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Farma Mese, n. 3/4 2025

Red carpet 2025: sfilano i “Fantastici 4”

Rivalutazione delle quote societarie, riallineamento dell’avviamento, estromissione dell’immobile aziendale e assegnazione agevolata dei beni ai soci: ecco le rinnovate opportunità fiscali offerte anche ai farmacisti. Vediamo quali sono le loro caratteristiche e se, come e quando approfittarne

Tra le varie previsioni proposte dal D.Lgs 192/2024 e dalla L. 207/2024 (cosiddetta “Legge di Bilancio 2025”), ve ne sono alcune che riportano sul red carpet della scena fiscale opportunità allettanti per il mondo della farmacia. Analizziamole, quindi, con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli.

Dottoressa Castelli, quali vecchie conoscenze hanno rifatto capolino nell’anno nuovo?

Sul red carpet fiscale 2025 si riaffacciano dei supereroi, i Fantastici 4: rivalutazione delle quote di partecipazione in società, riallineamento dell’avviamento, estromissione (meglio nota anche come privatizzazione) dell’immobile dell’impresa individuale e assegnazione agevolata dei beni ai soci. Partiamo dal primo supereroe: la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione in società è stata introdotta dalla Legge 488/2001 e nel corso degli anni è stata riproposta più volte. Con questa siamo alla diciannovesima puntata, ma -udite udite- l’opportunità in commento entra in maniera stabile a far parte del cast delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Rivalutare una quota di partecipazione significa attribuirle un valore fiscale, riferito a una particolare data, in sostituzione del relativo costo o valore d’acquisto originario.

Tutto ha un prezzo, immagino. Quali sono le condizioni da rispettare per avvalersi di tale opportunità?

I soci di società, titolare di farmacia/e, possono rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni societarie purché possedute alla data del 1° gennaio di ogni anno, ma non finisce qui perché ci sono anche altri passi da fare. Ai fini del perfezionamento della rivalutazione è necessario che entro il 30 novembre:

  • un professionista abilitato rediga e giuri ex art. 64 c.p.c. apposita perizia di stima della quota di partecipazione oggetto di rivalutazione;
  • il contribuente versi un’imposta sostitutiva pari al 18% in un’unica soluzione ovvero, in caso di rateizzazione, la prima rata (la seconda e la terza rata entro il 30 novembre dei due anni successivi, entrambe maggiorate degli interessi pari al 3% annuo).

Quando conviene ingaggiare questo primo supereroe?

Partiamo dal dato di fatto che, a seconda dell’entità della rivalutazione, tale opportunità consente di ridurre o azzerare la plusvalenza in caso di successiva cessione della quota di partecipazione e, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva (18%), di bypassare la più pesante tassazione ordinaria della plusvalenza (26%). Passiamo al secondo componente dei ‘Fantastici 4’, l’unico non previsto dalla Legge di Bilancio 2025: il riallineamento dell’avviamento (cosiddetto affrancamento “unico”) previsto, invece, dal D.Lgs 192/2024.“

Riallineamento dell’avviamento”, mi dice qualcosa. Di cosa si tratta?

In pratica, per le operazioni straordinarie (conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni) effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 è possibile optare per il cosiddetto affrancamento unico. È possibile affrancare -ossia attribuire in bilancio- un maggior valore ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l’avviamento) relativi all’azienda ricevuta. Tale volontà deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione e comporta il versamento in un’unica soluzione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali e maggiorazioni e dell’Irap rispettivamente del 18% e del 3%; il tutto sui maggiori valori contabili. Tali maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.

Qual è il vantaggio di affrancare l’avviamento? Ed è sempre bene farlo?

A fronte del pagamento complessivo del 21%, chi affranca ha il vantaggio di ammortizzare il valore affrancato, riducendo così il carico fiscale annuo. In merito alla convenienza o meno di tale operazione, come sempre, non è possibile generalizzare, perché ogni azienda è una realtà a sé e, quindi, deve essere analizzato il singolo caso.

Dottoressa Castelli, passiamo al terzo supereroe: l’estromissione dell’immobile dell’impresa individuale. Di cosa si tratta?

La Legge di Bilancio 2025 offre nuovamente ai titolari la possibilità di estromettere dall’attività d’impresa (e, quindi, di privatizzare) l’immobile ove ha sede la farmacia: il bene immobile fuoriesce, pertanto, dall’impresa e diventa bene personale dell’imprenditore individuale.

Quali sono le condizioni per poter privatizzare l’immobile strumentale?

Gli imprenditori individuali devono risultare in attività e possedere l’immobile sia al 31 ottobre 2024 sia al 1° gennaio 2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Affinché la privatizzazione produca i suoi effetti l’operazione deve avvenire entro il 31 maggio 2025.

Quindi, basta esercitare l’opzione entro fine maggio e l’immobile è automaticamente privatizzato?

No, poter sfilare sul red carpet ha i suoi costi. La privatizzazione, infatti, non è gratis anche se, in termini di aliquota d’imposta e di base imponibile, la tassazione non è onerosa: è, infatti, necessario pagare un’imposta sostitutiva dell’8% applicabile, anziché al valore normale dell’immobile, al valore catastale (valore in genere non elevato). L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2026. Questa operazione può riscuotere interesse nel titolare con due figli (uno, farmacista, che desidera seguire le orme del padre e l’altro che di farmacia non ne vuole proprio sentire parlare), consentendogli, ai fini di un’equa suddivisione del suo patrimonio tra i figli, di lasciare un domani l’immobile privatizzato al figlio non farmacista. Data la tassazione contenuta, l’estromissione dell’immobile può affascinare anche il titolare, imprenditore individuale, che ha intenzione di vendere l’azienda-farmacia a terzi, ma non il relativo immobile.

Dottoressa Castelli, anche le società, titolari di farmacia/e, possono avvalersi della privatizzazione?

Sì e così passiamo al quarto e ultimo supereroe. La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto la cosiddetta “assegnazione agevolata dei beni ai soci”. Per le società, quindi, è possibile far fuoriuscire in maniera agevolata l’immobile o gli immobili non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (per esempio, a fronte del cambio di sede della farmacia di cui la società è titolare, immobile, ex sede della farmacia, assegnato ai soci, come persone fisiche) dalla sfera d’impresa assegnando o cedendo il bene o i beni ai soci interessati. L’assegnazione agevolata è subordinata al rispetto di alcune regole:

  • tutti i soci devono essere iscritti nel libro dei soci, ove previsto, al 30 settembre 2024, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dal 1° gennaio 2025 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024;
  • l’operazione ha effetto dal 1° gennaio 2025 e si perfeziona versando un’imposta sostitutiva dell’8% applicabile, anziché al valore normale dell’immobile, al suo valore catastale;
  • l’operazione deve essere attuata entro il 30 settembre 2025. In conclusione, ecco un’occasione per guardare il futuro con oculatezza e, numeri alla mano, capire quale sia il supereroe da preferire e da scegliere.

 

In conclusione, ecco un’occasione per guardare il futuro con oculatezza e, numeri alla mano, capire quale sia il supereroe da preferire e da scegliere.

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Farma Mese, n. 1/2 2025

Quote societarie tax free: passaggio generazionale

Per agevolare la continuità generazionale, un recente provvedimento precisa che le donazioni, i patti di famiglia e i trasferimenti mortis causa aventi oggetto quote di partecipazione societarie possano essere esenti da imposta di successione

Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, analizziamo un recente intervento normativo riguardante l’imposta di successione e donazione applicabile alle donazioni, ai patti di famiglia e alla successione ereditaria di quote societarie.

Dottoressa Castelli, prima di andare al sodo, ci può ricordare il regime fiscale applicabile ai trasferimenti di quote societarie a titolo gratuito?

