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Farma Mese, n. 1/2-2024

Una società per più farmacie

In che modo “unire le forze” per gestire contemporaneamente più farmacie? Si possono costituire una o più società. La prima soluzione è quella preferibile. Vediamo perché

In precedenti interventi abbiamo affrontato dal punto di vista legale, fiscale e dei relativi adempimenti amministrativi e conseguenti oneri burocratici i pro e i contro delle società di persone (Snc e Sas) e di capitali (soprattutto Srl) legittimate ad assumere la titolarità di una o più farmacie. Ora con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, analizziamo come ottimizzare la gestione di più farmacie, trasferendone la titolarità in capo a un’unica società.

Dottoressa Castelli, può capitare che in famiglia vi siano più titolari di farmacia, imprenditori individuali, oppure che, al di là della famiglia, vi siano titolari tra loro amici che desiderano unire le forze. Quali le strade percorribili?

Stando alla normativa vigente, le soluzioni possono essere la costituzione di una o più società (di persone o di capitali), che assumeranno la titolarità delle varie farmacie.

Entrambe le soluzioni prospettate (una o più società) possono essere valide, ma in linea generale la soluzione che offre maggiori vantaggi è la costituzione di un’unica società, che essa sia di persone o di capitali. Per unire tutte le farmacie occorre conferirle in un’unica società. Il conferimento presuppone la preventiva valutazione delle aziende ai fini di una corretta ripartizione tra i futuri soci delle relative quote di partecipazione nella NewCo: ricordo che il conferimento d’azienda è operazione fiscalmente neutra. Altra decisione da prendere è in quale tipo di società conferire le varie aziende: società di persone (Snc o Sas) oppure società di capitali (Srl la più adatta al mondo della farmacia).

Nel concentrare le farmacie in un’unica a società, quali sono i fattori che condizionano la scelta?

La scelta dipende da alcuni elementi. Se si è tra familiari, con una piccola catenella di farmacie, e se vi è la necessità di prelevare la totalità o quasi degli utili in corso d’anno per vivere, in tal caso conviene una società di persone (Snc o Sas). Quando, invece, la catena è più lunga e i futuri soci non hanno la necessità di prelevare utili in corso d’anno, la scelta logica è la Srl.

Quali sono i vantaggi del conferire le varie farmacie in un’unica società?

Dal momento che la gestione di farmacia/ e non comporta solo un’attività professionale, una mission, ma anche un’attività imprenditoriale, la costituzione di un’unica società consente di abbattere i costi e di facilitare l’espansione del business.

Un’unica società permette di avere una tesoreria aziendale accentrata: in tal modo possono essere meglio investite le eccedenze di liquidità e coperti i fabbisogni finanziari delle aziende più esposte, trasferendo l’eccesso di liquidità da un’azienda- farmacia a un’altra, ottimizzando, così, i flussi finanziari, ed evitando il ricorso all’utilizzo delle linee di credito con conseguente risparmio di oneri. L’unica società avrà un maggior potere contrattuale con gli istituti di credito con la possibilità di spuntare migliori condizioni a livello di commissioni e di tassi d’interesse.

La titolarità di numerose farmacie comporta un rafforzamento patrimoniale, che agevola investimenti in altre farmacie, i quali, oltre a costituire un buon investimento di liquidità, determinano risparmi fiscali, in quanto la società potrà dedurre l’ammortamento dell’avviamento delle aziende acquisite.

Ulteriore vantaggio è la possibilità di avere maggiori economie di scala, di concentrare gli acquisti di merce ed essere così dei clienti di maggior rilievo per i vari fornitori con la possibilità di avere sconti maggiori nonché di ottimizzare la gestione del magazzino, anch’essa centralizzata, potendo spostare la merce da una farmacia all’altra a seconda delle richieste del mercato. Altro elemento da considerare: la società predispone un unico bilancio, che comprende tutte le farmacie, nonostante le contabilità delle singole farmacie siano tenute separate per consentire la verifica della singola gestione. A livello fiscale i risultati delle varie aziende confluiscono in un’una dichiarazione dei redditi, Iva, eccetera.

Altro aspetto: la gestione del personale, anch’essa unificata, a livello di benefit e bonus, nonché una certa flessibilità delle human resources nel rispetto delle norme di legge. Tuttavia, come sempre, non sono mai tutte gioie: nell’unire le varie farmacie conferendole in una società bisogna preventivamente prestare attenzione anche al numero complessivo di dipendenti che saranno in capo alla NewCo perché, nell’eventualità futura di dovere licenziare un dipendente, il numero di dipendenti fa da ago della bilancia. Infatti, se la società ha meno di quindici dipendenti e opta per il licenziamento in mancanza del giustificato motivo, viene applicata soltanto una tutela obbligatoria: il datore di lavoro è tenuto a versare una somma di risarcimento al lavoratore. Viceversa, se la società ha un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: quando il licenziamento non risulta nullo (perché comunicato oralmente ovvero perché irrogato in spregio ai divieti espliciti della legge), ma più genericamente invalido, la sanzione riconosciuta è rappresentata dall’annullamento del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Dulcis in fundo, auguro a tutti i cari lettori un 2024 ricco di soddisfazioni.

 

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Farma Mese, n. 10-2023

Novità… sotto l’albero

Il disegno di legge di bilancio 2024, in via di definizione mentre andiamo in stampa, ripropone interessanti opportunità per l’azienda farmacia: Ecco quali sono e cosa prevedono

Le festività potrebbero portare alcuni pacchetti interessanti: la rivalutazione delle quote societarie e il riallineamento del magazzino. Analizziamo queste novità in arrivo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli.

Dottoressa Castelli, partiamo dalla prima, la rivalutazione delle quote societarie. Cosa viene a oggi previsto?

Partiamo dalla rivalutazione delle quote di partecipazione. Il disegno di Legge di Bilancio 2024, in via di definizione, ripropone tale opportunità, che consente di sostituire al costo storico delle quote di partecipazione il valore risultante da apposita perizia di stima al fine di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di successiva cessione delle quote. Ormai penso ne conosciate tutti i requisiti e i benefici, che riassumo brevemente, aggiornando le date:

  • possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società (Snc, Sas, Spa, Srl) possedute al 1° gennaio 2024;
  • la rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia giurata di stima e con il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024, oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026 (le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi al 3%). Perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione oppure prima rata) devono avvenire entro il 30 giugno 2024;
  • i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento della rivalutazione; per le rivalutazioni 2024 si dovrà, quindi, attendere la dichiarazione dei redditi 2025;
  • la rivalutazione potrebbe interessare chi ha intenzione di cedere a breve le quote di partecipazione nella società titolare della/e farmacia/ e, chi aveva già rivalutato le quote, ma ora ha la possibilità di cederle a un prezzo superiore oppure chi non esclude a priori di cedere nel medio periodo le quote di partecipazione: se, infatti, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di quote di partecipazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%, con la nuova rivalutazione l’imposta è del 16% sul valore rivalutato e spesso determina un risparmio fiscale del 10%.

Passiamo alla seconda probabile novità in arrivo: il riallineamento di magazzino. Per restare in tema natalizio, ci può illuminare al riguardo?

Il disegno di Legge di Bilancio 2024 -attenzione: nel testo oggi a disposizione- prevede anche una sanatoria per le rimanenze di magazzino: sarà possibile riallineare il magazzino rispetto ai valori contabili, ossia adeguare le rimanenze iniziali di magazzino, eliminando così le eventuali differenze che si possono creare tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche; questo anche al fine di rendere più trasparente il bilancio delle imprese e patrimonializzarlo.

A livello pratico, come si può mettere in atto e perfezionare tale operazione?

