella scissione parziale non si determina l’estinzione della società scissa.

Ci può fare un esempio pratico?

Nell’andare al pratico farò tecnicamente riferimento alla scissione parziale con costituzione di una nuova società (NewCo), che è quella nella pratica più diffusa. Pensiamo al caso di una società (una S.n.c., per esempio), titolare di due farmacie (Farmacia A, più di “pregio”, e Farmacia B, ancora “acerba”, da sviluppare, ma con buone prospettive), partecipata dal padre e dalla madre, quali soci di maggioranza (ognuno socio al 30%), e dai due figli (ognuno socio al 20%); i figli, però, hanno una visione completamente diversa da quella dei genitori su come dovrebbero essere gestite le due farmacie di cui la S.n.c. è titolare. Cosa fare allora? Come preannunciato, una possibilità è dare luogo a una scissione parziale, ossia a una scissione della S.n.c., società madre scindenda, a favore di un’altra società di nuova costituzione (società figlia NewCo beneficiaria), che assumerà la titolarità di una delle due farmacie di cui sopra (la Farmacia B, per esempio): la S.n.c. (società “madre”) continuerà a essere partecipata dai genitori (in questo caso ognuno al 50%) e sarà titolare della “Farmacia A”, mentre la NewCo (anche in questo caso, S.n.c.), società “figlia” beneficiaria della scissione, sarà partecipata dai figli, quali soci ognuno al 50%, e sarà titolare della “Farmacia B”. In tal caso la scissione parziale è priva di conguaglio, in quanto la società (figlia) beneficiaria (NewCo) sarà partecipata dai figli, che detenevano solo il 40% della società madre, e riceverà la “Farmacia B”, il cui valore si presume pari alla quota di partecipazione dei figli (40%) nella S.n.c. madre.

Dottoressa, tutto è bene quel che finisce bene. Pace definitivamente fatta, quindi?

Sì, ma per sedare ulteriormente gli animi e le discussioni scaturite dalla stretta convivenza, la primavera porta con sé un’altra “ventata d’aria pulita”, una bella novità senza dubbio: l’operazione prospettata, oltre a dirimere i conflitti familiari o, comunque, tra soci, è un’operazione che (articolo 173 Tuir) non dà luogo né a realizzo, né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società madre scissa, incluse quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Traduco: l’operazione è fiscalmente neutra e, quindi, tax free. Dulcis in fundo, mettendo tutto sulla bilancia, potremmo dire che la brezza primaverile tutti i pesi spazza via!

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 1/2-2022

Abolizione dell’Irap e nuova vita all’Irpef

Buone notizie per chi gestisce un’impresa individuale o familiare: per loro la legge
di bilancio 2022 ha confermato l’esclusione da Irap a partire dal periodo d’imposta 2022 (dovranno quindi presentare ancora la dichiarazione relativa al 2021). Ecco le novità, insieme ai nuovi scaglioni Irpef.

L’abolizione dell’Irap è stata più volte ipotizzata per la sua presunta incompatibilità con l’ordina- mento comunitario. Oggi questa imposta per gli imprenditori individuali ha abbandonato lo scenario fiscale italiano. Analizziamo, quindi, con la dottoressa Paola Castelli le principali novità recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in tema di Irap.

Dottoressa Castelli, partiamo da Adamo ed Eva: ci ricorda cos’è l’Irap?

L’Irap (oggi pari al 3,9%) è stata introdotta nel 1998 dal D.lgs. 446/1997. Il presupposto per la sua applicazione è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Su chi grava l’Irap?

L’Irap grava sull’azienda farmacia (impresa individuale ovvero società di persone ovvero società di capitali) e, quindi, indirettamente sul bilancio di tali soggetti. Pertanto, tale imposta abbatte ab origine l’utile risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta considerato.

È vero che in passato ci sono state buone probabilità di abolizione di tale imposta per incompatibilità con l’ordinamento comunitario?

Sì, se ne è parlato parecchio: presso la Corte di Giustizia Ue vi è stata una causa sul presunto contrasto tra l’Irap e l’articolo 33 del VI Direttiva Cee (VI Direttiva n. 77/388/ Cee). Rien à faire, tutto in stand by. Gli anni, è inutile dirlo, sono passati e ne sono passati tanti, ma oggi assistiamo a una svolta.

REGIME FISCALE AI FINI IRPEF/IRES E IRAP 2021
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI
Tassazione in capo
all’imprenditore individuale
ovvero al socio
Tassazione in capo
all’azienda ovvero alla
società di persone
Tassazione in
capo al socio
Tassazione in
capo alla società
Irpef con cinque aliquote
progressive per scaglioni
che vanno da un minimo
del 23% a una massimo del 43%
Irap: 3,9% Solo se
l’utile viene
prelevato, la
tassazione è
nella misura
del 26%
Ires: 24%
Irap: 3,9%

Cos’è successo?