Le donazioni, i patti di famiglia ovvero i trasferimenti mortis causa di quote di partecipazione in società titolari di farmacia/e sono assoggettati a imposta di successione e donazione con aliquote e franchigie che variano a seconda della linea e del grado di parentela che intercorre tra chi trasferisce la quota di partecipazione e il beneficiario o i beneficiari. L’operazione in oggetto già di per sé non è soggetta a oneri particolarmente elevati, in quanto la sua base imponibile è costituita dal patrimonio netto contabile della società, escluso il valore di avviamento. Ma perché non risparmiare del tutto l’imposta in esame?

In consiste l’intervento normativo da lei citato? Com’è possibile dire “bye bye” all’imposta in commento?

Con la finalità di agevolare e supportare la continuità generazionale, viene finalmente meglio precisato che le donazioni, i patti di famiglia e i trasferimenti mortis causa aventi per oggetto quote di partecipazione societarie possano essere esenti da tale imposta; si tratta di un intervento migliorativo che dovrebbe evitare i contenziosi sorti in passato. In particolare, il trasferimento può essere esente purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il beneficiario del trasferimento (donatario o assegnatario per i patti di famiglia, oppure erede o legatario per i trasferimenti mortis causa) deve essere un discendente in linea retta del disponente oppure il coniuge;
  • il beneficiario deve detenere la titolarità della quota di partecipazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento e, quindi, dalla data della donazione, del patto di famiglia o dell’apertura della successione ereditaria, rendendo in tale circostanza apposita dichiarazione di impegno alla detenzione per tale periodo della quota societaria ricevuta e, quindi, alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

 

Trasferimenti di quote societarie e imposta sulle successioni/donazioni(*)

 

Coniuge e parenti in linea retta 4%
con una franchigia di € 1.000.000,00 per ogni beneficiario
Fratelli e sorelle 6%
con una franchigia di € 100.000,00 per ogni beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta
e affini in linea collaterale fino al 3° grado
6%
senza franchigia
Altri soggetti 8%
senza franchigia

(*) L’imposta si applica sul valore netto dell’asse ereditario o sul valore della donazione. Si precisa, inoltre, che se il beneficiario del trasferimento per successione ovvero per donazione è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5.02.1992 n. 104, l’imposta di successione/donazione dovrà essere applicata solo sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che supera € 1.500.000,00.

Ci sono ulteriori condizioni da rispettare a seconda del tipo di società titolare di farmacia/e?

Il trasferimento di quote di partecipazione in società di persone (s.n.c. oppure s.a.s.) richiede il mantenimento della quota societaria ricevuta per almeno cinque anni, mentre il trasferimento di quote o azioni di società di capitali (s.r.l. oppure s.p.a.) prevede che il soggetto avente causa detenga il controllo della società -ossia che abbia la titolarità almeno del 50,01% del capitale sociale- per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Dovesse esserci un intoppo e non dovesse, quindi, essere rispettata una delle condizioni in precedenza elencate, cosa succede?

Il mancato rispetto di una delle condizioni prima elencate comporta la decadenza da tale disposizione agevolativa e, di conseguenza, il pagamento dell’imposta di successione e donazione in misura ordinaria, della sanzione amministrativa del 25% sull’importo non versato (art. 13 del D.Lgs 471/1997) e, infine, degli interessi di mora decorrenti dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere corrisposta.

 

IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO: ART. 3, COMMA 4-TER, D.LGS 346/1990 COME RIFORMULATO DAL D.LGS 139/2024 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all›articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”. (omissis)

 

PER CAPIRE SE CONVENGA O MENO OPTARE PER L’ESENZIONE, È NECESSARIO VALUTARE IL PROPRIO CASO SPECIFICO

Dottoressa Castelli, per concludere, conviene sempre optare per l’esenzione da imposta di successione e donazione?

Dipende dalle singole situazioni. Coloro che escludono in maniera tassativa la cessione delle quote nel quinquennio hanno evidentemente un interesse a richiedere l’esenzione; coloro, invece, che non possono escludere a priori una cessione delle quote nel quinquennio devono valutare se a loro conviene vincolarsi per cinque anni ovvero pagare l’imposta sul patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento. Come sempre, pecunia non olet.

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Farma Mese, n. 10-2024

Conto corrente e anagrafe bancaria

Per limitare l’evasione, l’Agenzia delle entrate intende utilizzare maggiormente questo strumento, che contiene tutte le informazioni relative ai movimenti bancari, anche un semplice prelievo o cambio valute. Ecco come i titolari possono dimostrare il proprio buon operato

Il fisco utilizza le banche dati per ottenere informazioni sempre maggiori sulla condotta dei contribuenti. Con la nostra esperta, Paola Castelli, analizziamo le probabili future mosse dell’Amministrazione finanziaria e il comportamento preventivo del contribuente.

− Dottoressa Castelli, in cosa consiste l’Anagrafe bancaria e qual è il relativo utilizzo?

L’Anagrafe bancaria o meglio l’Archivio dei rapporti con operatori finanziari è un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, una banca dati contenente le informazioni relative: – ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre a fronte di deleghe o procure a operare (“sezione anagrafica”); – alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, al saldo finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni “extra-conto”, vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l’intermediario finanziario (“sezione contabile”). L’Agenzia delle entrate intende oggi utilizzare maggiormente tale archivio, rimasto per anni in un apparente letargo, incrociando le informazioni in esso presenti con le informazioni desumibili da altre banche dati a sua disposizione e ricorrendo anche a tecniche di intelligenza artificiale. Lo scopo non è proprio una sorpresa di Natale, ma continua a essere l’analisi del rischio di evasione fiscale riconducibile al singolo contribuente e l’emersione dei soggetti da sottoporre a controllo ovvero nei cui confronti avviare un’attività volta a spronare l’adempimento spontaneo. Questo a grandi linee sul fronte Amministrazione finanziaria, ma passiamo agli interlocutori “operatori finanziari”. Il D.l. 201/2011 (decreto “Salva Italia”) ha previsto l’obbligo per tali soggetti (istituti di credito, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, Poste Italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, fiduciarie e altre) di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria (per le informazioni relative all’anno 2023 la scadenza è il 31 dicembre 24) le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi nonché qualsiasi informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini di indagine. Quanto sopra è sottoposto allo sguardo attento del Garante per la protezione dei dati personali (Garante della privacy), che vigila sulle modalità di trasmissione e di conservazione dei dati.

− Quindi, qualsiasi rapporto intrattenuto dal contribuente a titolo personale o nell’ambito dell’attività d’impresa svolta può rientrare nei confini di tale scambio di informazioni?

Sì. Oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari possono essere i versamenti, i prelievi, le entrate, gli importi riscossi dal contribuente, la negoziazione degli assegni allo sportello, i certificati di deposito, le carte di credito e di pagamento, i finanziamenti, i fondi pensione, le gestioni collettive e patrimoniali di risparmio, le richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in contanti, le richieste di bonifico senza addebito in conto, gli acquisti e il cambio di valute estere senza addebito in conto, l’acquisto di obbligazioni, l’incasso di cedole, le operazioni relative ai conti transitori, i prelevamenti bancomat, gli accrediti per stipendi e pensioni, le cassette di sicurezza. Anche il cambio di un assegno allo sportello, l’emissione o l’estinzione di carte prepagate, i versamenti o i prelievi in contanti possono essere tracciati.

− Altro che Grande Fratello! Cosa può consigliare ai titolari in modo da dimostrare il loro buon operato?