Due sono le strade percorribili: sarà possibile eliminare le rimanenze iniziali se di quantità o valori superiori a quelli effettivi oppure iscrivere quanto precedentemente omesso. In caso di eliminazione delle rimanenze iniziali, occorrerà versare le seguenti imposte:

  • Iva: deve essere determinata applicando l’aliquota media, riferibile all’anno 2023, all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
  • imposta sostitutiva di Irpef o Ires (se titolare di farmacia/e è una società di capitali) e Irap del 18%: deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato secondo quanto indicato ai fini Iva e il valore eliminato. Viceversa, in caso di iscrizione di rimanenze di magazzino, ai fini della regolarizzazione sarà dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%. Le imposte dovute andranno versate in due rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
  • prima rata: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • seconda rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini Irpef e relative addizionali, Ires (se titolare di farmacia/e è una società di capitali) nonché Irap.

E se il contribuente non paga nei termini previsti?

In tal caso l’amministrazione finanziaria iscriverà a ruolo in via definitiva le somme non versate, i relativi interessi e le sanzioni derivanti dall’adeguamento effettuato.

Il riallineamento del magazzino ha effetto immediato? Possono scattare accertamenti?

I valori risultanti da tale operazione saranno riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Nell’attuale bozza si legge che l’adeguamento di rimanenze di magazzino e contabilità non comporterà l’applicazione di sanzioni di alcun genere.

A questo punto non ci resta che attendere il testo ufficiale del disegno di Legge di Bilancio 2024 per le dovute conferme. Nell’attesa, auguro a tutti i cari lettori buone feste!

 

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Farma Mese, n. 9-2023

Di persone o di capitali?

Novità all’orizzonte per il trattamento fiscale delle forme societarie tra le quali può rientrare la farmacia. Quali le caratteristiche e i vantaggi e quali i cambiamenti previsti

La possibilità per le società di capitali di assumere la titolarità di farmacia/e è ancora un argomento di interesse generale. In precedenti interventi abbiamo affrontato dal punto di vista legale e dei relativi adempimenti amministrativi e conseguenti oneri burocratici i pro e i contro delle società di capitali -soprattutto della Srl, che più si addice al mondo farmacia- rispetto ad altre forme gestorie, ormai ben note (impresa individuale e società di persone). Adesso con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, esaminiamo il trattamento fiscale di tali entità giuridiche anche alla luce della riforma in arrivo.

Dottoressa Castelli, girano voci che le società di capitali (in particolare la ormai ben nota Srl) facciano gola al mondo farmacia. Ma sono davvero così fiscalmente convenienti rispetto all’impresa individuale e alle società di persone (Snc o Sas)?

La scelta tra impresa individuale, società di persone (Snc o Sas) e società di capitali (Srl) dipende da molti fattori, quali, per esempio, le dimensioni della o delle farmacie, l’entità degli utili e la strategia imprenditoriale: investo una parte dell’utile oppure lo distribuisco tutto per esigenze personali o di famiglia? Va detto che numerose sono le differenze tra società di capitali e società di persone: senza entrare di nuovo in dettagli legali e amministrativi già affrontati in altri interventi, nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, diversamente da quanto accade nelle società di persone. Le società di capitali separano la figura del socio da quella della società, dotata di personalità giuridica propria: quindi, con la Srl i creditori non possono rivalersi sul patrimonio del socio.

Altre differenze riguardano il regime fiscale applicabile alle varie forme giuridiche, regime che può condizionare la scelta finale.

Qual è il regime fiscale oggi applicabile all’impresa individuale, alle società di persone e alla Srl?

Le società di persone scontano la medesima tassazione dell’impresa individuale: l’Irpef è in capo al titolare persona fisica o in capo ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. A oggi, invece, l’Irap (3,9%), in capo all’azienda, è stata eliminata solo con riferimento alle imprese individuali, mentre è ancora applicabile alle società di persone.

Attualmente le società di capitali sono soggetti passivi d’imposta Ires con l’aliquota del 24% e sono tassate ai fini Irap nella misura del 3,9%; l’utile distribuito viene tassato in capo ai soci nella misura del 26%.

Supponiamo che i soci decidano di cedere le relative quote: è più vantaggioso cedere quote di società di persone o di Srl?

La tassazione in capo alle persone fisiche che cedono quote di società di persone o quote di società di capitali è analoga: salvo agevolazioni, la tassazione è pari al 26%.

Dal punto di vista fiscale, quando è conveniente una società di persone e quando una Srl?

La società di persone è conveniente quando gli utili non sono elevatissimi, possono essere ripartiti tra più soci e soprattutto quando i soci hanno la necessità di prelevare la totalità o quasi dell’utile.

Le società di capitali sono convenienti in caso di utili elevati (proprietà di più farmacie, assenza di necessità di prelevare utili in corso d’anno e quando non si ha la possibilità di ripartire il reddito tra più persone fisiche).

Qualcosa bolle in pentola con riferimento alle entità giuridiche in precedenza citate?

La riforma fiscale in arrivo si pone diversi obiettivi:

  • revisione e graduale riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre per poi arrivare a un’aliquota unica;
  • abolizione dell’Irap con priorità per le società di persone e poi per le società di capitali, trasformando, però, l’Irap in una sovra-imposta Ires, che graverà solo sugli utili al lordo delle eventuali perdite pregresse;
  • previsione per i redditi d’impresa di un regime opzionale di tassazione con aliquota allineata a quella dell’Ires, con tassazione ai fini Irpef degli eventuali utili prelevati;
  • previsione di una nuova Ires a due aliquote e introduzione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria (24%) per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a investimenti qualificati e/o nuova occupazione; della serie “chi più investe e assume meno paga”. Le società che non beneficeranno dell’aliquota ridotta potranno fruire di eventuali incentivi fiscali in forma di superammortamento;
  • revisione per le società di capitali della deducibilità degli interessi passivi.

Dottoressa Castelli, cosa consiglia sulla base del fisco che verrà?

Anche con le nuove norme valgono le considerazioni di cui sopra, sottolineando che l’Irap verrà abolita prima per le società di persone e che alle imprese individuali e alle società di persone sarà concessa la possibilità di optare per l’applicazione di un regime fiscale allineato a quello delle società di capitali, con ovvia tassazione ai fini Irpef degli utili prelevati.

 

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Farma Mese, n. 8-2023

Controllo e revisione

La forma giuridica per eccellenza delle piccole e medie imprese, la Srl, ha utili caratteristiche di flessibilità ma richiede al contempo precisi adempimenti amministrativi. Vediamo quali

“O sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te” (P. Coelho).

Tra le varie società di capitali legittimate ad assumere la titolarità di farmacia/e quella che maggiormente si addice a tale settore è la società a responsabilità limitata (Srl). Analizziamo con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, questo tipo di società nonché i diritti e doveri che la scelta di tale entità giuridica garantisce e impone.

Dottoressa Castelli, la Srl è tra le società di capitali quella può consona al mondo farmacia. È così?

La Srl è tra le società di capitali la prima in classifica quale veste giuridica più indicata per le piccole-medie imprese come spesso sono le farmacie.

Quali sono le caratteristiche base della Srl?

Il capitale sociale è suddiviso in quote e il suo valore minimo è di 10.000 euro. È una forma giuridica estremamente flessibile nell’amministrazione: amministratore unico o consiglio di amministrazione, ma sono possibili anche forme di amministrazione congiunta o disgiunta da parte dei soci. La Srl ha maggiori adempimenti amministrativi (quindi, maggiori oneri) rispetto alle società di persone; basti pensare all’obbligo di tenuta dei libri sociali:

  • libro delle decisioni dei soci (su cui vanno trascritti i verbali delle assemblee eccetera; il libro è tenuto a cura degli amministratori);
  • libro delle decisioni degli amministratori (il libro è tenuto a cura degli amministratori);
  • libro del collegio sindacale o del sindaco unico (ove nominato).