Buone nuove per gli imprenditori individuali (titolari che gestiscono la farmacia in forma di impresa individuale ovvero di impresa familiare). Per tali soggetti la Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, confermato l’esclusione da Irap a partire dal periodo d’imposta 2022. Da quest’anno tali soggetti “baciati dalla fortuna” dovranno ancora presentare la dichiarazione Irap 2022 (periodo d’imposta 2021) entro il 30 novembre 2022 e versare il saldo Irap 2021 entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%; a fronte della novità nessun acconto relativo al 2022 sarà da loro dovuto.

Anche le società titolari di farmacia/e sono state baciate dalla dea bendata?”

No, tutte le società (S.n.c., S.a.s., società di capitali, ecc.) continuano, a mo’ di Atlante, a essere gravate sulle proprie spalle da tale imposta.

Come cambia la tassazione a fronte della novità in esame?

Fino a poco tempo fa il regime fiscale in capo alle imprese individuali e alle società era quello che emerge dalla tabella in alto: Tuttavia, prima di riepilogare la tassazione dopo le news in commento, è opportuno fare un breve cenno a un’altra novità: se le cose sono in parte cambiate in tema di Irap, qualcosa è cambiato anche in tema di Irpef.

Cos’è successo, dottoressa?

Sono stati rivisti le aliquote e gli scaglioni Irpef. Grazie alla tabella seguente, apriamo una breve parentesi per ricordare il vecchio meccanismo dell’Irpef con le sue cinque aliquote progressive per scaglioni di reddito:

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA
Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000
e fino a € 28.000
27%
Oltre € 28.000
e fino a € 55.000
38%
Oltre € 55.000
e fino a € 75.000
41%
Oltre € 75.000 43%

 

Ed eccoci alla novità. Ora, i moschettieri di Dumas non sono tre, ma quattro: al fine di ridurre la pressione fiscale per i redditi medi, infatti, sono state previste quattro aliquote per scaglioni: 23%, 25%, 35%, 43%. Come risulta dalla tabella nella pagina seguente, cambiano alcune aliquote e alcuni scaglioni di reddito; in virtù delle nuove previsioni la tassazione Irpef al 43% (aliquota massima) non scatta più per i redditi superiori a € 75.000 ma per quelli superiori a € 50.000.

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA
Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000
e fino a € 28.000
25%
Oltre € 28.000
e fino a € 50.000
35%
Oltre € 55.000 43%

 

Pertanto i fortunati sono, soprattutto, i contribuenti con reddito incluso nel range € 28.000 – € 50.000,00. A questo punto, alla luce di tali news, riepiloghiamo nella seguente tabella il regime fiscale in capo alle imprese individuali e alle società: Passiamo ai fatti e diamo un po’ i numeri, quantificando il beneficio in termini di risparmio derivante dall’abolizione dell’Irap:

FARMACIA IMPRESA INDIVIDUALE ANNO 2020 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021
Fatturato: € 794.000
Dipendenti: 2
Valore della
produzione:
€ 193.000
Irap: € 5.393
Risparmio fiscale
anno 2022 circa
€ 5.000

In conclusione, dottoressa, cosa ne pensa, soprattutto dell’abolizione dell’Irap?

Mark Twain ha sempre sostenuto che l’appuntamento con le tasse fosse una certezza della vita, un appuntamento quanto mai indesiderato, a maggior ragione oggi, se si considera l’attuale situazione di crisi anche economica dovuta alla pandemia in corso. Il fatto che con il nuovo anno l’Irap abbia salutato l’imprenditore individuale è per tale contribuente uno zuccherino nella calza della Befana in quanto contribuisce a dare sollievo a quel soggetto che, da solo, come Atlante, si fa carico del futuro della propria azienda e dei propri dipendenti: non dico che un 3,9% di Irap in meno sia tanto grasso che cola nelle tasche dell’imprenditore, ma è una buona boccata di ossigeno. È auspicabile che l’adieu all’Irap venga esteso anche ad altri soggetti, sì dalle spalle più grosse dell’imprenditore individuale, ma altrettanto meritevoli, in quanto anche loro contribuiscono, grazie al lavoro proprio (quali soci o amministratori) e dei propri dipendenti, a sostenere la salute dei cittadini e quella dello Stato.

REGIME FISCALE AI FINI IRPEF/IRES E IRAP 2022
IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C. E S.A.S.) SOCIETÀ DI CAPITALI
Tassazione in capo
all’imprenditore individuale
Tassazione in capo
all’impresa individuale
Tassazione in capo al socio Tassazione in capo
alla società
Tassazione in capo al socio Tassazione in
capo alla società
Irpef con quattro aliquote progressive
per scaglioni che vanno da un minimo
del 23% ad un massimo del 43%
(ma per redditi superiori a € 50.000)
Niente Irap Irpef con quattro aliquote progressive
per scaglioni che vanno da un minimo
del 23% a una massima del 43%
(ma per redditi superiori a € 50.000)
Irap 3,9% Solo se l’utile viene prelevato la
tassazione è nella misura del 26%
Ires 24%
Irap 3,9%

 

Scarica il PDF

Farma Mese, n. 10-2021

Telemedicina: via libera agli acquisti

Il contributo arriva fino a un importo massimo per soggetto di 3.000 euro. Non tutte le farmacie, però, ne hanno diritto. Vediamo di capirne di più

Firmato dal ministro della Salute il nulla osta allo stanziamento di oltre 10.000.000 di euro per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina. In fase di avvio il provvedimento riguarda solo particolari farmacie, ma speriamo che possa essere presto amplificato, coinvolgendo più croci verdi. Vediamo cosa prevede nel dettaglio con la nostra esperta Paola Castelli.