I titolari sono contribuenti da sempre diligenti, trasparenti e in buona fede. Tuttavia, per ottenere un voto da “secchioni”, è sempre bene studiare e ripassare nell’ottica del proverbio “prevenire è meglio che curare”. Infatti, la cosa migliore che il titolare possa fare nell’ambito della gestione del proprio conto corrente, personale e aziendale, è essere sempre in grado di dimostrare, con prova documentale, la provenienza di tutte le somme versate sul conto corrente e la causale di ogni prelievo effettuato, evitando così che l’Amministrazione finanziaria ritenga che tali movimentazioni del conto corrente siano dovute a operazioni in nero. A prescindere dall’entità giuridica attraverso la quale è gestita la farmacia o le farmacie -e, quindi, anche indipendentemente dalla relativa tempistica di ripartizione degli utili- la quota di utili deve essere distribuita ai collaboratori familiari o ai soci pro quota in base ai relativi diritti. Anche nel costituire una società, che assumerà la titolarità di farmacia/e, è necessario essere lungimiranti e definire a priori le quote di ripartizione degli utili tra i soci, qualora, per vari motivi, esse debbano essere diverse dalle quote di partecipazione sociali. È opportuno ricorrere il più possibile allo strumento del bonifico bancario o all’emissione di assegni bancari non trasferibili affinché sia possibile provare facilmente la causale dell’accredito e dell’addebito. I prelievi i contanti non devono essere effettuati sui conti correnti aziendali, ma esclusivamente sul conto corrente personale per fare fronte alle piccole spese della famiglia.

Ultimo pensiero, limitandomi a questo S. Natale che, comunque, resta valido anche per il nuovo anno e seguenti: cari lettori, cercate di essere sempre e, come sempre, precisi in tutto, in modo da affrontare il Natale in armonia e l’anno che verrà con serenità. Buon Natale e felice 2025 a tutti voi!

 

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Farma Mese, n. 9-2024

Impresa familiare: cosa spetta al convivente?

La sentenza di luglio della Corte di Cassazione sostiene che al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, spetti una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e altri diritti di partecipazione, oggi per la prima volta riconosciuti

La Legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto rilevanti cambiamenti nel nostro diritto di famiglia, tra i quali la possibilità, per il convivente di fatto, di partecipare all’impresa familiare. Analizziamo con la nostra esperta Paola Castelli cosa comporta tale cambiamento, che può coinvolgere il mondo farmacia, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 148 depositata il 25 luglio 2024.

Dottoressa, cosa si intende per convivenza di fatto?

Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio oppure da unione civile, residenti nel medesimo Comune, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia. Ai fini del riconoscimento della convivenza di fatto non è sufficiente il mero comportamento concludente delle parti in causa ovvero avere la stessa residenza, ma è necessario che gli interessati presentino all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi e corredata dai rispettivi documenti d’identità. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto a condizione che sia in possesso del documento d’identità del componente assente e che la dichiarazione sia sottoscritta da entrambi i conviventi.

L’impresa familiare è una forma giuridica abbastanza diffusa nel mondo farmacia. Qual è l’impatto di tale Legge al riguardo?

La Legge in esame ha introdotto nel nostro Codice Civile, dopo l’articolo 230-bis “Impresa familiare”, l’articolo 230-ter, “Diritti del convivente”.

ARTICOLO 230-BIS C.C. ARTICOLO 230-TER C.C.
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi,
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità
del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa, sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non
hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro
della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma,
si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a
favore di familiari indicati nel comma precedente con il consenso di tutti i partecipi. Esso può essere
liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, e altresì in caso di
alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo,
dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo
732 (omissis).
Al convivente di fatto che presti stabilmente
la propria opera all’interno
dell’impresa dell’altro convivente
spetta una partecipazione agli utili
dell’impresa familiare e ai beni acquistati
con essi, nonché agli incrementi
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,
commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non
spetta qualora tra i conviventi esista
un rapporto di società oppure di lavoro
subordinato.

Per capire la portata della sentenza della Corte Costituzionale è bene ricordare i rilevanti diritti riconosciuti dal nostro Codice Civile ai partecipanti all’impresa familiare

DIRITTI DEI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE
A prescindere dalla quantità e qualità del lavoro prestato, è il diritto al mantenimento, secondo le condizioni della famiglia. Tale diritto è diverso
dal mantenimento previsto dal Codice Civile a favore del coniuge e dei figli (articoli 143 e 147 C.c.), in quanto il coniuge e i figli beneficiano di
tale diritto indipendentemente dall’attività svolta nell’impresa;

  1. I partecipanti all’impresa familiare hanno diritto a una quota di partecipazione agli utili della farmacia, che deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo. I familiari collaboratori vantano ulteriori diritti rispetto alla quota di partecipazione agli utili e precisamente:
    • il diritto di credito nei confronti del titolare per la quota di loro spettanza del maggior valore che l’azienda o i singoli beni, incluso l’avviamento, acquisiscono durante la durata del rapporto di collaborazione familiare;
    • il diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi di valore, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività; tali decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei familiari;
    • il diritto di prelazione verso i terzi, nel caso di divisione ereditaria o di trasferimento di azienda.

Cosa ha previsto al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale?

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 230-bis C.c. e 230-ter C.c. in quanto ritenuti discriminatori nei confronti del convivente di fatto che partecipa all’impresa familiare. In particolare, l’articolo 230-bis C.c. sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per non includere tra coloro che possono prestare la propria attività nell’impresa familiare anche il convivente di fatto. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, 3° comma, C.c., nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto. La Corte Costituzionale non si è fermata qui, dichiarando, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-ter C.c., che, introdotto dalla Legge Cirinnà, riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. Alla luce dei profondi mutamenti della società odierna, lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale è quello di riconoscere piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto quando si tratta di diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro, alla giusta retribuzione e all’eguale tutela della prestazione lavorativa, rischiando altrimenti che la stessa possa essere qualificata come prestazione a titolo gratuito. Il convivente di fatto è, quindi, equiparabile a un familiare ed è impresa familiare quella in cui lo stesso collabora. Pertanto, restando in tema di rapporti simil “coniugio”, al convivente di fatto devono essere riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore.

Oltre ai diritti e doveri di ciascun partecipante all’impresa familiare, può darci un breve promemoria sul regime fiscale di tale istituto giuridico?

L’impresa familiare, al pari dell’impresa individuale, è tassata ai fini Irpef secondo le seguenti aliquote progressive per scaglioni di reddito:

IRPEF 2024
SCAGLIONE
DI REDDITO
ALIQUOTA
APPLICABILE
Redditi sino a 28.000 euro 23%
Redditi superiori a 28.000 euro
e sino a 50.000 euro
35%
Redditi superiori a 50.000 euro 43%

I vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo di tale istituto sono ascrivibili alla possibilità di ripartire tra più teste i redditi prodotti dalla farmacia: la disciplina fiscale dell’impresa familiare prevede, infatti, la ripartizione del reddito tra tutti coloro che hanno concorso a determinarlo, cioè l’imprenditore e i familiari (convivente di fatto incluso) che prestano la propria attività lavorativa in modo continuativo e prevalente. Imputando il reddito della farmacia in parte al titolare (almeno il 51%) e in parte ai collaboratori familiari (non più del 49%), il carico fiscale complessivo è inferiore rispetto a quello di un’impresa individuale alla quale non partecipino familiari. Voi potreste obiettare sostenendo che lo stesso risparmio fiscale possa di fatto essere ottenuto anche costituendo una società di persone: obiezione valida, anche se attualmente l’impresa individuale in generale ha il vantaggio di non scontare l’Irap (3,9%). Questo ad oggi, perché prima o poi l’Irap potrebbe essere abolita in primis anche per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e, dulcis in fundo, per le società di capitali.

Dottoressa Castelli, come sempre, cosa suggerisce ai cari lettori in conclusione?

Senza fare alcuna discriminazione tra coniuge e convivente di fatto e considerati i rilevanti diritti garantiti dalla sussistenza dell’impresa familiare, consiglio di percorrere questa strada -che, sappiamo bene, consente, al pari della società di persone, di splittare il reddito tra più soggetti, riducendo così il carico fiscale- soltanto in presenza di rapporti personali forti e consolidati. La minima titubanza o il minimo dubbio mi portano, piuttosto, a consigliare una S.a.s., con il convivente di fatto quale socio accomandante, dipendente o meno della società.

 

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Farma Mese, n. 8-2024

Quando i parenti sono… generosi

I doni economici fatti in vita non si cumulano con il restante patrimonio del de cuius ai fini del calcolo dell’imposta di successione dovuta. Vediamo come funziona questa opportunità fiscale e quali sono le franchigie

Analizziamo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, come si comporta il fisco se un genitore o un altro parente desidera essere di “manica larga”.