 

La Srl è tenuta a redigere il bilancio d’esercizio con annessa nota integrativa nel rispetto dei principi contabili nazionali emanati dall’Oic (Organismo italiano di contabilità) e in alcuni casi è obbligatoria anche la relazione sulla gestione e la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominato. È poi obbligatorio depositare il bilancio d’esercizio entro 30 giorni, dall’approvazione da parte dei soci, al Registro Imprese unitamente al verbale dell’assemblea dei soci che lo ha approvato. Il bilancio, quindi, è pubblico; pertanto, chiunque, tramite una semplice visura, può prenderne visione. Altro aspetto della Srl, come anche delle altre società di capitali, è l’impossibilità di prelevare gli utili in corso d’anno nonché una limitazione nella deducibilità degli interessi passivi.

Ma, quindi, la Srl deve per forza avere l’organo di controllo o il revisore legale dei conti?

Se in altre tipologie di società di capitali l’organo di controllo e il revisore legale dei conti sono sempre obbligatori, non è detto che necessariamente lo siano nella Srl. Tuttavia, mala tempora currunt perché sono stati abbassati (art. 2477, 2° comma, lett. c, c.c., come modificato dal Codice della crisi) i limiti dimensionali al superamento di almeno uno dei quali, per due esercizi consecutivi, scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti e precisamente:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.000.000,00;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: euro 4.000.000,00;
  • dipendenti occupati in media nell’esercizio: 20 unità.

 

L’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Però, vedendo i limiti che giocano ai fini della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, è difficile che tale obbligo scatti per le farmacie, è così?

No, non è detto che le farmacie escano indenni da tale obbligo. Pensiamo, infatti, a farmacie di grandi dimensioni ovvero a società titolari di più farmacie e che magari hanno iscritto a bilancio dei bei valori di avviamento e/o che hanno effettuato investimenti importanti oppure, banalmente, che hanno un giro d’affari annuo superiore a 4 milioni di euro.

L’organo di controllo o il revisore legale dei conti può essere il commercialista della farmacia?

No. L’organo di controllo o il revisore legale dei conti non possono essere il vostro commercialista perché devono essere un soggetto terzo super partes.

L’organo di controllo e il revisore legale dei conti, quindi, costituiscono un costo aggiuntivo?

Sì, la nomina nella Srl di uno di tali soggetti comporta ovviamente degli oneri aggiuntivi: costi in termini di compenso dovuto e, attenzione, anche tempo da dedicare: bisogna fornire all’organo di controllo o al revisore legale dei conti molte informazioni, molti dati sulla vostra attività, compreso l’inventario di magazzino. Insomma, compito di tale soggetto è controllare la vostra gestione e contabilità per poi certificarne l’attendibilità.

La presenza della figura dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti e la relativa supervisione in alcune situazioni ha, però, il suo perché, i suoi vantaggi. Se, infatti, nel caso della farmacia a conduzione familiare, per esempio titolare di due farmacie, tale figura si rivela di scarsa utilità, viceversa in realtà di grandi dimensioni ove vi sono plurimi soci, alcuni dei quali non operativi, tale soggetto, con le sue verifiche, ha il pregio di mettere tutti i soci della società tranquilli sulla regolarità della gestione.

In conclusione, come dico sempre: società di capitali: gioie e dolori.

 

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Farma Mese, n. 7-2023

Farmacista collezionista

Se siete appassionati di opere d’arte, di auto storiche o di oggetti da collezione, questo articolo fa per voi. A breve, infatti, cambieranno le regole di tassazione su questi beni ed è utile sapere subito che cosa succederà

I titolari, oltre al proprio lavoro, possono avere anche altre passioni come, per esempio, le opere d’arte, altri oggetti da collezione o le auto d’epoca. Alla luce delle novità in arrivo al riguardo, analizziamo con la nostra esperta, Paola Castelli, il regime fiscale applicabile a tali interessi che possono coinvolgere il tempo libero dei titolari.

Dottoressa Castelli, quali sono le novità in arrivo?

Le novità in arrivo sono orientate a chiarire il trattamento fiscale applicabile al mondo dell’arte e del collezionismo: chi abbraccia il mondo dell’arte per passione o come investimento, chi ha ereditato o ha ricevuto per donazione opere d’arte e/o oggetti da collezione deve chiedersi se i guadagni derivanti dall’eventuale successiva vendita di tali beni possano o meno essere oggetto di tassazione.

Il 16 marzo 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario volto a rilanciare l’Italia sul piano economico e sociale. Il provvedimento in arrivo opererà a 360° e riscriverà totalmente l’attuale sistema tributario italiano varato negli anni ‘70, introducendo, tra le varie modifiche, anche importanti novità nella tassazione delle plusvalenze (capital gain) realizzate a seguito della vendita di opere d’arte e altri oggetti da collezione. Le novità in arrivo potranno rappresentare un’importante opportunità anche per lo sviluppo del mondo dell’arte e del collezionismo, grazie al superamento di situazioni di incertezza sino a oggi esistenti anche nell’ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità.

La riforma dovrà essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge delega, prevista per il 1° gennaio 2024; dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi.

Qual è la normativa attualmente in vigore?

La normativa attualmente vigente individua tre figure chiave ai fini dell’eventuale tassazione: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il collezionista. La domanda da porsi è quale sia la linea di demarcazione tra tali soggetti.

Andando al sodo, il mercante d’arte è chi professionalmente e abitualmente esercita il commercio di opere d’arte al fine di trarne un profitto. Tale soggetto viene tassato ai fini delle imposte dirette in quanto imprenditore (reddito d’impresa) e ai fini iva ex articolo 4 Dpr 633/72. La fattispecie del mercante d’arte ha, quindi, una tassazione ben definita. Passiamo ora ai titolari “appassionati”. In tal caso, per tornare al sodo, si inizia un po’ a camminare sulle uova. Le cose sono, infatti, più incerte quando una persona fisica, speculatore occasionale ovvero collezionista, rivende opere d’arte oppure oggetti da collezione, in quanto la normativa vigente non individua in maniera dettagliata i confini tra la speculazione occasionale e il puro collezionismo.

Nella pratica accade che anche al collezionista, che rivende opere per migliorare la propria collezione, ovvero perché non nutre più con esse la stessa empatia di quando le aveva acquistate, venga contestato dal fisco lo svolgimento di un’attività commerciale occasionale, tassabile ai fini delle imposte sui redditi in quanto produttiva di redditi diversi: gli eccessi -è bene sempre ricordarlo- non vanno mai bene, perché il nocciolo della questione risiede nell’abitualità con cui si coltivano le proprie passioni, abitualità (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6874, depositata l’8 marzo 2023 e articolo 55 del Tuir), che inquadrerebbe il soggetto operante quale mercante d’arte e, quindi, tassato come in precedenza descritto.

Come si può definire in tale campo il concetto di abitualità?

Per stabilire se sussista abitualità occorre esaminare i seguenti elementi significativi:

  • numero delle transazioni effettuate con cadenza regolare;
  • alienazione di opere di artisti di rilievo;
  • importi elevati delle operazioni;
  • quantitativo di soggetti con cui vengono intrattenuti i rapporti;
  • varietà della tipologia di beni alienati.

Quindi non bisogna farsi prendere troppo dall’entusiasmo, ma seguire le proprie passioni nella giusta misura?

Sì, l’importante è avere sempre i piedi per terra, perché può capitare che anche un privato che vende opere d’arte possa essere considerato uno speculatore occasionale (tassato) in base alla finalità dell’acquisto e al lasso di tempo in cui ha posseduto il bene prima della sua rivendita. Il discrimine tra tassazione e non tassazione deriva da vari elementi e circostanze fattuali; sembra, ma non è chiarissimo, che, secondo la Corte di Cassazione, non vi sia tassazione qualora l’opera d’arte non sia stata acquistata, bensì ricevuta per donazione ovvero per successione.

Che fine faranno le eventuali plusvalenze?