Dottoressa, cosa viene previsto in tema di telemedicina?

Il 2 novembre scorso è stato firmato dal ministro della Salute il decreto attuativo che dà il benestare all’erogazione di oltre 10.000.000 di euro per l’acquisto, da parte delle farmacie, di apparecchiature di telemedicina.

Ottima notizia! Destinatarie di tale buona novella sono tutte le farmacie?

Possono beneficiare di tale novità soltanto le farmacie ubicate in Comuni con meno di 3.000 abitanti, anche se si auspica che anche le altre farmacie potranno prima o poi fruire di tale misura. Da sempre, infatti, la farmacia è un punto di riferimento imprescindibile per il cittadino, ma la farmacia ubicata in tali piccoli Comuni lo è ancora di più anche per la mancanza di altre strutture sanitarie a portata di mano. Lo scopo della misura in esame è avvicinare sempre di più la salute ai cittadini, facendo sì che gli abitanti di tali piccoli centri urbani, grazie al servizio offerto dalla propria farmacia, possano più facilmente effettuare alcuni esami e screening, come l’elettrocardiogramma e altre forme di diagnosi di base, senza dover per forza percorrere lunghe distanze per effettuare questi test. È un grande aiuto al cittadino: pensiamo, per esempio, agli anziani…

In che cosa consiste tale stanziamento?

Si traduce nel riconoscimento alle predette farmacie di un contributo sotto forma di un credito d’imposta del 50% delle spese per l’acquisto e il noleggio nel 2021 di apparecchiature necessarie per effettuare prestazioni di telemedicina, sino a un importo massimo per soggetto di 3.000 euro. La misura in commento -che si auspica possa essere ampliata ed estesa a formazione e infrastrutture tecnologiche- avvantaggia tre soggetti: il cittadino, la farmacia e il Servizio sanitario nazionale. I tempi sono stretti per approfittare dell’agevolazione; è, tuttavia, auspicabile e prevedibile che gli stessi vengano allungati.

Firmato il decreto destinato alle farmacie: 10 milioni di euro per l’acquisto di apparecchiature

Il contributo non è un po’ “misero”?

Il contributo, pur non essendo di importo rilevante, è molto importante, perché dimostra un’attenzione del Governo verso la farmacia quale presidio sanitario. Si auspica che la misura agevolativa sia solo il primo di altri interventi, stante l’importanza della digitalizzazione in ambito sanitario. Grazie alle risorse stanziate per la sanità all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nei prossimi cinque anni il Servizio sanitario nazionale indosserà una nuova veste sempre più rispondente ai bisogni di salute della popolazione in termini di prossimità e innovazione: prossimità, digitalizzazione e monitoraggio del paziente cronico sono le parole chiave di tale Piano per la futura assistenza sanitaria. In questo quadro la farmacia, grazie alla sua capillarità su tutto il territorio nazionale, sarà sempre di più il punto di riferimento per la tutela della salute. Incentivare la digitalizzazione in tale azienda e sfruttarla al meglio consente di avvicinare le cure ai cittadini, di comunicare con il paziente e di monitorare e seguire l’effettiva aderenza alla terapia. E chi meglio delle farmacie, diffuse in tutta Italia, può dare una risposta concreta ai tre obiettivi del Pnrr? La speranza, quindi, è che nell’ambito di tale piano si tenga conto del fatto che aiutare tutte le farmacie a investire sempre di più nell’innovazione, nella digitalizzazione, nella tecnologia costituisce un importante aiuto non solo per il Ssn, garantendo un miglioramento dei servizi sanitari territoriali con un risparmio notevole in termini di costi per le strutture ospedaliere, ma anche per lo Stato, perché contributi come questo, se estesi, rappresentano un volano per gli investimenti, che a sua volta crea ricchezza e che produce entrate fiscali per lo Stato.

Quali condizioni devono essere rispettate per beneficiare di tale agevolazione?

È necessario stipulare preventivamente un accordo con l’azienda sanitaria competente per territorio nel quale deve essere definito il tetto massimo delle prestazioni annuali di telemedicina erogabili, che in ogni caso devono essere fornite “su prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta”, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l’eventuale regime di esenzione previsto.

Com’è utilizzabile il credito d’imposta riconosciuto alle farmacie?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sulle imposte dovute per il 2021. Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap

Riassumendo, quali sono, quindi, i vantaggi fiscali del contributo per la farmacia?

La farmacia ottiene un credito d’imposta del 50% del costo sostenuto, deduce le quote di ammortamento, con un abbattimento del reddito d’impresa e, quindi, del carico fiscale. Dulcis in fundo il consiglio a tutti i miei lettori è di restare in contatto con i propri consulenti per essere sempre aggiornati sulle future evoluzioni di queste misure.

 

Scarica il PDF