Dottoressa Castelli, cosa succede se, come spesso capita, un genitore vuole donare denaro a un figlio per aiutarlo ad acquistare una farmacia oppure la casa di abitazione? Imposte da pagare?

L’imposta che opera è quella di successione e donazione. Scopo di tale “balzello” è assoggettare a tassazione i trasferimenti di beni e diritti a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi ovvero a titolo di successione mortis causa.

Le aliquote variano a seconda della linea e del grado di parentela che intercorre tra donante (de cuius in caso di successione mortis causa) e donatario (beneficiario del trasferimento in caso di successione mortis causa). Si applicano delle franchigie, ovvero delle quote esenti da imposta, a seconda del grado di parentela: per esempio, tra genitore e figlio la franchigia è di un milione di euro.

Grazie a una modifica legislativa è possibile essere generosi, donando importi più o meno elevati ai propri cari, senza essere martoriati dal fisco in sede successoria: a livello fiscale, quando il donante passerà -il più tardi possibile- a miglior vita, i doni economici fatti in vita non si cumuleranno con il restante patrimonio del de cuius ai fini del calcolo dell’imposta di successione dovuta.

Che bella notizia! Allora ogni tanto il fisco è anche benevolo, riconoscendo il diritto di disporre di sacrifici di una vita a favore dei propri cari, giusto?

Assolutamente sì. Questa volta va proprio ammesso che il fisco è amico di chi, nella correttezza e tracciabilità del proprio modus operandi, decide di dare un aiuto, piccolo o grande che sia, a un proprio famigliare.

In quali casi la news in commento può fare gola?

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, pensiamo al caso di un genitore o di entrambi i genitori che desidera o desiderano aiutare il proprio figlio nell’acquisto di una farmacia.

È possibile stipulare un atto pubblico notarile di donazione di denaro a favore del figlio; il costo di tale operazione è rappresentato esclusivamente dalle spese e dagli onorari notarili.

Altra situazione che spesso si verifica è quella del genitore che vuole aiutare il figlio nell’acquisto della propria casa di abitazione; in tale eventualità è sufficiente che anche il genitore intervenga all’atto notarile di acquisto dell’immobile e dichiari di avere messo a disposizione del figlio le somme occorrenti all’acquisto di tale bene. Questa donazione indiretta non è tassata.

Altro caso è quello di genitori che vogliono fare regali in denaro ai figli per importi non elevati: in tal caso sarà sufficiente che il genitore bonifichi il quantum sul conto corrente dei figli, indicando quale causale “liberalità”. Ovviamente, la liberalità deve essere di modico valore nonché proporzionata e coerente con il reddito e il patrimonio dei genitori dalla “manica larga”.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Coniuge, soggetto unito civile (Legge Cirinnà n. 76 del 20.05.2016) e parenti in linea retta Fratelli e sorelle Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado Altri soggetti
4%

con una franchigia di € 1.000.000,00 per ogni beneficiario

6%

con una franchigia di € 100.000,00 per ogni beneficiario

6%

senza franchigia

8%

senza franchigia

(*) L’imposta si applica sul valore netto dell’asse ereditario o della donazione. Si precisa, inoltre, che se il beneficiario del trasferimento per successione ovvero per donazione è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 104/92, allora l’imposta di successione/donazione dovrà essere applicata solo sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che supera € 1.500.000,00. (**) Nel caso di trasferimento immobiliare occorre versare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Si può essere generosi solo in un anno?

No, non ci sono limiti temporali alla generosità; bisogna soltanto stare attenti, fiscalmente, a non superare la famosa franchigia.

Le donazioni ai figli fatte in vita non rientrano nel calcolo della futura imposta di successione

 

Dulcis in fundo, un genitore di due figli è libero di prediligere economicamente uno dei due senza poi avere problemi in fase successoria?

Sì, purché nel rispetto della quota di legittima spettante a ciascun figlio. I doni fatti in vita, nei limiti della franchigia in precedenza citata, non incidono a livello fiscale, mentre avranno un impatto a livello civilistico. Nell’avere le “mani bucate”, attenzione, infatti, a non ledere la famosa quota di legittima, ossia quella fetta di eredità riservata dalla legge a determinati soggetti tra cui figli, pena l’esercizio da parte dell’erede leso dell’azione di riduzione per reintegrare la propria quota ereditaria prevista ex lege.

In conclusione, in medio stat virtus, e, quindi, nella magnanimita e sempre bene essere lungimiranti, ponderando sia gli aspetti fiscali che quelli civilistici.

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Farma Mese, n. 7-2024

Titolare asociale, ma non proprio

con la scissione, una società madre trasferisce il patrimonio, o una sua parte, a una o più società beneficiarie. Ne esistono di vari tipi, vediamo quali sono e cosa comportano

A volte l’unione fa la forza, altre volte, invece, camminare da soli può avere il suo perché. Vediamo, quindi, con la nostra esperta, Paola Castelli, come sia possibile “ballare da soli”, pur essendo in società.

Dottoressa Castelli, argomento interessante. In genere nel momento in cui si è soli la tipica forma di gestione della farmacia è l’impresa individuale: com’è possibile gestire da soli, ma in società, una o più farmacie?

Effettivamente l’impresa individuale è una modalità di gestione diffusa nel mondo farmacia, ma esiste anche un’entità giuridica che permette al titolare di svolgere la propria attività in forma societaria: la Srl unipersonale.

È come la classica Srl?

In parte. Quella unipersonale è una società partecipata da un unico socio, che al pari della Srl deve avere un capitale sociale minimo di 10.000 euro, ma che, diversamente dalla Srl, deve essere interamente versato in sede di costituzione della società. L’atto costitutivo (atto pubblico notarile) può essere adattato alle specifiche esigenze del socio unico, ma deve contenere le seguenti informazioni:

• dati anagrafici del socio unico;
• denominazione sociale con l’indicazione di Srl unipersonale;
• capitale sociale;
• attività svolta;
• norme sul funzionamento della società;
• dati di eventuali amministratori;
• luogo e data di sottoscrizione.

Una cosa fondamentale da ricordare è che in ogni atto e nella corrispondenza è obbligatorio indicare sempre che trattasi di una Srl unipersonale.

Come può il titolare, imprenditore individuale, diventare socio unico di una Srl unipersonale e come funziona l’amministrazione della società?

L’imprenditore individuale può diventare socio di tale società conferendo la propria azienda in una Srl unipersonale di nuova costituzione, operazione straordinaria vantaggiosa, perché fiscalmente neutra.

La disciplina della società in commento ricalca quella della Srl pluripersonale. Molto a grandi linee e, dato che “la scuola” è appena ricominciata, senza addentrarci in noiose differenze più da tecnici del mestiere, vi fornirò alcune nozioni base, da approfondire magari nel corso dell’anno: l’amministrazione può essere affidata allo stesso socio unico ovvero a un amministratore unico ovvero a un consiglio di amministrazione ovvero a più amministratori con firma tra loro congiunta o disgiunta.

Come per la Srl classica, l’attività di controllo è esercitata dal collegio sindacale ovvero dal sindaco unico oppure da un revisore legale dei conti. Se in altre tipologie di società di capitali l’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono sempre obbligatori, non è detto che necessariamente lo siano nella Srl e in quella unipersonale. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti scatta quando per due esercizi consecutivi è stato superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.000.000;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: euro 4.000.000;
  3. dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Impresa individuale e Srl unipersonale hanno lo stesso regime fiscale?

No, nel caso dell’impresa individuale il titolare è tassato “soltanto” ai fini Irpef, mentre l’Irap è stata abolita. La Srl unipersonale, invece, è soggetto passivo d’imposta Ires con l’aliquota del 24% ed è tassata ai fini Irap nella misura del 3,9%; l’utile indisponibile, non distribuibile, finché non viene approvato il bilancio d’esercizio (ricordando precedenti interventi, occorre attendere la famosa primavera)  viene tassato in capo al socio unico nella misura del 26%.