L’articolo 5 del Disegno di legge delega di riforma del sistema tributario prevede, in materia di redditi diversi, “l’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti per la cessione, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo dalla tassazione i casi in cui è assente l’intento speculativo perché, per esempio, le plusvalenze realizzate sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione, è stata effettuata una permuta con altri oggetti o opere oppure il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame. Resta ferma la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni di detti oggetti e opere a familiari, qualora entro un ristretto lasso temporale questi ultimi li cedano a terzi. Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir”.

Pertanto, grazie alle novità in arrivo, sarà finalmente chiaro che la persona fisica, privato, che eredita oppure riceve per donazione (purché non si tratti di una donazione tra familiari simulata) delle opere d’arte o oggetti da collezione, potrà rivendere tali beni senza timore di essere tassato ai fini delle imposte dirette sulle plusvalenze realizzate. In tal caso, infatti, non è possibile ipotizzare un’attività commerciale, neanche occasionale, trattandosi di un’operazione di dismissione patrimoniale.

Saranno, altresì, individuate ulteriori fattispecie, oltre alla vendita di opere provenienti da successione e/o donazioni, ove non sussiste intento speculativo, quali la permuta di tali beni con altri oggetti o opere ovvero il conseguimento di un corrispettivo poi reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame.

Il disegno di legge in commento riconosce l’attuale sussistenza di incertezze e dubbi interpretativi e la relativa relazione illustrativa stabilisce, infatti, che dovrà essere introdotta una specifica disciplina transitoria.

Come sempre, in conclusione, che cosa consiglia ai titolari che hanno passioni oltre alla propria professione?

Un’opera d’arte o, comunque sia, un oggetto da collezione appaga la vista dell’osservatore, ne apre la mente, ne arricchisce l’anima, contribuendo alla sua crescita culturale e personale. Come ha fatto l’architetto romano Vitruvio, e poi Leonardo Da Vinci, era proprio necessario trovare una “misura di tutte le cose”, una quadratura al regime fiscale applicabile al mondo dell’arte e, finalmente, la quadratura, con un po’ di pazienza -d’altronde la realizzazione di un’opera d’arte richiede sempre del tempo- è in arrivo (2024 o 2025).

La riforma fiscale consentirà di fare maggiore chiarezza, di godersi le proprie passioni stando in certi casi, fiscalmente parlando, più tranquilli, ma, nell’attesa di un quadro definitivo e ben fatto, una raccomandazione: è giusto seguire le proprie passioni, ma non fatevi prendere troppo la mano, fate sempre tutto con criterio.

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Farma Mese, n. 6-2023

Il passaggio del testimone

Quali le norme relative alla successione ereditaria? Soprattutto, quali sono le imposte sulle successioni? Affrontiamo un tema di sicuro interesse.

Con la nostra esperta, dottoressa Paola Castelli, trattiamo un tema non a tutti gradito, quello della successione ereditaria. Ma il titolare avveduto deve affrontarlo per tempo, per evitare poi eventuali spiacevoli dissidi tra gli eredi. E, inoltre, si consideri che parlarne ha anche un fine scaramantico.

Vediamo quanto costa fiscalmente trasferire in tal modo ai propri cari l’azienda-farmacia e il restante patrimonio dell’imprenditore.

Dottoressa Castelli, vogliamo parlare di successione? Un po’ per scaramanzia, ma soprattutto per evitare eventuali contenziosi, giusto?

Un imprenditore avveduto non lascia mai le cose al caso, ma anticipa in vita, tramite testamento olografo ovvero pubblico (è sempre bene farlo, tenendo presente che lo si può cambiare in qualsiasi momento), la propria successione per evitare in un futuro, che si auspica il più lontano possibile -in un momento già di per sé psicologicamente e affettivamente doloroso per gli eredi- eventuali discussioni. Un imprenditore lungimirante non deve fare lo struzzo, non deve pensare “perché fare testamento? I miei eredi oggi vanno tutti d’accordo”. Perché tale armonia potrebbe sì continuare, ma potrebbe anche cessare nel momento in cui viene a mancare il punto di equilibrio della famiglia. Pianificare in anticipo la propria successione è positivo, perché può sedare sin dall’origine eventuali conflitti tra coniuge, discendenti e ascendenti e i restanti pretenziosi.

Quindi, l’imprenditore potrebbe anche non fare testamento?

Sì, questo è possibile e in tal caso si parla di successione legittima, ma, per i motivi sopra esposti, è sconsigliabile anche perché cambiano le quote di ripartizione del patrimonio tra gli eredi, rendendo tutto più antipatico e, come vedremo tra poco, meno elastico:

SUCCESSIONE LEGITTIMA
Solo il coniuge 1/1
Coniuge e un figlio 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Coniuge con due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Coniuge e ascendenti o fratelli/sorelle 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
Solo un figlio 1/1 al figlio
Più figli 1/1 ripartito in parti uguali
Solo ascendenti 1/2 linea paterna 1/2 linea materna
Solo fratelli e sorelle 1/1 ripartito in parti uguali

Viceversa, in presenza di testamento, il testatore è più libero nel disporre del proprio patrimonio, se vuole lasciare qualcosa anche ai soggetti terzi pretenziosi (porzione disponibile; vedasi tabella):

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Eredi legittimari Quote di riserva o legittime Porzione disponibile
solo il coniuge ½ del patrimonio 1/2 del patrimonio
coniuge e un figlio 1/3 al figlio e 1/3 al coniuge 1/3 del patrimonio
coniuge e più figli ¼ al coniuge e ½ ai figli da dividersi in parti uguali 1/4 del patrimonio
solo un figlio senza coniuge ½ del patrimonio 1/2 del patrimonio
due o più figli senza coniuge 2/3 da dividersi in parti uguali 1/3 del patrimonio
ascendenti senza coniuge 1/3 da dividersi in parti uguali 2/3 del patrimonio
ascendenti con coniuge ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti da dividersi in parti uguali 1/4 del patrimonio

Qual è la prima cosa che il disponente deve fare nello stilare il proprio testamento?

Innanzitutto, se possibile, è bene che parli con i suoi futuri eredi per individuare, all’interno dei suoi beni, le preferenze di ciascuno: è inutile lasciare ad alcuni eredi beni che in realtà a loro non interessano, ma che interessano ad altri. Poi deve quantificare il patrimonio che cadrà in successione, patrimonio che, come vedremo nel prosieguo, sarà oggetto di tassazione (e, ahimè, oggi stiamo parlando delle due certezze della vita), per valutare se la suddivisione dei beni (stando ai loro valori al momento in cui viene stilato il testamento) sia effettivamente equa, proprio per evitare futuri dissapori.

Tutto il patrimonio che cade in successione viene tassato dal fisco?

Ai fini fiscali qualsiasi trasferimento mortis causa avente a oggetto beni, anche situati all’estero, e diritti (ivi inclusa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito nonché la costituzione di rendite e pensioni) sconta l’imposta sulle successioni. Qualsiasi bene trasferito concorre a formare la base imponibile oggetto di tassazione: beni mobili, denaro, gioielli, che, salvo dettagliato inventario, si presumono pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, nonché beni immobili e diritti reali immobiliari, costituzione di rendite e pensioni, aziende e quote di partecipazione al capitale di società (quindi, anche l’azienda-farmacia), azioni, obbligazioni e altri titoli, crediti, eccetera.

Questo con alcune eccezioni: non rientrano nell’attivo ereditario le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o liberamente stipulate dal de cuius, i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, i titoli di Stato ed equiparati, anche qualora gli stessi siano compresi in quote di fondi comuni di investimento.

La base imponibile dell’imposta sulle successioni è, quindi, data dalla somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi, al netto delle passività e degli oneri deducibili (spese mediche e funerarie). Dal momento che sono tassati anche i crediti, i rapporti bancari del defunto rimangono bloccati in attesa della dimostrazione all’istituto di credito dell’avvenuto pagamento dell’imposta di successione. La misura dell’imposta sulle successioni varia a seconda della linea e del grado di parentela, ovvero di affinità che intercorre tra il soggetto trasferente (de cuius) e gli aventi causa: si applicano, infatti, aliquote che vanno dal 4% all’8% e delle speciali franchigie (vedasi tabella).

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Imposta sulle successioni(*) Imposta ipotecaria(**) Imposta catastale(**)
Coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e
discendenti)
4% con una franchigia di €1.000.000,00 per ogni beneficiario 2% sul valore catastale degli immobili 1% sul valore catastale degli immobili
Fratelli e sorelle 6% con una franchigia di €100.000,00 per ogni beneficiario 2% sul valore catastale degli immobili 1% sul valore catastale degli immobili
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado 6% senza franchigia 2% sul valore catastale degli immobili 1% sul valore catastale degli immobili
Altri soggetti 8% senza franchigia 2% sul valore catastale degli immobili 1% sul valore catastale degli immobili

Il trasferimento per successione della farmacia ovvero delle quote di partecipazione di società titolare di farmacia/e è “baciato dalla fortuna” per due motivi. Il primo è che la norma attualmente vigente prevede che la base imponibile dell’imposta di successione non sia costituita dal valore di mercato della farmacia, ma soltanto dal relativo patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento. In pratica, a essere tassato è un ammontare pari alla differenza tra i valori di bilancio dei beni strumentali, delle rimanenze di magazzino, dei crediti e delle altre attività e il valore dei debiti e delle altre passività.

(*) L’imposta si applica sul valore netto dell’asse ereditario. Si precisa, inoltre, che se il beneficiario del trasferimento per successione è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5.02.1992 n. 104, l’imposta di successione dovrà essere applicata solo sulla parte del valore della quota di eredità o del legato che supera € 1.500.000. (**) Le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione qualora oggetto del trasferimento mortis causa sia un immobile. Qualora almeno uno dei soggetti beneficiari della successione abbia i requisiti per fruire relativamente all’immobile oggetto di trasferimento mortis causa dei benefici prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (€ 200 ciascuna).

Potrebbe farci un esempio, per rendere il tutto più comprensibile?

Ipotizziamo il caso di un genitore che, come bene principale, ha la farmacia, che come eredi ha due figli e che desidera lasciare l’azienda a entrambi in parti tra loro uguali. Supponiamo, altresì, che la farmacia abbia un patrimonio netto contabile pari a 300.000 euro. Dal momento che il patrimonio netto contabile (300.000 euro) dell’azienda caduta in successione è inferiore alla franchigia applicabile (1.000.000 euro per ognuno dei beneficiari), la successione in tal caso è fiscalmente gratis.

Quanto sopra vale in linea generale, se il valore trasferito resta nel limite della franchigia. Se, invece, tale valore dovesse essere superiore (anche perché unito al valore di altri beni), volendo, la farmacia è “baciata dalla fortuna” per una seconda volta. Il trasferimento dell’azienda-farmacia ovvero delle partecipazioni societarie mortis causa, può, infatti, beneficiare dell’esenzione da imposta di successione, purché siano rispettate le seguenti condizioni richieste ex lege:

  • il beneficiario del trasferimento deve essere un discendente del disponente (per esempio, il figlio) ovvero il coniuge;
  • il beneficiario deve proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per almeno cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento;
  • contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, il beneficiario deve rendere apposita dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell’attività.

Con riferimento alla farmacia o alla società titolare di farmacia/e, cosa deve fare il titolare avveduto affinché i propri eredi risparmino a livello fiscale qualche soldino?

Alla luce di quanto sopra, deve sempre controllarne il bilancio, soprattutto non avere a bilancio eccessi di liquidità, in modo da arrivare a un patrimonio netto contabile contenuto.

Non ha nominato altre imposte famose, le imposte dirette: come giocano in tale eventualità con particolare riguardo alla farmacia?

Ai fini delle imposte sui redditi il trasferimento, per passaggio a miglior vita, della farmacia ai familiari è fiscalmente neutro, nel senso che non emerge alcuna plusvalenza tassata e la farmacia, ovvero la quota di partecipazione in società titolare di farmacia, è assunta dagli eredi agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al defunto, con la conseguenza che la plusvalenza latente sarà tassata se e quando l’erede o gli eredi decidessero di vendere a loro volta la farmacia ovvero le quote di partecipazione.

E se il patrimonio da trasferire per successione dovesse includere anche molti immobili? Si può risparmiare qualcosa, franchigia permettendo?

Una volta individuati i beni immobili ambiti dai vari eredi, il mio consiglio per il disponente avveduto è di valutare una donazione in vita a tali soggetti della nuda proprietà. In conclusione, cari titolari, toccando debitamente ferro o, come si dice in Inghilterra, legno, penna alla mano! E, come sempre dulcis in fundo, con riferimento agli eredi pretenziosi, un ricordo: “Quando un testatore non vi ha lasciato niente, probabilmente vi voleva risparmiare le imposte di successione” (Peter Ustinov).

 

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Farma Mese, n. 5-2023

È tempo di riforma fiscale

Vi spieghiamo nel dettaglio il concordato preventivo biennale tra contribuente e fisco, al fine di ponderare con consapevolezza se aderirvi o meno

Tra le varie novità inserite nel Disegno di legge delega al Governo relativo alla riforma fiscale (mancano i decreti attuativi e qualcosa potrebbe ancora cambiare) vi è l’istituzione di un concordato preventivo biennale, che può interessare a molte farmacie per quanto riguarda il loro appuntamento con le tasse, che -come ormai si sa molto bene- è una delle certezze della vita. Analizziamo, quindi, tale novità con la nostra esperta, Paola Castelli.

In che cosa consiste il concordato preventivo biennale?

Il concordato preventivo biennale è una sorta di “tax compliance”, ossia di un accordo tra contribuente e fisco volto a instaurare una collaborazione sempre maggiore tra i due soggetti. In pratica, stando alle informazioni attuali (la norma potrebbe ancora subire delle modifiche, ma è meglio essere sempre preparati), l’Agenzia delle Entrate proporrà al contribuente un importo che per due anni costituirà la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte Irpef, Ires e Irap (per le società). Per il momento è esclusa da tale accordo l’Iva, che continuerà a essere applicata in modo ordinario, per evitare “incidenti diplomatici” a livello comunitario; tuttavia, “never say never”, vedremo cosa succederà: non è da escludere che l’iter parlamentare del Disegno di legge delega della riforma fiscale possa alla fine trovare vie d’uscita anche sull’Iva.

Quindi il contribuente ha la possibilità per due anni di accettare ex ante il reddito imponibile, “offerto” dal fisco, su cui poi pagare le tasse?

Sì, se accetta pagherà le imposte sul reddito proposto a prescindere da quello che sarà nei due anni successivi il suo reddito imponibile effettivo: l’importo concordato prevale sempre su quello effettivo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia maggiore o minore rispetto a quello concordato con l’amministrazione finanziaria.

Su che basi l’Agenzia delle Entrate “dà i numeri”? Come determina la base imponibile?

L’Agenzia delle Entrate analizza il fatturato e le informazioni in suo possesso grazie alle banche dati, alle liquidazioni Iva, agli scontrini telematici, alle fatture elettroniche e via di seguito, per poi formulare una proposta “tailor made”, quindi personalizzata, sulla base della quale verranno poi quantificate le imposte dovute dal contribuente. Il contribuente saprà, dunque, cosa dovrà “tirare fuori dalle proprie tasche” (cosa utile anche per programmare nel biennio interessato non soltanto la gestione aziendale, ma anche quella personale) e non avrà più “questioni” con l’amministrazione finanziaria. Infatti, se il contribuente accetta di versare il quantum debeatur secondo quanto emerge dal concordato, sarà esonerato dai controlli fiscali per i due anni successivi. Per due anni, quindi, pace fatta con il fisco: base imponibile e relative imposte saranno “freezate” (congelate nel loro importo), senza possibilità di rialzi.

Dottoressa, tutti possono accedere a tale concordato, anche le farmacie?