 

REGIME FISCALE AI FINI IRPEF/IRES E IRAP
IMPRESA INDIVIDUALE SRL UNIPERSONALE
TASSAZIONE IN CAPO AL TITOLARE TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ
Irpef: con aliquote progressive per scaglioni che vanno da un minimo del 23% a un massimo del 43% oltre alle relative addizionali Irap: abolita 26%, soltanto se l’utile viene prelevato Ires: 24%
Irap: 3,9%

 

Quali sono i pro e i contro della Srl unipersonale?

I pro sono:

  • responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, ma, attenzione, l’organo amministrativo risponde per violazioni penali e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale (che è la garanzia per i creditori). E attenzione anche che, se la società si indebita, la responsabilità limitata perde colpi: nella realtà quotidiana, infatti, spesso accade che le banche pretendano dai soci fideiussioni personali a garanzia di prestiti alla società;
  • maggiore facilità nel trovare soci non operativi, ossia soci finanziatori, perché chi non opera direttamente nell’impresa preferisce assumere una responsabilità limitata all’esborso finanziario, ai denari che ci mette;
  • possibilità per il socio unico, che ha come bene principale del suo patrimonio la farmacia o più aziende, di coinvolgere in vita oppure per successione nell’attività anche i figli non farmacisti, consentendo agli stessi di godere della responsabilità limitata.

 

I contro della Srl unipersonale, invece:

  • maggiore complessità amministrativa e maggiori adempimenti burocratici, con conseguenti maggiori oneri amministrativi;
  • rigidità nella redazione del bilancio, dovendo rispettare i principi dell’Oic (Organismo italiano di contabilità), bilancio che è pubblico: questo significa che chiunque può prenderne visione, diversamente da quanto accade nel caso dell’impresa individuale;
  • impossibilità di prelevare gli utili in formazione, prelevabili, invece, in caso di impresa individuale;
  • limitazione nella deducibilità degli interessi passivi, piena deducibilità, invece, nell’impresa individuale.

 

Dottoressa Castelli, come sempre, cosa consiglia ai nostri lettori?

La scelta tra impresa individuale e Srl unipersonale dipende da molti fattori, quali, per esempio, le dimensioni della farmacia, l’entità degli utili e la strategia imprenditoriale oppure le esigenze personali o di famiglia (lasciare una parte dell’utile in azienda capitalizzandola oppure distribuirlo tutto).

La mission della società in esame è consentire al titolare di portare avanti la propria attività “in solitudo”, libero di scegliere come gestirla senza doversi confrontare con altri soci, avere la possibilità di ampliare il proprio business potendo, infatti, assumere la titolarità di più farmacie, beneficiare non solamente del regime fiscale delle società di capitali per quanto riguarda le imposte dirette, ma anche della protezione derivante dalla responsabilità limitata. A ciò si aggiunga, poi, il vantaggio fiscale offerto dall’essere già in società in caso di un’eventuale futura vendita dell’azienda: in tal caso il venditore (o meglio, il cedente) non verrà massacrato dal fisco ai fini Irpef, ma, trattandosi di cessione di quote di partecipazione societarie, sarà tassato nella misura del 26% o addirittura in misura inferiore qualora come spesso è accaduto in passato e la storia tende a ripetersi faccia di nuovo capolino la rivalutazione delle quote societarie. Tra l’altro il socio unico ha sempre la possibilità di accogliere successivamente altri soci: massima libertà e flessibilità, quindi.

In conclusione le considerazioni sopra svolte valgono in linea generale perché, come sempre, bisogna passare allo scanner il singolo caso concreto e le esigenze del titolare anche in termini di visione futura del proprio business, ponderando costi e benefici.

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Farma Mese, n. 6-2024

La rotta è tracciata

Con la scissione, una società madre trasferisce il patrimonio, o una sua parte, a una o più società beneficiarie. Ne esistono di vari tipi, vediamo quali sono e cosa comportano

Sul precedente numero di “Farma Mese” abbiamo trattato la fusione societaria, operazione straordinaria di concentrazione aziendale che può avvalorare il detto “l’unione fa la forza”.

A volte, però, anche camminare da soli può non essere una cattiva idea in virtù dell’opposto detto “la migliore società è quella composta da un numero di soci dispari inferiore a tre”. Vediamo, quindi, con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, in cosa consiste tale operazione straordinaria di splitting aziendale.

Dottoressa Castelli, cos’è la scissione?

La scissione è un’operazione straordinaria con la quale una società, meglio nota come società madre, si scinde trasferendo l’intero suo patrimonio o parte di esso ad altra/e società (figlia/e) beneficiaria, con assegnazione ai soci della prima (la madre) di quote di partecipazione della/e società (figlia/e) beneficiaria/e, preesistente/i o di nuova costituzione (NewCo).

Al pari della fusione e da quello che ha appena detto, anche la scissione può essere di varie tipologie: sbaglio?

Come sempre non si sbaglia. Analogamente al precedente intervento sulla fusione societaria, mi limiterò all’ABC dell’operazione straordinaria in commento, senza addentrarmi troppo in noiosi tecnicismi.

Andando al sodo, la scissione può essere di due tipi: scissione totale o scissione parziale (vedasi schema nella pagina a fianco).

Nel primo caso tutto il patrimonio della società madre scindenda viene trasferito a due o più società, la società scissa si estingue e l’attività continua in capo alle società figlie beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita. La scissione parziale comporta, invece, il trasferimento di parte del patrimonio della società madre scindenda a favore di una o più altre società: in tal caso, quindi, la società madre resta in vita con un patrimonio ridotto e l’attività relativa alla frazione di patrimonio trasferita continua in capo alla/e società figlia/e beneficiaria/e. Conclusione dell’ABC: diversamente dalla scissione totale, la scissione parziale non comporta l’estinzione della società madre scissa.

Ci può fare un esempio pratico?

Sì, e nel farlo farò riferimento alla scissione parziale con costituzione di una nuova società (NewCo), perché è la tipologia di scissione più gettonata.

Pensiamo al caso di una società (società di persone o srl), titolare di due farmacie (la Farmacia X, un po’ la punta di diamante tra le due aziende e la Farmacia Y, una farmacia con buone prospettive di sviluppo, ma ancora da inquadrare bene), partecipata dai genitori (che nello slang moderno chiameremo “Baby boomer” o “Gen X”), quali soci di maggioranza (ognuno socio al 30%), e dai due figli (nel gergo “Gen Z” o “Millennial”, ognuno socio al 20%) aventi visioni della gestione aziendale diametralmente opposte.Ed ecco che fa capolino la scissione parziale, per effetto della quale la società madre si scinde a favore della società figlia, la NewCo beneficiaria, partecipata dai figli ognuno con una quota di partecipazione del 50%. La NewCo assumerà, così, la titolarità di una delle due farmacie di cui sopra (la Farmacia Y, per esempio), mentre la società madre continuerà a essere partecipata dai genitori (in questo caso ognuno con una quota di partecipazione del 50%) e sarà titolare della Farmacia X.

Scissione totale → La società madre si estingue

Scissione parziale → La società madre non si estingue

Dottoressa, sento profumo d’estate, di gelsomino, di salsedine, di serenità e, quindi, non vorrei rovinare cotanto idillio facendole una domanda d’obbligo: qual è il regime fiscale della scissione?

Deve sentire come Ulisse anche il canto delle sirene. Nettuno (o Poseidon, a seconda che il lettore sia pro latini o pro greci) porta con sé dai sonanti flutti una splendida notizia: la scissione è operazione che (art. 173 Tuir) non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società madre scissa, incluse quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Traduco: l’operazione è fiscalmente neutra e, quindi, tax free. Splash!

Le vacanze si stanno avvicinando e, quindi, ci può spiegare in maniera leggera, galleggiando, le ragioni che possono innescare la miccia scissione?