Tale nuovo istituto si dovrebbe rivolgere alle imprese con ricavi sino a 5.100.000 euro e, quindi, a molte farmacie.

È obbligatorio accettare la proposta di concordato?

No, non è obbligatorio. Il contribuente potrà, infatti, scegliere se aderire o meno, valutandone l’effettiva convenienza.

Ma, una volta stretta la mano con il fisco, non c’è il rischio, per il contribuente, di decadere dai benefici del concordato?

Tutto ha dei rischi e nessuno regala niente a nessuno: il contribuente potrebbe decadere dai benefici dell’istituto in commento in caso di mancata documentazione di ricavi o compensi negli anni oggetto di tale accordo oppure in quelli precedenti “per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative”, ovvero qualora abbia commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Attenzione: il concordato preventivo biennale riguarda solamente il pagamento delle imposte e non incide sugli obblighi contabili e dichiarativi che continuano a essere previsti. Il contribuente sarà, in ogni caso, obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi indicando il fatturato effettivo, anche se poi pagherà le imposte in funzione di quanto concordato con l’amministrazione finanziaria. Eventuali irregolarità su questo fronte comporteranno la decadenza del beneficio derivante dalla pace inizialmente fatta.

In conclusione, conviene o non conviene prendere in considerazione l’offerta del fisco?

È sempre consigliabile prenderla in considerazione, anche tenuto conto della conseguente pace fiscale: niente controlli fiscali e accertamenti per due anni. In conclusione, per andare al sodo, il concordato preventivo biennale conviene ai contribuenti che prevedono un aumento del reddito nel biennio successivo. A questo punto non ci resta che attendere la versione definitiva di tale istituto: alla prossima puntata!

 

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Farma Mese, n. 4-2023

Flat tax: tutto aiuta!

Dopo l’abolizione dell’IRAP, c’è una nuova boccata d’aria per gli imprenditori individuali: La flat tax del 15% sul reddito incrementale. Ecco cosa è stato previsto nella legge di bilancio 2023

L’appuntamento con le tasse è una delle certezze della vita. Il carico fiscale in Italia non è cosa da poco, ma, parlando di titolari di farmacia, la Legge di Bilancio 2023 dà un piccolo sollievo agli imprenditori individuali. Analizziamo, quindi, la novità con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli.

Dottoressa Castelli, in cosa consiste questa ventata d’aria fresca fiscalmente prevista per gli imprenditori individuali?

La Legge di Bilancio 2023 concede agli imprenditori individuali l’applicazione di un’aliquota piatta (Flat tax) del 15% sul reddito incrementale rispetto al triennio 2020-2022. Salvo proroghe, la Flat tax sarà applicabile soltanto per il 2023.

Gli imprenditori individuali sono baciati dal fisco: non era forse stata abolita l’Irap per tali soggetti?

Sì, infatti, come avevo già evidenziato in un precedente intervento, gli imprenditori individuali non pagano più l’Irap.

Tornando alla Flat tax, qual è la sua base imponibile?

La Flat tax si applica sull’incremento di reddito rispetto al maggiore dei redditi dell’impresa del triennio precedente, ossia, come detto, 2020, 2021 e 2022. Per fare tombola occorre che la farmacia nel 2023 generi un reddito imponibile più elevato del miglior reddito conseguito nei tre anni precedenti. Chi ce la fa potrebbe assoggettare alla Flat tax incrementale, imposta in parte sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, una quota, fino a un massimo di 40.000 euro, del suo reddito imponibile 2023. Sulla parte restante del reddito viene, ahimè in ogni caso, applicata la tassazione ordinaria Irpef.

Il calcolo della base imponibile della Flat tax deve essere effettuato tenendo conto di quanto segue:

  • il reddito d’impresa dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 e, in particolare, il reddito più elevato tra i tre;
  • il reddito d’impresa determinato nel 2023;
  • una franchigia del 5%.

 

IRPEF ORDINARIA 2023
REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTE
Fino a euro 15.000 23%
Oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000 25%
Oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000 35%
Oltre euro 50.000 43%

 

Ci può fare un esempio?

Supponiamo che nel 2023 il titolare, imprenditore individuale, sia stato particolarmente bravo, conseguendo un reddito d’impresa di euro 220.000, dopo averne realizzati euro 180.000 nel 2022, euro 170.000 nel 2021, euro 160.000 nel 2020. Il reddito più elevato è quello del 2022, che, quindi, rappresenta il reddito di riferimento del triennio precedente. La differenza tra il reddito del 2023 (220.000) e quello di riferimento (180.000) è pari a euro 40.000. Deve poi essere calcolata la franchigia pari a euro 9.000 (180.000 x 5%). La base imponibile della Flat tax ammonta, quindi, a euro 31.000 (40.000 meno 9.000) e su di essa sarà dovuta l’imposta sostitutiva del 15%, pari a euro 4.650 (il reddito residuo pari a euro 180.000 e la franchigia di euro 9.000 andranno assoggettati alla tassazione ordinaria Irpef e relative addizionali). Pertanto, se con la tassazione ordinaria il titolare avrebbe versato a titolo di Irpef euro 87.500, per effetto della Flat tax l’imprenditore individuale dovrà versare al fisco euro 4.650 a titolo di Flat tax ed euro 74.170 a titolo di Irpef (nei calcoli dell’Irpef non sono state considerate le relative addizionali, che aumentano il risparmio), il tutto con un risparmio di 8.680 euro: non è come fare jackpot, ma non sono poi bruscoli.

Pro e contro della Flat tax?

Oltre a quanto appena esposto, un pro è che la stessa non andrà a incidere sulla spettanza di eventuali detrazioni o deduzioni, nel senso che, ai fini di tali detrazioni/ deduzioni, verrà considerato tutto il reddito imponibile 2023, compresa la quota assoggettata alla Flat tax. Contro: l’applicazione della Flat tax non incide sul calcolo “storico” degli acconti Irpef e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024; ai fini della loro determinazione dovrà essere assunta, quale imposta del periodo precedente, non quella effettiva pagata al netto della Flat tax, ma quella che si sarebbe determinata e pagata non applicando la norma agevolativa in esame. I contribuenti, pertanto, dovranno pagare gli acconti 2024 considerando la base imponibile ordinaria, senza Flat tax.

Dulcis in fundo, la Flat tax è consigliabile?

Mi consenta di dire che, se pensiamo al regime fiscale ordinario ai fini Irpef, la Flat tax è certamente conveniente. Come scriveva Jean de La Fontaine, “Bisogna aiutarsi l’un l’altro, è legge di natura”; ovvio, l’aiuto offerto dalla Flat tax non è eclatante, ma è pur sempre un aiuto. Meglio di niente!

 

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Farma Mese, n. 3-2023

“Vendo la farmacia: apriamo le danze!”

Quali passi è necessario fare, quali gli oneri da considerare e quali gli errori da evitare quando, per vari motivi, si decide o si è costretti a vendere la farmacia

Può capitare che il titolare decida di vendere e cambiare vita. Con la nostra esperta, Paola Castelli, analizziamo cosa comporta tale operazione dal punto di vista del venditore, che sia un imprenditore individuale o una società, rinfrescando anche la memoria sul regime fiscale di tale operazione straordinaria.

Dottoressa Castelli, ci spiega perché è importante ponderare bene la decisione di vendere?