Premessa: la scissione ha lo scopo di evitare spiacevoli ripercussioni sui risultati aziendali e di consentire la massima libertà di espressione nelle realtà aziendali coinvolte al fine di eccellere. Tale operazione può essere posta in essere per motivi economici, per esigenze di riorganizzazione aziendale oppure per dirimere eventuali battibecchi tra i soci, familiari o colleghi amici. Orbene, mi scindo per motivi economici se, come a volte accade, un’azienda tira la carretta, brillando, e l’altra “non si applica abbastanza”, rischiando gli “esami a settembre”.

Oppure mi scindo per esigenze di riorganizzazione aziendale, perché le aziende coinvolte non si sono evolute in sintonia dandosi man forte, perché non hanno avuto la medesima inclinazione. E, quindi, pensando ad una frase di Luciano De Crescenzo, mi scindo perché “due rette parallele si incontrano solo all’infinito quando ormai non gliene frega più niente”.

E dopo questo exploit geometrico-filosofico, arriviamo a un’“ovvietà”. Mi scindo per dirimere eventuali battibecchi tra i soci, familiari o colleghi amici: tornando alle vacanze e pensando al mare, lo faccio per evitare che i battibecchi causino naufragi.

In conclusione, non pensate alla scissione come a un triste addio, ma come a una soluzione, provvisoria o magari definitiva, che consente di far navigare al meglio le aziende coinvolte in tutta tranquillità al fine di raggiungere il porto più sicuro, confortevole e appagante. Buon vento!

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Farma Mese, n. 5-2024

M&A: l’unione può fare la forza

Conosciamo meglio un’operazione che permette di concentrare più società in un’unica entità, per fusione o per incorporazione. Può interessare anche le farmacie

E se dopo aver parlato di società di persone, di società di capitali e di holding company passassimo ai fatti? In passato abbiamo trattato il conferimento d’azienda, operazione straordinaria abbastanza diffusa nel mondo farmacia; ora con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, analizziamo un’altra operazione straordinaria: la fusione (M&A: mergers & acquisitions).

Dottoressa Castelli, benché già lo dica la parola, in cosa consiste la fusione?

La fusione societaria permette di arrivare a concentrare in un’unica entità giuridica, di nuova costituzione o già esistente, più realtà societarie. Tale operazione è preclusa alle imprese individuali.

Quali società, titolari di farmacia/ e, possono partecipare alla fusione?

Le porte di tale operazione straordinaria sono aperte a società di qualsiasi natura e, quindi, sia alle società di persone (Snc o Sas) sia alle società di capitali (spesso Srl nel caso delle farmacie).

Esiste soltanto una tipologia di fusione?

No, limitandoci all’abc di tale operazione, la fusione può essere di due tipi: fusione propriamente detta o propria e fusione per incorporazione.

La prima comporta l’estinzione delle società preesistenti e la nascita di una nuova società (Newco), che assorbe le preesistenti, acquisendone i patrimoni e subentrando nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ossia nei relativi diritti e obblighi; i soci delle preesistenti società diventano, quindi, soci della società neonata (Newco) e, a fronte della fusione e del conseguente annullamento delle proprie vecchie quote di partecipazione, ricevono in cambio quote di partecipazione di tale nuova e unica società. Le quote di partecipazione sono determinate rapportando le consistenze dei patrimoni delle società preesistenti (cosiddetto rapporto di fusione, meglio noto come rapporto di concambio).

Passiamo alla fusione per incorporazione: questa operazione non determina la costituzione di una nuova società, ma prevede che una delle società a essa partecipanti (detta incorporante) non si estingua, ma acquisisca le altre società che, conseguentemente, poi svaniscono (incorporate): la società incorporante, già esistente, succede in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate, conservando, tuttavia, la propria individualità e con essa i propri rapporti giuridici. Ai soci delle società incorporate vengono assegnate quote di partecipazione della società incorporante superstite in base al rapporto di concambio.

In conclusione, il rapporto di concambio non è altro che il peso che i soci delle società partecipanti alla fusione avranno nel capitale sociale della Newco o dell’incorporante; è la quantità di quote di partecipazione che la Newco/l’incorporante deve riconoscere ai soci delle società partecipanti/incorporate in cambio delle vecchie quote possedute.

Ho sentito parlare di differenza di fusione, di disavanzo e avanzo di fusione: di cosa si tratta?

Dall’operazione in esame può emergere una differenza di fusione, che deriva dal confronto tra i valori economici delle società partecipanti alla fusione e il rispettivo patrimonio netto contabile.

In particolare, qualora il valore economico delle società partecipanti superi il relativo patrimonio netto contabile si avrà una differenza negativa di fusione, meglio nota come disavanzo di fusione (da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale), che di norma nelle farmacie ha natura di avviamento. Se, invece, la differenza di fusione è positiva si parla di avanzo di fusione (da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale).

L’operazione straordinaria in esame deve essere posta in essere tra società dello stesso tipo oppure può essere attuata anche tra società tra loro diverse?

La fusione può aver luogo tra società dello stesso tipo (tutte società di persone o tutte società di capitali): la cosiddetta fusione omogenea); oppure tra società di tipo diverso (Snc, Sas, Srl): fusione eterogenea).

Disavanzo di fusione Valore economico delle società preesistenti/società incorporate > Patrimonio netto contabile delle società preesistenti/ incorporate
Avanzo di fusione Valore economico delle società preesistenti/società incorporate < Patrimonio netto contabile delle società preesistenti/ incorporate

A livello pratico come viene attuata tale operazione?

È maggio e, quindi, molto all’acqua di rose, senza tediarvi scendendo in ulteriori e particolari adempimenti e tecnicismi, la fusione prevede la predisposizione di un progetto di fusione, di una situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di deposito del progetto di fusione oppure l’utilizzo dell’ultimo bilancio, qualora l’esercizio cui si riferisce il bilancio sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione, la redazione di una relazione con informazioni di tipo strategico e con i criteri di determinazione del rapporto di concambio, la redazione da parte di un esperto di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio; tale ultima relazione non è necessaria, qualora vi sia consenso unanime di tutti i soci.

Tutte le società partecipanti devono approvare attraverso apposita delibera il progetto di fusione. Nelle società di persone, salvo diversa previsione dei patti sociali, il progetto viene approvato dalla maggioranza dei soci, mentre nelle società di capitali l’approvazione è di competenza dell’assemblea straordinaria. La delibera sopra citata deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese della provincia ove è ubicata la sede legale delle società partecipanti e da tale momento scatta il termine di sessanta giorni a disposizione dei creditori di tali società per opporsi alla fusione; l’inerzia dei creditori protratta per sessanta giorni costituisce silenzio-assenso alla fusione: quindi, via libera!

Ultimo step: la redazione per atto pubblico notarile dell’atto di fusione. Quanto sopra fa capire che la fusione è un’operazione straordinaria certamente interessante, ma abbastanza complessa a livello di adempimenti legali, burocratici e via di seguito.

Passiamo alle note dolenti: qual è il regime fiscale dell’operazione in commento?

Note dolenti? Al contrario, le mie parole saranno musica per i nostri cari lettori: la fusione societaria è, infatti, operazione fiscalmente neutra! Restando in tema musicale, eccoci al bis: la Newco (in caso di fusione propria) o l’incorporante (in caso di fusione per incorporazione) possono affrancare l’eventuale avviamento derivante dalla fusione pagando un’imposta sostitutiva con conseguente riduzione del futuro carico fiscale per effetto dell’ammortamento dell’avviamento.

L’imposta sostitutiva è la seguente:

  • 12% per valori da affrancare di importo fino a 5 milioni di euro;
  • 14% per valori da affrancare di importo da 5 fino a 10 milioni di euro;
  • 16% per valori da affrancare di importo oltre i 10 milioni.

In conclusione: come scegliere tra fusione propria e fusione per incorporazione? Cosa può spingere i soci di società titolari di farmacia/e a porre in essere tale operazione? A chi può far gola la fusione?