Qualsiasi imprenditore tende a identificarsi con la propria azienda. Se la vita dell’azienda può essere infinita, viceversa l’imprenditore può trovarsi, prima o poi, di fronte a un bivio, soprattutto se ha familiari che hanno scelto strade professionali diverse e che non intendono saperne della farmacia oppure se ha deciso di godersi un po’ la vita e i sacrifici fatti. Vendere o non vendere? Questo è il dilemma. Si tratta di una decisione estremamente delicata non solo a livello legale, ma anche psicologico e affettivo, perché l’azienda-farmacia è per il titolare la sua creatura, la sua vita. Proprio per la difficoltà di tale decisione è opportuno non prendere le cose sotto gamba. «Ci penso io a vendere la mia farmacia! »: attenti, perché a essere troppo faciloni ci si può esporre a rischi, trovandosi magari poi con un pugno di mosche in mano o con delle “fregature”. È essenziale cautelarsi, non facendosi prendere dalla smania di vendere in solitudo, sia con riferimento alla scelta del potenziale acquirente -verificandone affidabilità e concretezza, chiedendogli eventuali garanzie (fideiussione eccetera) e accertandosi che non abbia scheletri nell’armadio- sia con riferimento alla stesura ad hoc del contratto preliminare e dell’atto di compravendita. Il contratto è un po’ come un’opera d’arte: deve essere ben scritto, come un’opera d’arte deve essere ben eseguita. Questo per evitare di trovarsi di fronte a brutte sorprese e al conseguente rischio di future onerose battaglie legali.

Quanto costa farsi assistere e chi possono essere i potenziali acquirenti di una farmacia?

Il costo del professionista si riferisce all’assistenza contrattuale e fiscale fornita, determinato sulla base di un preventivo: massima trasparenza. Grazie alla trasparenza è quasi sempre possibile trovare la soluzione più adatta nello spirito di equità, che deve essere alla base di qualsiasi contratto, perché l’operazione migliore è quella che appaga entrambe le parti in causa.

Vendere la farmacia non è come schioccare le dita: presuppone la scelta del miglior potenziale acquirente, la predisposizione di un contratto in cui le clausole tutelino il venditore e gli evitino successive discussioni, magari in tema di valutazione del magazzino, vendita dell’immobile o, comunque sia, di idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, di gestione del personale dipendente e via di seguito. I potenziali acquirenti possono essere soggetti privati, società già titolari di farmacia e, senza fare nomi, possono anche essere enti e fondi vari.

Come può avvenire la vendita della farmacia, impresa individuale?

La vendita della farmacia implica una serie di adempimenti, trattandosi di un complesso dei beni organizzati, che consentono al futuro titolare acquirente di svolgere la propria attività commerciale.

Vanno quantificate le rimanenze: tale quantificazione, al costo d’acquisto, è effettuata predisponendo un inventario fisico redatto da un terzo scelto di comune accordo. Il pagamento delle scorte di merci esclude i prodotti scaduti, revocati, avariati, fuori uso e obsoleti e, di prassi, viene corrisposto successivamente al trasferimento dell’azienda.

Come ci si regola rispetto ai dipendenti della farmacia?

In assenza di esplicite previsioni contrattuali i rapporti di lavoro continuano in capo al cessionario, ossia all’acquirente. Qualora, infatti, il venditore non risolva tali rapporti in tempo utile, i contratti di lavoro continuano con l’acquirente e i prestatori di lavoro conservano i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta prima della cessione nonché il Tfr maturato (art. 2112 C.c.).

E con riferimento ai debiti relativi all’esercizio aziendale?

Altro aspetto non trascurabile. Il venditore non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, sorti anteriormente al trasferimento, a meno che i creditori non abbiano prestato assenso (art. 2560 C.c.). Pertanto, il venditore si assume l’onere di rifondere alla parte acquirente quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a sborsare nei confronti dei creditori dell’azienda, anche qualora vengano espressamente esclusi dalla vendita i crediti e i debiti aziendali anteriori al termine di consegna della farmacia.

Poiché, come rilevato, molto spesso i crediti e i debiti rimangono in carico al venditore (a eccezione del Tfr, nel caso in cui vengano trasferiti i dipendenti), le immobilizzazioni materiali vengono trasferite al valore netto contabile o poco di più e le rimanenze finali non hanno un valore di mercato superiore al valore contabile, la plusvalenza, in genere, corrisponde all’avviamento.

Il primo contratto da stipulare è il contratto preliminare di vendita, nel quale dal punto di vista del venditore è più tutelante prevedere una caparra confirmatoria (e non un acconto) di importo non esiguo perché, se, per colpa dell’acquirente, la vendita non dovesse perfezionarsi, il venditore avrà diritto a trattenere la caparra confirmatoria inizialmente ricevuta. Dopo si arriverà all’atto di compravendita predisposto dal professionista nel quale le firme del venditore e dell’acquirente saranno autenticate dal notaio ovvero il notaio lo trasformerà in forma di atto pubblico. Nell’atto dovranno essere messi nero su bianco tutti gli aspetti, nessuno escluso, che dovranno regolamentare la vendita dell’azienda (dimenticarne solo uno può creare problemi al perfezionamento della vendita). Il corrispettivo della cessione viene generalmente corrisposto alla data dell’atto, quindi, prima che la vendita stessa sia efficace.

L’atto è assoggettato alla condizione sospensiva dell’emissione del decreto di riconoscimento della titolarità in capo all’acquirente da parte dell’autorità sanitaria competente; pertanto, gli effetti di tale atto non si realizzano alla data della sua stipula, ma nel momento in cui l’autorità amministrativa competente a norma di legge (autorità sanitaria territorialmente competente) notifica il decreto di trasferimento della titolarità in capo all’acquirente, ovvero alla data di efficacia se indicata espressamente in tale decreto.

La complessità legale e fiscale della vendita richiede l’intervento di un professionista

Com’è tassata la vendita della farmacia, impresa individuale?

La plusvalenza derivante dalla vendita della farmacia è tassata per il suo intero ammontare in base alle aliquote progressive Irpef.

Se l’azienda è posseduta da più di cinque anni, il titolare ha la possibilità di assoggettare la plusvalenza a tassazione separata; questo significa tassare la plusvalenza separatamente dal reddito complessivo imponibile, assoggettandola all’aliquota Irpef corrispondente alla media del reddito complessivo netto del biennio precedente (artt. 17 e 21 del Tuir) e, quindi, a un’aliquota in linea di massima inferiore. La plusvalenza derivante dalla vendita non concorre alla determinazione della base imponibile Irap (art. 11, 3° comma, del D.lgs. 446/97). La vendita dell’azienda, inoltre, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva (art. 2, 3° comma, lett. b), del Dpr 633/72).

E se il soggetto cedente la farmacia è una società?

In tal caso il trasferimento può essere realizzato tramite la cessione delle quote di partecipazione che rappresentano il suo capitale sociale.

Un aspetto non trascurabile riguarda il fatto che, mentre nella vendita della farmacia, impresa individuale, viene esplicitamente indicato ciò che costituisce oggetto del trasferimento con il solo vincolo che oggetto della vendita sia un complesso di beni organizzati, nel caso della cessione di partecipazioni non è possibile enucleare attività e passività. Tutte le attività e le passività presenti nella situazione patrimoniale della società, titolare della farmacia, vengono pro quota trasferite. Ovviamente sarà prevista la redazione di un’apposita situazione patrimoniale, una sorta di bilancio di periodo, che deve essere ben verificato e controllato per evitare successive problematiche.

Com’è tassata la cessione delle quote?

La plusvalenza realizzata a seguito di tale cessione è tassata con l’imposta sostitutiva del 26%. Se a cedere le quote è una società di persone (S.n.c. ovvero S.a.s.), la plusvalenza realizzata dalla società, anche se relativa ad azienda posseduta da più di cinque anni, è tassata in misura ordinaria, fatta salva la possibilità di optare per la rateizzazione della stessa in cinque anni. Spesso sono in vigore norme agevolative, che consentono di rivalutare le quote, redigendo una perizia asseverata del valore del patrimonio netto della società e pagando un’imposta sostitutiva attualmente del 16%. L’imposta sostitutiva generalmente consente un risparmio rispetto alla tassazione ordinaria.

Complessità e rischi sono evidenti: cosa consiglia ai titolari?

Come detto, è bene affidarsi a persona esperta in materia (ognuno deve fare il proprio lavoro), che aiuterà il venditore a scegliere la strada migliore (più vantaggiosa, anche a livello fiscale) per attuare tale operazione, a predisporre un contratto il più dettagliato e tutelante possibile e a seguire tutti gli adempimenti, ai fini contabili e ai fini del riconoscimento, da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente, della titolarità della farmacia in capo all’acquirente, che tale decisione comporta. È un percorso lungo in cui è importante non fare passi falsi, non inciampare, per potere dire a conclusione di tale operazione straordinaria: tutto è bene, quel che finisce bene!

 

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Farma Mese, n. 1/2-2023

2023, Caro amico ti scrivo

Provvedimenti interessanti per la farmacia e il farmacista in questa apertura di anno nuovo. Vale la pena di conoscerli tutti per decidere se approfittarne, perché le tempistiche sono già note e precise

L’anno nuovo si apre con buone notizie. Non perdiamo tempo e analizziamo subito con la nostra esperta fiscalista Paola Castelli, le news che possono interessare i titolari.

Dottoressa Castelli, quali novità ha portato con sé il 2023?

La prima “buona nuova” è l’assegnazione e cessione agevolata degli immobili ai soci, un’opportunità sempre molto gradita. Tale novità riguarda le società e consiste nella possibilità di estromettere dalla società -e, quindi, dal regime d’impresa-, assegnandoli ai soci, gli immobili che non sono utilizzati direttamente nell’attività.

Chi si può avvalere di tale misura? E quali immobili possono essere oggetto dell’assegnazione agevolata?

Di questa opportunità possono avvalersi le società per azioni (S.p.a.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), le società in nome collettivo (S.n.c.), le società in accomandita semplice (S.a.s.) e le società a responsabilità limitata (S.r.l.). Le ultime tre sono le più diffuse nel mondo farmacia. I beni immobili interessati sono quelli non utilizzati nell’attività, ossia immobili strumentali soltanto per natura oppure non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio.

Esistono delle condizioni da rispettare per beneficiare di tale misura?

Ovviamente sì: per l’assegnazione agevolata tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci (ove prescritto) o, comunque sia, devono avere avuto tale qualifica al 30 settembre 2022.

Qual è il termine entro il quale perfezionare l’operazione agevolata e quali le condizioni richieste ai fini del perfezionamento?

Il termine è il 30 settembre 2023 e l’operazione si perfeziona -ricordando la frase di Totò «E io pago!»- con il versamento di alcune imposte, che tra poco descriverò. Partiamo da un primo dato di fatto: nel regime fiscale ordinario l’assegnazione di un bene fa sì che il suo valore normale -ossia, in parole povere, il valore di mercato- dedotto il costo fiscale, determini l’insorgenza di una plusvalenza da assoggettare poi alle imposte ordinarie (nello specifico Irpef e Irap, in caso di società di persone, Ires e Irap in caso di società di capitali). Inoltre, il valore normale del bene è imponibile in capo al socio come dividendo, nel caso di società di capitali. Grazie al regime agevolato, invece, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell’8%, da versare in due tranche: il 60% andrà versato entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023. Sono, poi, dovute le imposte indirette: imposta di registro -dimezzata, però, rispetto alla misura ordinaria- e imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna); in alternativa, a seconda dei casi, è dovuta l’Iva. E fin qui tutto bene. Attenzione, però, perché le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.

Si possono estromettere dalla società gli immobili non direttamente utilizzati nell’attività, assegnandoli ai soci

A chi può interessare l’assegnazione agevolata del/degli immobile/i?

Tale possibilità può interessare, per esempio, ai soci della società titolare di farmacia che ha trasferito la sede in una più ampia, che meglio rispetta l’ormai famosa regola delle tre “p” (“posizione, posizione, posizione”) e che ha l’immobile in precedenza utilizzato ancora iscritto a bilancio e destinato alla vendita oppure alla locazione. L’immobile potrebbe, per esempio, essere assegnato oppure ceduto al socio che nutre interesse verso tale bene. Il bene immobile assegnato o ceduto al socio può a sua volta essere venduto dal socio assegnatario decorsi cinque anni dall’acquisizione senza alcun onere aggiuntivo. Il risparmio fiscale in molte situazioni può essere rilevante e per questo l’assegnazione agevolata merita attenzione.

Le imprese individuali sono escluse da tale opportunità?

L’impresa individuale titolare di farmacia può privatizzare l’immobile strumentale con la medesima tassazione (imposta sostitutiva dell’8%) con scadenze diverse: l’immobile deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 2022 e l’estromissione (o privatizzazione, a seconda di come la vogliamo chiamare) deve essere effettuata nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere rispettivamente effettuati entro il 30 novembre 2023 (prima tranche 60%) ed entro il 30 giugno 2024 (restante 40%). Gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023: in pratica per tutto l’anno l’immobile si considera bene appartenente alla sfera personale dell’imprenditore.

Quando, nello specifico, l’estromissione o privatizzazione dell’immobile può suscitare interesse nel titolare?

L’estromissione dell’immobile conviene alla luce della contenuta aliquota dell’imposta sostitutiva e può ingolosire il titolare che intende vendere l’azienda-farmacia a terzi, ma non il relativo immobile. Può anche fare gola al titolare, per esempio, con due figli, di cui soltanto uno desidera proseguire nell’attività: l’immobile privatizzato potrebbe essere destinato dall’imprenditore titolare al figlio che desidera essere estraneo all’attività. Il bene, quindi, può essere utilizzato nell’ambito di un’equa suddivisione del patrimonio tra i propri figli.

Dottoressa Castelli, quali sono le altre buone nuove?

Nell’arco degli anni l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci e l’analoga operazione da parte dell’imprenditore individuale sono state spesso riproposte unitamente a un’altra ben nota operazione (della serie “non c’è due senza tre”): la rivalutazione delle partecipazioni societarie. Andando al sodo, in sintesi, essendo operazione ormai ben nota:

  • possono essere rivalutate le quote di partecipazione in società (S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.r.l.) possedute al 1° gennaio 2023;
  • la rivalutazione si perfeziona con la redazione e asseverazione di apposita perizia giurata di stima e con il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 ovvero in tre rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025 (le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi al 3%). Ai fini del buon esito dell’operazione perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione ovvero versamento della prima rata) devono avvenire entro il 15 novembre 2023.

La rivalutazione potrebbe interessare, per esempio, chi ha intenzione di cedere a breve le quote di partecipazione nella società titolare della farmacia/e, chi aveva già rivalutato le quote, ma ora ha la possibilità di cederle a un prezzo superiore ovvero chi non esclude a priori di cedere nel medio periodo le quote di partecipazione: infatti, se sulla plusvalenza da cessione di quota di partecipazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%, con la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva è del 16% sul valore rivalutato e spesso determina un risparmio fiscale del 10% circa.

Tra il caro energia e annessi e connessi, uniti alle spese delle festività di fine 2022 e inizio 2023, con l’anno nuovo si tende tutti a mettersi un po’ a stecchetto e non solamente a livello culinario: il 2023 porta qualche altra opportunità?

Sì, e sempre in estrema sintesi, evitando anche troppi tecnicismi, ecco le news in pillole soprattutto riguardanti gli eventuali match con il fisco:

  • annullamento automatico delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  • rottamazione di cartelle esattoriali per carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 con annullamento di sanzioni e interessi;
  • regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie con notevole riduzione delle sanzioni (1/18 della sanzione minima);
  • adesione agevolata degli accertamenti;
  • chiusura agevolata del contenzioso tributario.

Buone opportunità, quindi e senza dubbio, per fare pace con il fisco, ottenendo sconti più o meno appetibili, a seconda dei casi. L’anno appena arrivato “tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità”. Come sempre, infatti, e prima di ogni decisione, è bene ponderare con attenzione e preventivamente i pro e i contro dell’operazione e verificare che effettivamente sia l’abito perfetto per affrontare la nuova stagione.

 

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