Ovviamente, all’inizio bisogna “dare i numeri”: valutare la posta in gioco e, quindi, analizzare attentamente la composizione dei patrimoni delle società potenzialmente interessate a partecipare alla fusione.

D’impatto la fusione per incorporazione ha più appeal rispetto alla fusione propria in quanto meno onerosa: la fusione propria, infatti, comporta maggiori costi dovuti alla costituzione di una nuova società, che avrà una nuova ragione o denominazione sociale con i conseguenti adempimenti burocratici in termini di volture, eccetera.

Inoltre, a livello strategico la comparsa sul mercato di una nuova e sconosciuta società può avere dei riscontri positivi, ma a volte anche negativi (diffidenza da parte della clientela potenziale e conseguente lentezza e/o difficoltà a conquistare fette del proprio mercato di riferimento).

In ogni caso, come sempre, prima di optare per un tipo di fusione piuttosto che per un altro, è necessario ponderare le singole realtà coinvolte, le motivazioni della fusione e le esigenze delle parti in causa.

Pensando al mondo della farmacia, le motivazioni possono essere diverse e tradursi nella concentrazione in un’unica società di tutte le società, titolari di farmacia/e, di famiglia oppure nella creazione, tra colleghi-amici o tra familiari, di una società titolare di numerose farmacie al fine di rafforzare le dimensioni d’impresa, creare sinergie, essere più incisivi e competitivi sul mercato, ampliare i servizi offerti, puntare a una crescita del core business e, conseguentemente, delle economie di scala.

Pecunia non olet!

 

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Farma Mese, n. 4-2024

Holding company e farmacie

È la capofila di un gruppo di società, ciascuna con la propria indipendenza giuridica. Con la nostra esperta vediamo quali sono i benefici fiscali che questa forma societaria può offrire

In alcuni precedenti interventi abbiamo analizzato i pro e i contro delle varie società di persone (Snc e Sas) e di capitali (soprattutto della Srl) legittimate ad assumere la titolarità di farmacia/e. Ora con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, sottoponiamo ai raggi x una particolare entità giuridica, la holding company.

Dottoressa Castelli, cosa significa holding e cos’è una holding company?

Holding è un termine anglosassone, derivante dal relativo verbo “to hold”, che significa detenzione, possesso. In generale, la holding -detta anche capofila, capogruppo, società controllante o società madre- è una società che possiede azioni o quote di altre società in una misura tale (almeno il 51%) da esercitare un’influenza dominante sulla loro amministrazione e, quindi, un controllo sulla loro gestione. Lo scopo principale di tale società consiste nella pianificazione strategica del gruppo di società figlie (giuridicamente autonome), ricercando sinergie tra i relativi business e ottimizzandone la gestione in un’ottica espansionistica. La caratteristica di questa struttura societaria, quindi, è che ogni società ha una sua indipendenza giuridica: ciò significa che la responsabilità è limitata al solo capitale versato. La holding può detenere non solo quote di partecipazione maggioritarie, ma anche liquidità, immobili, partecipazioni non di controllo e beni immateriali.

Anticipo la prossima domanda: la holding può trovare terreno fertile anche con riferimento al mondo farmacia.

La holding è una società di persone o di capitali?

La holding, a seconda dei casi, può essere una società di persone (Snc o Sas) oppure una società di capitali (Srl perché più adatta al mondo farmacia). In linea di massima, stanti le doti della Srl, tra le quali la responsabilità limitata, è abbastanza scontato che la holding assuma quest’ultima veste giuridica e possieda quote di partecipazione (quote di maggioranza in società di persone e più frequentemente in Srl, titolari di farmacia/e), piuttosto che azioni, che riguardano, invece, le Spa o la Sapa, società meno convenienti, più complesse e onerose.

Per essere riconosciuta tale, quali requisiti deve avere una holding?

Come già rilevato in precedenza, il presupposto base è quello di avere la maggioranza delle quote nelle società partecipate, ossia almeno il 51%; inoltre, tale società dovrà disporre anche dei diritti di voto per la nomina del consiglio di amministrazione e per le delibere assembleari.

Chi può partecipare a tale entità giuridica?

La holding può coinvolgere membri della famiglia e/o soggetti terzi (soci di società titolari di farmacia/ e, soci anche non farmacisti che credono nel settore farmacia oppure che desiderano investire in tale settore).

Il controllo societario si concentra spesso nelle mani dei soci fondatori, che conferiscono alla holding le proprie quote detenute nelle società figlie.

Perché creare una holding? Quali sono i benefici offerti?

In generale tale società è una sorta di cassaforte, di famiglia o meno, che offre vantaggi dal punto di vista gestionale e dal punto di vista fiscale. Ma non solo. Dare vita a una holding, a un gruppo societario, può contribuire a raggiungere alcuni importanti obiettivi, quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • la possibilità di coordinare meglio le attività aziendali e di ampliare il business, rafforzando la propria posizione sul mercato: una holding che detiene una catena di società, titolari di farmacia/e, evidentemente è più incisiva, è più competitiva, ha più peso sul mercato;
  • la suddivisione del rischio imprenditoriale tra le società detenute dalla holding con conseguente riduzione dello stesso;
  • la tutela del patrimonio aziendale: tale società consente di proteggere il patrimonio da creditori terzi, dalle banche o dal fisco e di amministrarlo e gestirlo in modo efficiente. Essa permette anche di preservarlo da beghe personali, familiari, successorie e fiscali;
  • una migliore gestione della liquidità: dal momento che “l’unione fa la forza”, la società in esame ha l’ulteriore pregio di arrivare a disporre di una liquidità elevata utilizzabile per vari investimenti, compatibili ovviamente con il suo oggetto sociale, mentre le società partecipate, titolari di farmacia/e, possono, stante il loro oggetto esclusivo, utilizzare la propria liquidità solo per spese e/o investimenti inerenti all’attività svolta o per la distribuzione di dividendi. La holding offre agli amministratori delle società partecipate una maggiore elasticità nelle scelte di investimento a favore delle farmacie in titolarità, permette loro di focalizzarsi sulla relativa gestione, facendosi essa stessa carico di criticità finanziarie ovvero amministrative. Inoltre, la capogruppo ha un ampio margine di manovra nell’acquisto o nella vendita di farmacie;
  • la pianificazione del passaggio generazionale: talvolta tale passaggio di testimone è particolarmente sofferto, soprattutto se non preventivamente pianificato o quando non tutti gli eredi hanno doti imprenditoriali spiccate. Tramite la holding è possibile suddividere il business di famiglia, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede ovvero si possono coinvolgere solo alcuni figli nella gestione diretta delle società titolari di farmacia/e, mentre gli altri restano soci della holding senza ruoli direttivi o di amministrazione delle società partecipate. Così facendo, il passaggio generazionale può essere gestito riducendo al minimo le conflittualità familiari che verranno risolte dall’assemblea della holding, senza sottrarre tempo prezioso all’attività delle società figlie. Analoghe considerazioni valgono in tema di “sedazione” di eventuali conflitti interni tra i soci, tra loro non familiari: in un certo senso la holding fa un po’ da filtro rispetto alle società del gruppo;
  • l’ottimizzazione fiscale.

Dottoressa, musica per le mie orecchie: “ottimizzazione fiscale”. Deduco che la holding porti con sé dei benefici fiscali interessanti. Cosa ci racconta al riguardo?

La holding strutturata come Srl è tassata ai fini Ires nella misura del 24% e fin qui tutto bene. Passando all’Irap -e senza eccessivi allarmismi- le cose cambiano un pochino: in tal caso nel determinare la base imponibile Irap si tiene conto anche della differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati; sulla base imponibile deve poi essere applicata un’aliquota maggiorata rispetto alla ormai ben nota aliquota del 3,9%.

Quindi, sono dolori se gli interessi attivi della holding superano gli interessi passivi, ma passiamo ad aspetti la cui positività supera di gran lunga l’appesantimento dell’Irap e che più facilmente toccano il mondo della farmacia: i dividendi e le plusvalenze.

Adesso arriva il bello della holding: avete mai sentito parlare di Pex, alias Participation exemption?
Si tratta di un pregevole regime fiscale a fronte del quale i dividendi trasferiti dalle società partecipate, titolari di farmacia/e, alla holding sono tassati solo nella misura del 5% (il 95% degli utili percepiti è esentasse!). La holding Srl può raccogliere i dividendi provenienti dalle varie società del gruppo per utilizzarli per nuovi acquisti di partecipazioni, finanziamenti o apporti di capitale. Altro aspetto simpatico: se la holding cede le quote di una società titolare di farmacia/ e opera ancora la Pex.

Come sempre, non sono tutte rose e fiori perché, se la holding ha la necessità di distribuire i dividendi per remunerare i suoi soci, vi è un’ulteriore tassazione del 26%.

Alla fine della fiera, dare vita a una holding conviene?

In conclusione, la holding conviene quando la stessa detiene molte società e in tutti quei casi in cui si vuole strutturare un’efficace governance aziendale, espandere il business, ottimizzare il carico fiscale e, se holding di famiglia, affrontare il passaggio generazionale in modo strategico, sicuro e sereno, non dimenticando mai che ogni società è un mondo a sé, ha diverse esigenze, aspettative ed equilibri, che devono, quindi, essere tutelati e salvaguardati.

Dulcis in fundo, una holding a capo di tutte le società può essere un’idea intelligente, ma, come sempre, è opportuno mettere sulla bilancia costi (oneri di gestione e burocrazia) e benefici, pro e contro di tale opportunità.

 

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Farma Mese, n. 3-2024

“Tax compliance” Le regole del gioco

È stata approvata la versione definitiva del concordato preventivo biennale, strumento che può attirare l’attenzione delle farmacie in attesa del loro appuntamento con le tasse

Vale o no la pena di fare l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e accettare il Concordato preventivo biennale? Ne parliamo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli.

Dottoressa Castelli, innanzitutto cos’è il Concordato preventivo biennale?

È una sorta di accordo con il quale l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente un importo che per due anni costituirà la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte Irpef, Ires e Irap (per le società). L’adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva e non incide sugli obblighi contabili e dichiarativi, che continuano a essere previsti: il contribuente dovrà, comunque, presentare la dichiarazione dei redditi, indicando il fatturato effettivo, anche se poi pagherà le imposte in base a quanto pattuito con l’Amministrazione finanziaria.

Deve essere per forza accettata la proposta del fisco?

Il contribuente non deve accettare per forza tale proposta; tuttavia, qualora la accetti, dovrà versare le imposte sul reddito proposto dall’Amministrazione finanziaria, indipendentemente da quello che sarà il suo reddito imponibile effettivo nei due anni previsti. Andando al sodo, se il contribuente accetta la proposta e nei due anni previsti consegue un reddito più alto, allora ha fatto un affare perché paga meno imposte; viceversa, se il suo reddito imponibile scende, oltre al danno ha anche la beffa di pagare imposte più alte rispetto a quelle che avrebbe versato in base al suo reddito effettivo. Ogni realtà è una storia a sé.

Quindi, per due anni il contribuente ha le mani legate? Non ha la possibilità, all’occorrenza, di recedere dal concordato?

In teoria no, ma in pratica sì, pensando alle farmacie. È, infatti, possibile recedere dal concordato, se le entrate effettive dovessero ridursi di oltre il 60% e, per fortuna, questa è un’eventualità assolutamente improbabile per le farmacie.

Tutti possono accedere al concordato oppure ci sono delle “pecore nere” escluse da tale istituto?

Il Concordato preventivo biennale si rivolge alle imprese con ricavi sino a 5.164.569 euro e, quindi, a molte farmacie. Ne sono esclusi i contribuenti che hanno debiti con il fisco (compresi interessi e sanzioni), oppure debiti con enti previdenziali (debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile ovvero con atti impositivi non più impugnabili) oltre 5.000 euro. Altre “pecore nere”, escluse dal concordato, sono coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, o che sono stati condannati per reati tributari o riciclaggio negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Ovviamente la scelta se aderire o meno dipende, come sempre, da un’attenta valutazione dei pro e dei contro, dei costi e dei benefici. Quanto tempo ha il contribuente per accettare o rifiutare la proposta dell’Agenzia delle Entrate?

Il contribuente può aderire al concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, è stato differito al 15 ottobre 2024. A partire dal periodo d’imposta 2024 si torna, invece, alla normalità, ossia ai termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi: 30 giugno 2025 (dichiarazione dei redditi cartacea) e 30 settembre 2025 (dichiarazione dei redditi telematica). Chi non esclude l’eventuale adesione al concordato ha tempo dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 per trarre le sue conclusioni sulla convenienza o meno di tale strumento.

Perché proprio dal 15 giugno di quest’anno?

Perché a partire da questa data l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il software applicativo per acquisire le informazioni e i dati necessari a elaborare la proposta. Per formulare una proposta fatta su misura l’Agenzia delle Entrate analizza il fatturato e le informazioni in suo possesso fornite dalle varie banche dati, dalle liquidazioni Iva, dagli scontrini telematici, dalle fatture elettroniche, eccetera.

Quali vantaggi offre la stretta di mano tra contribuente e fisco?

Un vantaggio dell’adesione è la possibilità di programmare nel biennio oggetto di concordato la gestione aziendale e quella personale: il contribuente saprà, infatti, in anticipo cosa dovrà sborsare a titolo di imposte. Ulteriore aspetto interessante è il fatto che, a fronte della stretta di mano con l’Agenzia delle Entrate, il contribuente per due anni non sarà nel mirino del fisco. Per farla breve, tu contribuente accetti per due anni il reddito imponibile da dichiarare e, quindi, le imposte da versare e io, Amministrazione finanziaria, ti premio: niente accertamenti fiscali.

Il concordato preventivo opera soltanto per due anni?

No, sussistendone i requisiti di accesso, l’accordo potrà eventualmente essere prorogato di altri due anni, previa proposta dell’Agenzia delle Entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato.

Ma, una volta stretta la mano al fisco, il contribuente non corre il rischio di decadere dai benefici del concordato? La ‘tax compliance” siglata con l’Amministrazione finanziaria può cessare?

Purtroppo il rischio c’è: il contribuente potrebbe decadere dai benefici dell’istituto in esame, qualora venga accertata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure risultino commesse altre violazioni di non lieve entità, ma non solo. Anche l’omesso versamento delle imposte dovute a seguito di adesione al concordato, il subentro di debiti tributari e/o previdenziali di importo superiore a 5.000 euro fanno dire bye bye ai benefici del concordato preventivo. Anche eventuali irregolarità in tema di obblighi contabili e dichiarativi comportano la decadenza del beneficio derivante dalla pace inizialmente fatta. Il patto con l’Amministrazione finanziaria può cessare con effetto immediato in caso di modifica, nel biennio oggetto di concordato, dell’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente al biennio, ovvero di cessazione dell’attività.

La mancata adesione del contribuente al Concordato o la sua decadenza da tale istituto comportano l’intensificarsi nei suoi confronti dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria

In conclusione, chi può avere interesse ad aderire al Concordato preventivo biennale?

Evidentemente a trarre vantaggio da tale “tax compliance” saranno coloro che, nel periodo oggetto del concordato, prevedono di avere una crescita del fatturato e, quindi, del reddito imponibile. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ecco alcune situazioni che potrebbero determinare un incremento del fatturato aziendale e, quindi, del reddito imponibile, e portare il contribuente a valutare l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale:

  • chi ha acquistato una farmacia;
  • chi ha trasferito la farmacia in locali più grandi;
  • la farmacia che aveva iscritto a bilancio l’ammortamento dell’avviamento, poi terminato;
  • la farmacia che aveva a bilancio un leasing, con canone elevato, poi cessato.

Cari lettori, il mio consiglio è di esaminare la proposta con attenzione, ponderandone i pro e i contro con il vostro consulente.

 

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